Il Comitato Regionale Faunistico, presieduto dall’assessore regionale dell’Ambiente, Donatella Emma Ignazia Spano, nella seduta del 25/7/2014, a maggioranza ha deliberato il calendario venatorio 2014/2015.
Questo il testo integrale:
Art. 1) – L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2014/2015 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.
Art. 2) – I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all’art. 46 della L. R. n° 23 del 29.07.1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. n. 18 del 14.6.2013;
Art. 3) – L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.
Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce». La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione.
Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate.
L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale ed alla volpe con il sistema della battuta.
Art. 4) – I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.
Art. 5) – Per l’annata venatoria 2014/2015 è consentito l’esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’allegato 1 (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l’orario di seguito riportato: nei giorni 4 e 7 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)
il giorno 28 settembre dalle ore 6.20 alle ore 14.00 ( “ “ )
il giorno 5 e 12 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 ( “ “ )
dal 16 al 23 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 ( “ “ )
dal 26 al 31 ottobre dalle ore 5.45 alle ore 18.30 (orario solare)
dal 1° al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 ( “ “ )
dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 ( “ “ )
dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 ( “ “ )
dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 ( “ “ )
dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 ( “ “ )
dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )
nei giorni 1, 5 e 8 febbraio 2015 dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (orario solare)
Art. 6) – L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25, 26 dicembre 2014 e 6 gennaio 2015.
Art. 7) – La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.
Art. 8) – Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell’allegato 2 (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.
Art. 9) – La caccia alla posta senza l’uso del cane è così disciplinata:
Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.
Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).
E’ vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 “Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB013044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012.
E’ vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall’appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all’interno della canna/canne e/o dell’eventuale caricatore.
La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.
In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.
L’appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:
– Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
– Zone temporanee di ripopolamento e cattura.
– Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.
Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell’immediata rimovibilità.
E’ fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall’esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.
Art. 10) – Per la stagione venatoria 2014/2015 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. n. 18 del 14.6.2013 (allegato 3) secondo le modalità disciplinate nel presente Decreto.
Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:
– ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all’allegato 1 che dura per una sola stagione venatoria. L’incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
– consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva;
– Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all’articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
– In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
– Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
– Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 – 09123 Cagliari.
– Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 – 09123 Cagliari.
– Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
Sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 74, comma 5, della L.R. 23/ 98 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.
Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull’applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell’Ordine anche “O alle guardie comunali, urbane e campestri O”. Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.
Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2013, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell’elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.
Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:
– i dati dei nuovi cacciatori;
– eventuali modifiche (rinnovi di porto d’arma e autorizzazioni Regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
– i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell’ambito di ogni singola giornata di caccia (a partire dalla stagione venatoria 2014/2015).
Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 marzo di ogni anno copia del database aggiornato.
Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.
Il cacciatore deve, prima di iniziare l’attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all’interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
– Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
– Autogestita o AATV in cui va a caccia.
– Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
– Giorno e mese.
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l’annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
Art. 11) – E’ vietata l’esportazione della pernice sarda (Alectoris barbara), del cinghiale (Sus scrofa meridionalis) e della lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal territorio della Sardegna.
Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all’allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.
Per l’esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.
Art. 12)
a) E’ sempre vietato:
– uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell’allegato 1;
– l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
– la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
– la caccia alla posta alla beccaccia;
– l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazione);
– la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
– l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
– l’addestramento dei cani nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto 2014 e nei due giorni antecedenti l’apertura generale della caccia (26 e 27 settembre 2014);
– sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
– l’utilizzo di munizionamento contenente piombo all’interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra). E’ vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
b) In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:
– l’attività venatoria nei giorni 4, 7 settembre 2014;
– l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
– l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula);
– l’addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l’abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.
Art. 13) – I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall’art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l’attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda, nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio regionale (28 settembre, 5 e 12 ottobre 2014) unicamente ed esclusivamente all’interno della zona in concessione autogestita.
Art. 14) – E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.
Art. 15) – Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:
– tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
– aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);
– zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
– misure di tutela sanitarie stabilite dai D.A.I.S. in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine e controllo della Trichinellosi in Sardegna.