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È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, firmato lo scorso 8 settembre, con il quale si sancisce la Riforma del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Il decreto era stato emanato d’intesa con i ministri dello Sviluppo Economico, dell’Istruzione e della Ricerca e il ministro per i Beni Culturali.
Sulla Riforma si erano espressi positivamente anche la Regione e la comunità del Parco. I punti salienti sono la semplificazione della gestione e dei controlli ministeriali preventivi, il maggior ruolo delle istituzioni territoriali nella gestione e la partecipazione delle associazioni.
Importante, inoltre, è la riclassificazione del territorio del Parco in sub aree in funzione della rilevanza storica e culturale. I controlli saranno graduati in coerenza con un drastico alleggerimento della burocrazia. Il Parco estende la competenza all’intera Sardegna per la geologia, risolvendo così una condizione per la permanenza nella rete mondiale dei parchi, riconosciuta dall’Unesco.
Di seguito il testo integrale del decreto:
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
d'intesa con
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E CON
LA REGIONE SARDEGNA
Visto l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il quale ha disposto l'istituzione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, e d'intesa con la Regione
Sardegna, del Parco geominerario della Sardegna e ha altresi'
stabilito che quest'ultimo sarebbe stato gestito da un consorzio
assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168,
costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, dalla Regione Sardegna, dai comuni interessati ed,
eventualmente, da altri soggetti interessati;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 di istituzione del
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10,
della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e
le specifiche competenze e attribuzioni del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, ed in
particolare l'art. 3 dedicato al riordino del Consorzio del Parco
geominerario storico e ambientale della Sardegna, che prevede la
modifica dell'assetto del consiglio direttivo del Consorzio del
Parco;
Visto il ricorso presentato dalla Regione autonoma della Sardegna
avverso la previsione dell'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 73/2013, concernente il riordino degli organi del
Consorzio di gestione del Parco;
Vista la sentenza breve emessa dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sede di Roma Sezione Prima n. 9674/2013, del 13
novembre 2013, di accoglimento del ricorso presentato dalla Regione
autonoma della Sardegna;
Visto per l'effetto della richiamata sentenza, l'annullamento
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 73;
Considerata l'intervenuta disponibilita' della Regione autonoma
Sardegna ad avviare un confronto rivolto a condividere la riforma del
decreto istitutivo ivi compresa l'individuazione della nuova
composizione degli organi del Consorzio;
Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi in data 14 dicembre
2015, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e la Regione autonoma Sardegna, finalizzata a condividere le
modifiche e le integrazioni del decreto istitutivo e dello Statuto,
conclusasi con una richiesta di approfondimento da parte del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Rilevato che, a seguito della richiamata richiesta si e' svolto un
successivo incontro il 18 febbraio 2016, tra il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, all'esito del quale si e'
pervenuti alla condivisione degli schemi di decreto istitutivo e di
Statuto del Consorzio del Parco, come da verbale sottoscritto;
Considerata la Conferenza di servizi, svoltasi in data 22 marzo
2016, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Regione autonoma Sardegna, all'esito della quale si e'
concordato di procedere alla modifica dei testi del decreto
istitutivo e dello Statuto per la successiva sottoscrizione degli
atti;
Vista la nota n. 6789 del 4 aprile 2016 del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con la quale e' stato
trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 22 marzo 2016,
corredata di schema di decreto istitutivo e di schema di Statuto alle
amministrazioni interessate ed alla Regione autonoma della Sardegna
per l'acquisizione della delibera di giunta regionale di approvazione
del nuovo schema di decreto interministeriale di istituzione del
Parco;
Vista la nota n. 6586 del 21 aprile 2016 con la quale la Regione
autonoma della Sardegna ha chiesto di modificare il comma 5,
dell'art. 1 dello schema di decreto istitutivo allegato alla citata
nota ministeriale del 4 aprile 2016, sostituendo le parole «in scala
1:25.000» con le parole «in scala 1:10.000»;
Vista la nota prot. n. 9538/Gab del 2 maggio 2016 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale
e' stata richiesta alla Regione autonoma della Sardegna l'intesa
prevista al comma 10, dell'art. 114, della legge n. 388 del 2000;
Vista l'intesa della Regione autonoma Sardegna;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale
del 16 ottobre 2001
All'art. 1:
al comma 1: le parole: «riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco
geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi», sono
sostituite dalle seguenti: «parco geominerario della rete globale dei
geoparchi riconosciuta dall'UNESCO,»;
al comma 2: le parole: «in scala 1:500.000» sono sostituite dalle
seguenti: «redatta sulla Carta tecnica regionale della Regione
autonoma della Sardegna in scala 1:25.000,», le parole: «il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio,» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,», le parole: «il Ministero delle attivita' produttive ed»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo
economico,»;
al comma 3: le parole: «Arburese-Guspinese.» sono sostituite dalle
seguenti: «Arburese-Guspinese, delimitate nella cartografia di cui al
comma 2.»;
al comma 4:
le parole «potra' essere modificata,» sono sostituite dalle
seguenti: «puo' essere modificata,»
dopo la parola « modificata,» sono inserite le seguenti: «nel
rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica
regionale, dai Ministri concertanti, anche», le parole « attuativo
del consorzio» sono soppresse;
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5. All'interno del perimetro di cui al precedente comma 2 sono
identificate, sulla base del riconoscimento delle loro specificita',
nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica
regionale, le seguenti aree, da indicarsi nella cartografia redatta
sulla C.T.R. della R.A.S. in scala 1:10.000, da individuarsi entro 12
mesi dall'emanazione del presente decreto:
a) aree minerarie di rilevanza non geomineraria che presentano un
rischio suolo, sottosuolo e idrogeologico;
b) aree di contesto del Parco con monumentalita' paesaggistica,
geomorfologica e cromatica: comprendono solo le aree legate
all'attivita' mineraria che possono assumere uno stato di
monumentalita' paesaggistica, geomorfologica e cromatica, quali i
fanghi rossi;
c) aree minerarie a forte valenza di archeologia industriale:
comprendono le aree e le cave gia' presenti all'interno del Piano
regionale delle attivita' estrattive e qualunque altra area non
censita ma ritenuta valida ai fini della salvaguardia quali ex
laverie, macchinari, pozzi e altri elementi di archeologia
industriale mineraria;
d) aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali
modifiche derivanti da discariche: comprendono le aree con
caratteristiche di valenza geomorfologica quali dune, altopiani,
vuoti minerari; in particolare, comprendono le aree derivanti da
attivita' mineraria che rappresentano ormai elementi distintivi della
morfologia dei luoghi e delle cose, quali ad esempio grossi scavi di
coltivazione che da decenni fungono da testimoni dell'attivita'
mineraria e che hanno modificato permanentemente lo stato originario
dei luoghi.
6. Il consiglio direttivo del Parco, sentito il Comitato tecnico
scientifico, provvede alla identificazione, sulla base di specifica
individuazione e valutazione scientifica, degli areali, dei manufatti
e degli elementi significativi dell'attivita' mineraria con rilevante
valore storico e culturale e ambientale meritevoli di concrete azioni
di conservazione, e provvede alla definizione della relativa
disciplina d'uso, che e' parte integrante delle previsioni del
Regolamento del Parco di cui all'art. 14, fatte salve le competenze
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004.».