Da giornalista pubblicista a professionista: come funziona il Ricongiungimento. Prorogato al 31 dicembre 2017.
[bing_translator]
Dal 2013 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha previsto un percorso per l’accesso all’Elenco dei professionisti dedicato ai pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.
Ai giornalisti che hanno i requisiti si garantisce l’accesso all’esame di Stato per diventare professionisti ed essere iscritti nel relativo Elenco. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.
Chi lo può richiedere
Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2017, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:
- abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
- abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
- consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2017, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine, giornalista professionista ovvero pubblicista, o accertati direttamente dall’Ordine regionale;
- svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
- attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.
- Come funziona
- La verifica dei requisiti, effettuata dall’Ordine regionale, consente l’iscrizione al corso telematico di formazione;
- il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti;
- il tirocinio teorico finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dallo svolgimento del corso on line di 40 ore più 8 ore di aula con un programma definito e certificato dall’Ordine regionale;
- la partecipazione al corso telematico di formazione consente l’acquisizione di crediti formativi;
- il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel registro dei praticanti;
- l’accesso all’esame di idoneità professionale è subordinato alla frequenza del corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali, ai quali si rimanda per informazioni relative.
Per informazioni sul percorso di ricongiungimento contattare il proprio Ordine regionale.
NO COMMENTS