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Di seguito, i contenuti dell’accordo:
A) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
1) Possono richiedere il trattamento solo le imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 c.c. appartenenti alle seguenti tipologie:
a. imprese di qualsiasi settore non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o ì straordinaria ed alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della Legge n. 92/2012, così come modificata dal decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015, in relazione alle unità produttive ubicate in Sardegna;
b. imprese di qualsiasi settore soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ed alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della Legge n. 92/2012, così come modificata dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in relazione alle unità produttive ubicate in Sardegna, unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva. Tali imprese dovranno utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria.
2) Il trattamento può essere richiesto per le seguenti causali di intervento:
a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c. crisi aziendali;
d. ristrutturazione o riorganizzazione;
3) In nessun caso il trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell’attività d’impresa o di parte di essa.
4) Il trattamento può essere concesso o prorogato a lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, in possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della Cig in deroga, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività lavorativa.
5) L’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (es. permessi, banca ore), ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
6) In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco dell’anno 2016. Nel computo si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
7) Le istanze inerenti la prima concessione e la proroga della Cig in deroga dovranno essere inoltrate alla Regione mediante il sistema telematico nell’apposito sito dedicato del SIL Sardegna mediante le consuete modalità on line.
8) L’impresa presenta l’istanza corredata dall’accordo sindacale, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
9) Come precisato dalla nota esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0005425 del 24.11.2014, le sospensioni o le riduzioni dell’orario di lavoro non possono precedere la sottoscrizione dell’accordo sindacale.
10) In caso di presentazione tardiva, il trattamento di Cig in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
11) In sede di prima applicazione, non essendo possibile rispettare i termini di cui all’art. 2, comma 7 del D.I. 83473 in considerazione della data di sottoscrizione del presente Accordo, le istanze con decorrenza dal 1 gennaio 2016 alla data odierna dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di apertura del sistema telematico, che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul portale Sardegna Lavoro.
12) Le imprese devono presentare mensilmente all’INPS i modelli SR41 entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015 la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
13) Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, la Regione comunica all’INPS, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi stipulati presso la propria sede nel rispetto dei termini di cui sopra.
14) Come precisato dalle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0003223 del 11/02/2016, e prot. n. 3763 del 18.02.2016, fermo quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
B) MOBILITA’ IN DEROGA:
1) Può essere concessa ai lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa, disoccupati in possesso dei requisiti di anzianità aziendale di cui all’art. 16, comma 1 della legge. n. 223/91, nei confronti dei quali non sussistano, anche solo in linea teorica, le condizioni per l’accesso ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla
cessazione del rapporto di lavoro.
2) I beneficiari non devono avere maturato i requisiti previsti dalla vecchia e dalla nuovanormativa in materia pensionistica né essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’assegno sociale.
3) I lavoratori devono provenire da imprese ex artt. 2082 e 2083 c.c..
4) In parziale rettifica di quanto stabilito dall’art. 3, comma 5, del decreto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con DPR n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
5) I lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare istanza all’INPS ed alla Regione mediante i relativi sistemi telematici, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6) In sede di prima applicazione, non essendo possibile rispettare i termini di cui all’art. 2, comma 7 del D.I. 83473 in considerazione della data di sottoscrizione del presente Accordo, le istanze con decorrenza dal 1 gennaio 2016 alla data odierna dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di apertura del sistema telematico, che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul portale Sardegna Lavoro.
C) UTILIZZO DEL 5%
1) Con riferimento a quanto disposto dall’art.1, comma 304, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in ordine all’utilizzo del 5 per cento, che può essere destinato alla concessione di trattamenti anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto 83473, le parti stabiliscono che tale somma viene riservata ai lavoratori che, con il periodo di ammortizzatore sociale in deroga autorizzato per il 2016 maturano i requisiti per la pensione.
D) AMMORTIZZATORI IN DEROGA
I trattamenti di Cig in deroga, che saranno erogati esclusivamente a pagamento diretto da parte dell’INPS, e di mobilità in deroga, verranno autorizzati in rigoroso ordine cronologico, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le istanze irregolari od incomplete perdono la priorità acquisita e vengono istruite al momento della regolarizzazione. L’INPS provvederà ai pagamenti a fronte delle relative autorizzazioni presenti nella Banca dati percettori.
2) I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo sonosoggetti agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di partecipazione a percorsi di politiche attive del lavoro.