5 November, 2024
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È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente che riforma il Parco Geominerario.

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È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, firmato lo scorso 8 settembre, con il quale si sancisce la Riforma del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Il decreto era stato emanato d’intesa con i ministri dello Sviluppo Economico, dell’Istruzione e della Ricerca e il ministro per i Beni Culturali.
Sulla Riforma si erano espressi positivamente anche la Regione e la comunità del Parco. I punti salienti sono la semplificazione della gestione e dei controlli ministeriali preventivi, il maggior ruolo delle istituzioni territoriali nella gestione e la partecipazione delle associazioni.
Importante, inoltre, è la riclassificazione del territorio del Parco in sub aree in funzione della rilevanza storica e culturale. I controlli saranno graduati in coerenza con un drastico alleggerimento della burocrazia. Il Parco estende la competenza all’intera Sardegna per la geologia, risolvendo così una condizione per la permanenza nella rete mondiale dei parchi, riconosciuta dall’Unesco.

Di seguito il testo integrale del decreto:

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                            d'intesa con 
 
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E  CON
                         LA REGIONE SARDEGNA 
 
  Visto l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
il  quale  ha  disposto  l'istituzione,  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e con  il  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, e d'intesa  con  la  Regione
Sardegna,  del  Parco  geominerario  della  Sardegna  e  ha  altresi'
stabilito che quest'ultimo sarebbe  stato  gestito  da  un  consorzio
assimilato agli enti di  cui  alla  legge  9  maggio  1989,  n.  168,
costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, dalla  Regione  Sardegna,  dai  comuni  interessati  ed,
eventualmente, da altri soggetti interessati; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre  2001  di  istituzione  del
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10,
della legge 6  luglio  2002,  n.  137»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004  e
le specifiche competenze e attribuzioni  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
73,  recante  il  riordino  degli   enti   vigilati   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26  giugno  2013,  n.  148,  ed   in
particolare l'art. 3 dedicato al riordino  del  Consorzio  del  Parco
geominerario storico e ambientale  della  Sardegna,  che  prevede  la
modifica dell'assetto  del  consiglio  direttivo  del  Consorzio  del
Parco; 
  Visto il ricorso presentato dalla Regione autonoma  della  Sardegna
avverso la previsione dell'art. 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 73/2013,  concernente  il  riordino  degli  organi  del
Consorzio di gestione del Parco; 
  Vista  la  sentenza  breve  emessa  dal  Tribunale   amministrativo
regionale del Lazio sede di Roma Sezione Prima n. 9674/2013,  del  13
novembre 2013, di accoglimento del ricorso presentato  dalla  Regione
autonoma della Sardegna; 
  Visto  per  l'effetto  della  richiamata  sentenza,  l'annullamento
dell'art. 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
2013, n. 73; 
  Considerata l'intervenuta  disponibilita'  della  Regione  autonoma
Sardegna ad avviare un confronto rivolto a condividere la riforma del
decreto  istitutivo  ivi  compresa   l'individuazione   della   nuova
composizione degli organi del Consorzio; 
  Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi in data 14  dicembre
2015, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e la Regione autonoma Sardegna, finalizzata a condividere  le
modifiche e le integrazioni del decreto istitutivo e  dello  Statuto,
conclusasi  con  una  richiesta  di  approfondimento  da  parte   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Rilevato che, a seguito della richiamata richiesta si e' svolto  un
successivo incontro il 18 febbraio 2016, tra il Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, all'esito del quale  si  e'
pervenuti alla condivisione degli schemi di decreto istitutivo  e  di
Statuto del Consorzio del Parco, come da verbale sottoscritto; 
  Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi  in  data  22  marzo
2016, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e la Regione autonoma Sardegna, all'esito della quale si  e'
concordato  di  procedere  alla  modifica  dei  testi   del   decreto
istitutivo e dello Statuto per  la  successiva  sottoscrizione  degli
atti; 
  Vista la nota n. 6789 del 4 aprile 2016 del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare,  con  la  quale  e'  stato
trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 22  marzo  2016,
corredata di schema di decreto istitutivo e di schema di Statuto alle
amministrazioni interessate ed alla Regione autonoma  della  Sardegna
per l'acquisizione della delibera di giunta regionale di approvazione
del nuovo schema di  decreto  interministeriale  di  istituzione  del
Parco; 
  Vista la nota n. 6586 del 21 aprile 2016 con la  quale  la  Regione
autonoma  della  Sardegna  ha  chiesto  di  modificare  il  comma  5,
dell'art. 1 dello schema di decreto istitutivo allegato  alla  citata
nota ministeriale del 4 aprile 2016, sostituendo le parole «in  scala
1:25.000» con le parole «in scala 1:10.000»; 
  Vista la nota prot. n. 9538/Gab del 2  maggio  2016  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con  la  quale
e' stata richiesta alla  Regione  autonoma  della  Sardegna  l'intesa
prevista al comma 10, dell'art. 114, della legge n. 388 del 2000; 
  Vista l'intesa della Regione autonoma Sardegna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 
                         del 16 ottobre 2001 
 
  All'art. 1: 
  al comma 1: le parole: «riconosciuto dall'UNESCO quale primo  parco
geominerario  della  rete  mondiale  dei   geositi-geoparchi»,   sono
sostituite dalle seguenti: «parco geominerario della rete globale dei
geoparchi riconosciuta dall'UNESCO,»; 
  al comma 2: le parole: «in scala 1:500.000» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «redatta  sulla  Carta  tecnica  regionale  della  Regione
autonoma della Sardegna in scala 1:25.000,», le parole: «il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,», le parole: «il Ministero delle attivita'  produttive  ed»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero   dello   sviluppo
economico,»; 
  al comma 3: le parole: «Arburese-Guspinese.» sono sostituite  dalle
seguenti: «Arburese-Guspinese, delimitate nella cartografia di cui al
comma 2.»; 
  al comma 4: 
  le  parole  «potra'  essere  modificata,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «puo' essere modificata,» 
  dopo la parola «  modificata,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nel
rispetto  delle   previsioni   della   pianificazione   paesaggistica
regionale, dai Ministri concertanti, anche», le  parole  «  attuativo
del consorzio» sono soppresse; 
  Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «5. All'interno del perimetro di cui al  precedente  comma  2  sono
identificate, sulla base del riconoscimento delle loro  specificita',
nel rispetto  delle  previsioni  della  pianificazione  paesaggistica
regionale, le seguenti aree, da indicarsi nella  cartografia  redatta
sulla C.T.R. della R.A.S. in scala 1:10.000, da individuarsi entro 12
mesi dall'emanazione del presente decreto: 
  a) aree minerarie di rilevanza non geomineraria che  presentano  un
rischio suolo, sottosuolo e idrogeologico; 
  b) aree di contesto del  Parco  con  monumentalita'  paesaggistica,
geomorfologica  e  cromatica:  comprendono  solo   le   aree   legate
all'attivita'  mineraria  che   possono   assumere   uno   stato   di
monumentalita' paesaggistica, geomorfologica  e  cromatica,  quali  i
fanghi rossi; 
  c) aree minerarie  a  forte  valenza  di  archeologia  industriale:
comprendono le aree e le cave gia'  presenti  all'interno  del  Piano
regionale delle attivita'  estrattive  e  qualunque  altra  area  non
censita ma ritenuta  valida  ai  fini  della  salvaguardia  quali  ex
laverie,  macchinari,  pozzi  e   altri   elementi   di   archeologia
industriale mineraria; 
  d)  aree  minerarie  a  prevalenza  geomorfologica  con   eventuali
modifiche  derivanti  da  discariche:   comprendono   le   aree   con
caratteristiche di  valenza  geomorfologica  quali  dune,  altopiani,
vuoti minerari; in particolare,  comprendono  le  aree  derivanti  da
attivita' mineraria che rappresentano ormai elementi distintivi della
morfologia dei luoghi e delle cose, quali ad esempio grossi scavi  di
coltivazione che  da  decenni  fungono  da  testimoni  dell'attivita'
mineraria e che hanno modificato permanentemente lo stato  originario
dei luoghi. 
  6. Il consiglio direttivo del Parco, sentito  il  Comitato  tecnico
scientifico, provvede alla identificazione, sulla base  di  specifica
individuazione e valutazione scientifica, degli areali, dei manufatti
e degli elementi significativi dell'attivita' mineraria con rilevante
valore storico e culturale e ambientale meritevoli di concrete azioni
di  conservazione,  e  provvede  alla  definizione   della   relativa
disciplina d'uso,  che  e'  parte  integrante  delle  previsioni  del
Regolamento del Parco di cui all'art. 14, fatte salve  le  competenze
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004.». 
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giampaolo.cirronis@gmail.com

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