23 December, 2024
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Le imprese artigiane che nel biennio 2013-2014 non hanno avuto infortuni sul lavoro, saranno premiate con una riduzione dell’importo del premio assicurativo INAIL.

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Tutte le imprese artigiane che nel biennio 2013-2014 non hanno avuto infortuni sul lavoro, saranno premiate con una riduzione dell’importo del premio assicurativo INAIL a valere per il 2015, in misura pari al 8,16% dell’importo del premio dovuto per il 2016. Ne dà comunicazione Confartigianato Impresa Sardegna.

Lo ha stabilito il presidente dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro, con la determina del 20 luglio scorso, tenuto conto che la normativa prevede di concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio senza tener conto dell’attuazione dei piani pluriennali.

Si ricorda che sono ammesse alla riduzione le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che siano assicurate da almeno un biennio, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013/2014, che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni presentata per l’anno 2014.

La richiesta di riduzione dell’importo del premio assicurativo per l’anno 2015 deve essere presentata in sede di autoliquidazione 2015/2016 in base alle istruzioni fornite in quella sede. Lo sconto dell’8,16% verrà applicato sulla rata di premio a saldo. La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti.

La riduzione non si applica ai premi evasi e a quelli calcolati d’ufficio ai sensi dell’articolo 28, comma 8, del Dpr 1124/1965, ovvero in assenza di presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni.

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