22 November, 2024
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Zona Franca Urbana: il ministero per lo Sviluppo economico ha pubblicato la circolare che chiarisce tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive.

Firma del Piano Sulcis.

Firma del Piano Sulcis.

Il decreto 10 aprile 2013 del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell’Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia Iglesias ai quali le misure agevolative sono applicate sperimentalmente nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.

La circolare del ministero per lo Sviluppo economico, in corso di pubblicazione nella g.u., fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal suddetto decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all’adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell’intervento.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti della Divisione XI, referente per le Zone Franche Urbane.

Di seguito, il testo integrale della circolare 30 settembre 2013, n° 32024 del Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica – Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del ministero dello Sviluppo economico

«Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia Iglesias – Circolare esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 aprile 2013.»

 

1. Premessa

In attuazione dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il decreto lO aprile 2013 del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2013, n. 161 (nel seguito “Decreto”), prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane (nel seguito “ZFU”) dell’Obiettivo Convergenza, nonché, ai sensi del comma 4-bis dello stesso articolo, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia Iglesias, ai quali le misure agevolati ve sono applicate sperimentalmente nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal Decreto, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente all’adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell’intervento.

Ai sensi del Decreto i predetti bandi, che potranno riguardare una o più ZFU, saranno adottati dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “Ministero”) dopo aver acquisito le indicazioni formulate dalle Amministrazioni regionali competenti in merito all’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali, nonché all’individuazione, secondo i criteri stabiliti nel Decreto, di eventuali riserve finanziarie di scopo.

In proposito, per quanto riguarda le ZFU dell’Obiettivo Convergenza, si fa presente che, alla data della presente circolare, i termini per la formulazione delle proposte regionali non sono ancora spirati.

Le ZFU della Puglia, pur previste nel Piano di Azione Coesione (PAC) con cui sono stati riprogrammati i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e al cui interno è collocata la specifica misura sulle ZFU dell’Obiettivo Convergenza, non sono state incluse nell’elenco allegato al Decreto, in quanto la Regione Puglia aveva all’epoca rappresentato la volontà di finanziare gli interventi nelle ZFU ricadenti nel territorio regionale con propri strumenti. Stante la successiva proposta della Regione di utilizzare per l’attuazione degli interventi lo strumento agevolativo nazionale, il Ministero procederà alla modifica del Decreto, al fine di consentirne l’applicazione anche alle ZFU pugliesi, subordinatamente all’aggiornamento del PAC stesso e alla relativa informativa al CIPE.

Per pronto riferimento, è riportato in allegato alla presente circolare l’elenco di tutte le ZFU dell’Obiettivo Convergenza previste nel PAC (III aggiornamento, dicembre 2012), quindi anche di quelle ricadenti nel territorio della regione Puglia, con l’avvertenza che la singola ZFU non coincide con l’intero territorio comunale, ma include solo porzioni di esso. Il Ministero provvederà tempestivamente, in relazione ai tempi a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, a comunicare l’esatta perimetrazione delle singole ZFU sulla base dei criteri e degli indicatori stabiliti dal CIPE con la delibera n. 5/2008.

Per l’attuazione dell’intervento nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia Iglesias è stato adottato, in data 2 settembre 2013, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, sono individuate, a valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, le risorse per l’applicazione sperimentale in detto territorio delle misure in favore delle ZFU.

Le risorse individuate ammontano a circa 124 milioni di euro. Il loro effettivo utilizzo è subordinato al versamento, già avviato alla data della presente circolare, delle somme di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012 da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La Regione Sardegna, con nota n. 22550 del 4 settembre 2013, ha informato il Ministero, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Decreto, che, a seguito dell’interlocuzione con il territorio interessato e in accordo con esso, non intende procedere all’individuazione di riserve finanziarie di scopo nell’ambito della dotazione finanziaria dell’intervento.  

Il Ministero provvederà a breve, non appena il predetto decreto interministeriale 2 settembre 2013 sarà stato registrato, ad adottare il bando relativo ai comuni della provincia di CarboniaIglesias, con il quale saranno resi disponibili il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e fomite indicazioni puntuali sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. Si rappresenta, fin d’ora, che la presentazione delle domande sarà comunque consentita per un periodo congruo, calcolato dalla data di apertura del bando stesso.

2. Intensità e decorrenza delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis). 

Pertanto, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione de]]’ istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nel modulo di istanza che sarà definito dal Ministero con i bandi di cui al paragrafo l , l’impresa richiedente dovrà, pertanto, indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell’istanza, a titolo di “de minimis” nel predetto periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai “dati identificativi dell ‘impresa richiedente”. L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell ‘impresa, che, per tal une attività, può non coincidere con l’anno solare (IO gennaio -31 dicembre).

Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell’istanza coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero recante l’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.

3. Soggetti interessati alla presentazione dell’istanza

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza.

Le stesse devono altresì trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l’impresa che presenta l’ istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

a) “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

b) “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Per una più puntuale trattazione dei criteri e delle modalità di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell’accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dalla predetta Raccomandazione 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all’interno del territorio della ZFU (con il termine “ZFU” è fatto riferimento anche al diverso ambito territoriale costituito dai comuni della provincia di Carbonia Iglesias), disponendo, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.

Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell’impresa, così come risultante dal certificato camerale.

Per le imprese che svolgono attività non sedentaria è, inoltre, richiesto che:

a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative;

ovvero

b) almeno il 25% del volume di affari dell’impresa sia realizzato da operazioni effettuate all’interno del territorio della ZFU.

Ai fini del Decreto, sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell’impresa o in spazi pubblici. In tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate attività di tipo:

  • non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l’abitazione dei clienti;
  • sedentario, le attività manifatturiere svolte all’interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le “imprese in difficoltà” ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. A tal fine, si considera impresa in difficoltà l’impresa che:

a) se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero  

b) se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero

c) indipendentemente dal tipo di società, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta lettera c). 

4. Importi richiesti

L’ importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all’ articolo 4, comma 2, del Decreto, pari a:

a) 200.000,00 euro, ovvero,

b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Inoltre, per le imprese che abbiano beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso alla data di inoltro del! ‘istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni a titolo di “de minimis”, l’importo massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del Decreto non potrà essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla normativa “de minimis” (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00 euro, in funzione del settore di attività dell’impresa) e il totale delle agevolazioni “de minimis” già ottenute dall’impresa, così come riportate nel modulo di istanza.

5. Agevolazioni concedibili

Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni previste alle lettere a), b) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi, b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, c) esenzione dall ‘imposta municipaJe propria, d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

a) Esenzione dalle imposte sui redditi 

Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta daJl’impresa aJI’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

  • 100%, per i primi cinque periodi di imposta; 
  • 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
  • 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
  • 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito “TUIR”), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR”.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

Per l’esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell’articolo 83 del TUIR.

II limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decOlTenza dell’esenzione. L’incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all ‘ impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Nel caso in cui l’impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta all’interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio di interesse e l’ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del Decreto non si applica tale disposizione.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fmi dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui ali’ articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive 

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.

Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell’ istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla detenni nazione del valore della produzione netta.

Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della detenninazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Esenzione dall’imposta municipale propria 

Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3 per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’ istanza.

d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente 

Relativamente ai soli contratti a tempo indetenninato, ovvero a tempo detenninato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia Iglesias, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo l, comma 1, del decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

  • 100%, per i primi cinque anni;
  • 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
  • 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
  • 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

6. Concessione delle agevolazioni

L’importo dell’agevolazione per ciascun soggetto beneficiario è calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti.

In considerazione della modalità (“proporzionale”) con la quale è effettuato il riparto delle risorse disponibili tra le imprese istanti, ne consegue che l’importo dell’agevolazione richiesta dalla singola impresa nel modulo di istanza potrà subire una riduzione nel caso in cui l’ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti essere superiore all’ammontare delle risorse stanziate.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

7. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni circa l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. In tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia recante l’attestazione dell’insussistenza di condizioni interdittive.

8. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6).

9. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito istituzionale del ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le ZFU.

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