15 November, 2024
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Il Parlamento europeo oggi ha approvato le norme sugli accordi energetici con Paesi terzi.

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Le norme che impongono agli Stati membri UE di informare la Commissione europea della loro intenzione di negoziare accordi di fornitura di energia con Paesi terzi sono state approvate giovedì. Si tratta del primo elemento del pacchetto legislativo “Unione dell’energia” ad essere completato. 

«Questa legge garantirà la sicurezza energetica degli Stati membri, la creazione di meccanismi efficaci ex ante per la Commissione europea per verificare progetti di accordi sulle forniture di gas e petrolio nonché la loro conformità sia con il diritto dell’Unione europea sia con le esigenze di sicurezza energetica», ha affermato il relatore Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL), il cui testo è stato approvato con 542 voti in favore, 87 voti contrari e 19 astensioni.

«Una clausola nel testo finale consente l’inserimento di meccanismi di verifica ex ante per gli accordi per l’energia elettrica, quando la legislazione sarà rivista», ha aggiunto. 

Concludendo il suo intervento, Krasnodębski ha chiesto alla Commissione «di essere coerente e di agire con determinazione per quanto riguarda le decisioni sul gasdotto OPAL e il controverso progetto Nord Stream 2».

Un accordo informale, raggiunto da Parlamento e Consiglio nel dicembre 2016, stabilisce che uno Stato membro, quando decide di avviare negoziati con un Paese terzo al fine di modificare o di concludere un accordo intergovernativo sull’energia, debba informarne la Commissione europea per iscritto prima dell’inizio dei colloqui.

Allo stato attuale, gli Stati membri sono tenuti a presentare tali accordi alla Commissione solo dopo la loro firma.

Secondo le nuove norme, la Commissione può rispondere alla comunicazione da parte di uno Stato membro fornendo un parere su come garantire che l’accordo da negoziare sia compatibile con il diritto dell’Unione, comprese le clausole modello opzionali e le linee guida che la Commissione elaborerà, in consultazione con gli Stati membri. 

Su richiesta di un paese, o qualora lo ritenga necessario, la Commissione può partecipare, o chiedere di partecipare, ai negoziati in qualità di osservatore. Tuttavia, la sua partecipazione sarà soggetta al consenso scritto dello Stato membro in questione.

La Commissione disporrà di cinque settimane per informare il paese UE in questione dei dubbi sull’accordo in corso di negoziazione e di dodici ulteriori settimane per esprimere un parere sulla compatibilità del contratto con il diritto comunitario, in particolare per quanto attiene la normativa sul mercato interno dell’energia e sulla concorrenza.

Se uno Stato membro non dovesse tener conto del parere della Commissione nella versione ratificata dell’accordo, dovrà spiegare senza indugi e per iscritto i motivi della propria decisione.

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Emilio Usula (Rossom
Domani, a Cagliari,

giampaolo.cirronis@gmail.com

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