17 November, 2024
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L’assessorato dell’Urbanistica ha pubblicato la legge n. 9 del 4 maggio 2017 contenente modifiche alle autorizzazioni paesaggistiche.

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L’assessorato regionale degli Enti locali, finanze ed urbanistica ha pubblicato una nota contenente le modifiche introdotte, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2017, recante “Disposizioni urgenti finalizzate all’adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)”.
La legge n. 9, pubblicata sul Buras n. 22 di ieri 5 maggio, stabilisce che, da oggi, 6 maggio 2017, troveranno applicazione nel territorio regionale le nuove disposizioni contenute nel regolamento.
Nello specifico, le disposizioni riguardano:
– il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata
– l’elenco degli interventi ed opere di lieve entità (allegato B)
– gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (allegato A)
– il modello di domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato (allegato C) e il modello di relazione paesaggistica semplificata (allegato D).
Con riferimento alla disciplina applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2017 si rimanda al parere espresso dal Capo dell’Ufficio legislativo del MIBACT.
L’Assessorato, inoltre, ricorda, che ai sensi dell’articolo 146, comma 7 del d.lgs. n. 42 del 2004 e smi, nonché ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del DPR n. 31 del 2017, le domande per la realizzazione degli interventi e opere devono essere presentate all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della verifica:
– della riconducibilità alle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, (allegato A al DPR n. 31 del 2017);
– dell’applicabilità della procedura semplificata, in caso di inclusione della fattispecie tra le ipotesi (allegato B al DPR n. 31 del 2017);
– dell’assoggettamento al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’ articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
L’Assessorato, infine, evidenzia che le misure di semplificazione introdotte operano con riferimento al “versante paesaggistico”, conseguentemente nel caso di presenza oltre che di vincoli paesaggistici di vincoli, storici, artistici o archeologici, imposti ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42 del 2004. In senso analogo, troveranno applicazione le disposizioni relative alle cosiddette “archeologia preventiva”, con conseguente onere di preventiva comunicazione alle Soprintendenza competenti.

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