I Riformatori sardi insistono: «La proroga dei commissari delle Asl è illegittima».
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I Riformatori sardi non fermano la loro offensiva nei confronti della Giunta regionale e della maggioranza di centrosinistra che la sostiene, sulla proroga del mandati dei commissari delle Asl.
«Il regime di prorogatio (legale o di fatto) non può ottenere estensione allorché si tratti di organo straordinario, temporaneo ed eccezionale». Le parole del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3653 del 3 luglio del 2001, sono chiarissime, dicono i Riformatori sardi, che hanno presentato due diffide, una al presidente della Regione e l’altra ai commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna: nessuno può considerarsi in regime di prorogatio perché rischia di incorrere nel reato di peculato. Insomma, c’è solo un modo per uscire dal caos: nominare subito i manager, oppure approvare in Consiglio una leggina che proroghi i commissariamenti.
«Con evidenza lapalissiana – si legge nella diffida ai commissari – il quadro normativo ricondotto per procedere a tali menzionate proroghe rende le stesse illegittime, anche in violazione delle norme e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Infatti la normativa di cui alla legge n.444/1994 non è applicabile al caso degli organi straordinari di qualsiasi amministrazione, incluso il caso delle aziende del servizio sanitario regionale.»
«A tal fine – prosegue la diffida – è opportuno rammentare che il commissario straordinario, come noto, è un organo che viene investito, in via temporanea ed eccezionale, dei medesimi poteri dell’organo amministrativo ordinario quando esso non sia in grado di operare ed il ricorso a tale strumento può considerarsi giustificato ove sussistano oggettive cause di impedimento alla costituzione, rinnovo o funzionamento dell’organo ordinario,e non anche quando esse dipendano dall’inerzia dell’amministrazione competente a nominare un altro.»
I Riformatori sardi citano anche una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3653 del 03.07.2001, che statuisce chiaramente quanto segue: «Non si contesta l’affermazione del primo giudice in ordine alla inapplicabilità alla figura del commissario straordinario delle disposizioni contenute nella legge n.444 del 15.7.1994 ed in particolare della proroga di 45 giorni prevista dall’art.3 della predetta legge. Ed invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, risalente ad epoca anteriore alla legge n.444/1994, il regime di prorogatio (legale o di fatto) non può ottenere estensione allorché si tratti, come nel caso di specie, di organo straordinario, temporaneo ed eccezionale”. Questo significa che i commissari, anzi gli ex commissari, non possono considerarsi in prorogatio».
La lettera dei Riformatori si chiude con la diffida formale ai commissari «dall’esercitare mansioni, funzioni e compiti del commissario straordinario dell’Azienda che le era stata precedentemente affidata, dall’occupare uffici o locali della stessa azienda e dall’utilizzare materiali e apparecchiature di cui ha avuto disponibilità durante il suo irrevocabilmente cessato incarico. Mi corre l’obbligo di segnalare che ogni comportamento contrario a quanto segnalato nella presente diffida comporterebbe, quantomeno, il reato di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di peculato».
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