Le disposizioni dell’assessorato dell’Agricoltura per la tracciabilità del latte di bufala.
In particolare i trasformatori di latte di bufala hanno l’obbligo di registrare e comunicare giornalmente:
– i quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata acquistati, unitamente ai soggetti conferenti.
– i quantitativi di mozzarella prodotti e di altri prodotti trasformati derivanti dall’utilizzo del latte bufalino, compresi quelli inutilizzati ed eventualmente congelati.
Gli intermediari, ossia coloro che si interpongono tra gli allevatori bufalini ed i trasformatori, hanno l’obbligo di registrare e comunicare giornalmente:
– i quantitativi di latte di bufala, e di semilavorati anche in forma congelata, acquistati, unitamente ai soggetti conferenti ed ai trasformatori destinatari.
L’Assessorato informa, inoltre, che il 15 ottobre 2014 è stata pubblicata la circolare Mipaaf 76537 che stabilisce gli obblighi dell’allevatore, del trasformatore e dell’intermediario nonchè le modalità di accesso e di trasmissione delle dichiarazioni di produzione alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” disponibile nel portale dei servizi del Mipaaf.
Con il monitoraggio della produzione si garantisce una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera produttiva al fine di una maggiore tutela sia dei produttori che dei consumatori.
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