24 November, 2024
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Il Consiglio regionale ieri sera ha approvato la legge che istituisce l’ARBAM, struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna che assume le funzioni svolte dalla società in house IGEA Spa.

Miniera Monteponi 1 copia

Il Consiglio regionale ieri sera ha approvato la legge che istituisce l’ARBAM, struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna che assume le funzioni svolte dalla società in house IGEA Spa.

Questo il testo integrale della legge.

Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)

Art. 1
Istituzione

1. È istituita l’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), per il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di bonifiche ambientali e riqualificazione del settore minerario.

2. L’ARBAM è struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna ed assume le funzioni svolte dalla società in house IGEA Spa.

3. L’ Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

4. L’Agenzia ha un proprio statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dei propri organi istituzionali nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l’ordinamento del personale e per l’organizzazione interna.

5. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

6. L’ARBAM è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

7. La sede legale è stabilita nello statuto.

Art. 2
Finalità

1. La presente legge è finalizzata a:
a) garantire la corretta gestione del territorio interessato dall’attività mineraria dismessa o in via di dismissione ai fini della sicurezza, bonifica, riqualificazione ambientale ed eliminazione del rischio sanitario connesso nelle aree di cui l’ARBAM detiene la disponibilità;
b) attivare processi di sperimentazione ai fini della riqualificazione e bonifica del settore minerario;
c) accrescere la qualificazione in materia di bonifica mineraria;
d) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione dei compendi immobiliari della società IGEA Spa soppressa ai sensi dell’articolo 15.

Art. 3

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente approva:
a) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l’Agenzia si attiene nell’esercizio della propria attività;
b) il programma triennale e annuale delle attività;
c) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
d) lo statuto;
e) i regolamenti interni riguardanti l’ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Art. 4

Funzioni dell’ARBAM

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, l’ARBAM, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione nel settore minerario e ambientale, svolge le seguenti funzioni:
a) la caratterizzazione, la messa in sicurezza d’emergenza o permanente, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie ed industriali dismesse o in via di dismissione nelle aree di cui detiene la disponibilità o appartenenti a società interamente partecipate dalla Regione, qualora le medesime non dispongano di adeguati mezzi tecnico-finanziari;
b) la messa in sicurezza delle concessioni minerarie, anche in funzione della restituzione all’uso legittimo;
c) l’esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
d) l’esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee nelle aree in disponibilità;
e) nelle more del trasferimento delle competenze al gestore del servizio idrico integrato, lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l’utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna delle aree minerarie di cui detiene la disponibilità;
f) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell’Ente minerario sardo (E.M.S.A.)), e successive modifiche ed integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;
g) le attività dirette relative alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle strutture minerarie e al recupero ambientale di compendi immobiliari adibiti a percorsi turistico-museali, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria), e sulla base di specifici affidamenti da parte del futuro soggetto titolare;
h) la gestione dell’Archivio storico minerario, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore.

Art. 5

Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti;
c) il comitato regionale di coordinamento.

Art. 6

Nomina e sostituzione del direttore generale

1. L’incarico di direttore generale dell’Agenzia è conferito, dal Presidente della Regione con decreto, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell’Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell’Agenzia, acquisita nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

3. L’incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall’ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

4. L’incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è rideliberato entro la scadenza.

5. L’attribuzione dell’incarico di direttore generale è confermata o revocata entro i tre mesi successivi all’insediamento di una nuova Giunta regionale.

6. In caso di assenza temporanea o di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell’Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato in conformità alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 31 del 1998 per la dirigenza. Il trattamento economico è stabilito nel contratto secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Revoca del direttore generale

1. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

2. All’atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato di provvedere alla gestione ordinaria dell’Agenzia, all’adozione degli atti indifferibili ed urgenti con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Il commissario straordinario è dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell’incarico.

4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo direttore generale e per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.

Art. 8

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell’Agenzia, esercita la propria competenza entro i limiti stabiliti dallo statuto, dirige e coordina le attività, verifica ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi.

2. Il direttore generale:
a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’agenzia e la trasmette alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;
b) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
c) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;
d) provvede all’indirizzo ed al coordinamento delle strutture organizzative dell’Agenzia, nonché all’assegnazione alle stesse delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;
e) dirige, controlla e coordina l’attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’Agenzia, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
g) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
j) promuove e resiste alle liti e alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni.

Art. 9

Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento è nominato dal Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione, che lo presiede;
b) l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente;
c) l’Assessore regionale dell’industria.

3. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito all’attività di gestione dell’ARBAM;
b) esprime parere obbligatorio sul programma triennale ed annuale delle attività.

4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta inattuazione del programma di attività, esprimere motivato parere sull’operato del direttore generale.

5. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.

6. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

7. Le attività amministrative del comitato di coordinamento sono espletate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice civile nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale).

3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.

4. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone con decreto motivato la revoca.

5. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un’indennità di carica determinata ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 20 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, che deve essere interpretata come non comprensiva di IVA e oneri previdenziali.

Art. 11

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche.

2. Il controllo preventivo di legittimità e di merito è esercitato dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente ed ha per oggetto gli atti indicati nell’articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995.

3. Il controllo è esercitato secondo la procedura di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995. Gli atti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 14 del 1995, nonché gli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all’attribuzione di incarichi di consulenza sono trasmessi per il controllo di legittimità e di merito all’Assessorato competente in materia di personale. Gli atti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n.14 del 1995 sono inviati anche all’Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

4. Qualora l’Agenzia non provveda all’adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta.

5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il “n. 6) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Sardegna (ARPAS)” è aggiunto il “n. 6 bis) Agenzia regionale bonifica aree minerarie (ARBAM) Sardegna”.

6. L’ARBAM è sottoposta al controllo di gestione previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 12

Entrate, patrimonio e sistema contabile

1. Il patrimonio dell’Agenzia ARBAM Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa società IGEA Spa, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all’Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

2. I beni mobili e immobili che non sono riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all’Agenzia sono trasferiti alla Regione ai fini dell’acquisizione al patrimonio regionale ed alla successiva alienazione o conservazione ai sensi della normativa vigente.

3. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
d) rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.

4. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato in coerenza con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche.

Art. 13

Personale dell’Agenzia

1. L’ARBAM opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie.

2. Alla copertura dei posti della pianta organica dell’ARBAM si procede mediante concorsi pubblici.

3. In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA Spa è trasferito all’ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile.

4. Il personale a tempo determinato dipendente di IGEA Spa che ha superato il periodo di prova al momento dell’entrata in vigore della presente legge è ugualmente trasferito all’ARBAM. Per consentire l’approvazione della pianta organica dell’Agenzia e per consentire il bando dei concorsi per ricoprire i relativi posti, i rapporti a tempo determinato trasferiti sono prorogati sino al 31 dicembre 2014, fatta salva l’ipotesi che gli stessi abbiano una scadenza successiva.

Art. 14

Struttura organizzativa

1. Per l’organizzazione degli uffici e la disciplina del rapporto di lavoro del personale si applica la legge regionale n. 31 del 1998, ove non incompatibile con le disposizioni della presente legge e della disciplina stabilita dalle leggi regionali di settore.

Art. 15

Soppressione della società IGEA Spa

1. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la società IGEA Spa, già S.I.M. Spa, di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1998, e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme e modalità di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi

2. Alla data di cui al comma 1 l’ARBAM succede all’IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare l’agenzia è soggetto obbligato, ai termini dell’articolo 9 del decreto del Ministero dell’ambiente n. 471 del 1999 e ai termini dell’articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1998, in relazione alle attività di bonifica nelle aree di cui detiene la disponibilità.

3. Alla data di cui al comma 1 l’ARBAM succede all’IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla gestione delle attività minerarie di cui alle procedure del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal Codice civile.

Art. 16

Norma transitoria

1. Nelle more del trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi all’Agenzia di cui all’articolo 15, comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare attività di progettazione e lavori di messa in sicurezza e di bonifica alla Società IGEA Spa, organismo in house della Regione autonoma della Sardegna e soggetto obbligato alle attività di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, ai sensi della decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree interessate dalle attività minerarie dismesse in capo alla medesima società, anche al fine di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti richieste da provvedimenti di finanziamento statali.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, lettera a), sono valutati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall’anno 2014. Agli stessi oneri si fa fronte mediante pari riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 (Bilancio di previsione per l’anno 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015) ed iscritte in conto dell’UPB S06.03.023 per gli anni 2014-2015 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, a’ termini del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 5 della legge regionale n. 11 del 2006, e articolo 1, comma 11, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).

2. Con la legge di bilancio per l’anno 2014 e di bilancio pluriennale 2014-2016 si provvede alle conseguenti variazioni.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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La Giunta comunale d

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