22 December, 2024
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Mauro Pili lancia la mobilitazione dei sindaci e di tutti i sardi contro la realizzazione del deposito delle scorie nucleari in Sardegna.

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Nonostante tutte le rassicurazioni arrivate negli ultimi anni ogni qualvolta il tema è salito agli onori della cronaca e nonostante la Regione abbia sempre ribadito, l’ultima volta la scorsa settimana, il suo “NO”, la possibilità che la Sardegna venga individuata quale sito dove realizzare il deposito unico delle scorie nucleari, appare sempre più realistica ed ha scatenato la durissima reazione del deputato di Unidos Mauro Pili che iniziato una nuova campagna di sensibilizzazione a tutti gli amministratori locali e alla popolazione sarda.
Ieri, giorno di Ferragosto, Mauro Pili ha lanciato l’ennesimo appello, con il sindaco di Ottana (uno dei possibili siti del deposito nazionale delle scorie nucleari), Franco Saba, a tutti i sindaci e a tutti i sardi, contro quella che definisce “la sciagurata ipotesi” di realizzare in Sardegna il deposito unico delle scorie nucleari. «Si tratta di un progetto avanzato – spiega Mauro Pili – e in questi giorni è stato pubblicato sul sito della commissione di valutazione di impatto ambientale e strategico, il progetto nazionale per la realizzazione del deposito unico delle scorie nucleari. Nel piano contenuto in quel progetto, sul quale occorre fare osservazioni ed opposizioni entro il 13 settembre 2017 – aggiunge Mauro Pili – si leggono chiaramente alcune indicazioni che sono chiaramente esplicite: la Sardegna è stata esclusa da tutte quelle che sono le aree a rischio, cioè da tutte quelle aree che hanno, sul piano idrogeologico, sul piano vulcanologico, sul piano dei terremoti, qualsiasi tipo di pericolo. La Sardegna è l’unica regione, in quel piano, esente da rischi e quindi, come tale, la prima regione nella quale allocare il deposito delle scorie nucleari».
«Bisogna mobilitarsi – sottolinea ancora Mauro Pili – e se non lo fa la Regione Sardegna che continua a dormire e ad essere serva sciocca del Governo e dei governi, bisogna che lo facciano i sindaco con le delibere dei Consigli comunali, perché questa non è battaglia né di destra né di sinistra, perché il 13 settembre scadono i termini entro i quali presentare le osservazioni.»
«Se malauguratamente dovessero realizzare quel progetto – rimarca Mauro Pili -, è evidente che la Sardegna perderebbe quel grande potenziale turistico e naturalistico che ne fa una terra unica nel suo genere, nel cuore del Mediterraneo. Bisogna reagire, perché sottobanco succedono delle cose molto gravi. Qualcuno ha dichiarato che la Sardegna sarebbe esclusa per il trasporto via mare. Bisognerebbe avere l’accortezza di guardare quelli che sono i documenti allegati dalla Sogin che due anni fa ha siglato un contratto di 339.000 euro con un broker internazionale per assicurare il trasporto via mare di scorie radioattive. Bisogna studiare, parlare di meno quando non si conoscono i problemi e cercare di attrezzarsi per reagire a quello che sta per accadere in Sardegna. Devono farlo i sindaci che sono a contatto con quelli che sono i problemi dei cittadini e devono farlo i sardi che devono opporsi a questo scellerato progetto. In Sardegna – conclude Mauro Pili – serve uno sviluppo fondato sulla natura, sul turismo che si possa godere ogni giorno dell’anno, non solo a Ferragosto, con serenità, guardando ed apprezzando l’ambiente.»
Di seguito, la schema di deliberazione preparato da Mauro Pili, rivolta a tutti i Consigli comunali della Sardegna per dire NO alla realizzazione in Sardegna del deposito unico delle scorie nucleari.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ___________________________________

ESAMINATA E DISCUSSA

APPROVA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;

FAX numero: 06.5722.3040;

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

OGGETTO: OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE

Programma: Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

Proponente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (RIN) e Ministero dello Sviluppo Economico

Settore di programmazione: Rifiuti

Scadenza presentazione osservazioni: 13/09/2017

Il Consiglio Comunale di __________________________,

sottopone alla Direzione generale in indirizzo la seguente osservazione/opposizione al Programma in oggetto:

nel Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al punto 23 è illustrata l’analisi di coerenza esterna condotta valutando quella dei criteri per la localizzazione del Deposito (di esclusione -approfondimento), di cui alla Guida Tecnica ISPRA n. 29 del 2014, con gli obiettivi delle diverse norme esaminate;

nel programma si afferma che per l’obiettivo legato alla localizzazione e realizzazione del Deposito, si è altresì riscontrata una coerenza indiretta con le norme prese in considerazione per la definizione dei criteri di esclusione o approfondimento riportati nella Guida Tecnica ISPRA n. 29;

al punto 34 del piano sono richiamati i potenziali impatti ambientali generati dal Deposito Nazionale e si afferma quanto segue: Allo stato attuale non è possibile fare riferimento al luogo fisico dove verrà realizzato il Deposito Nazionale; il tema non può quindi essere preso in considerazione nella definizione dell’ambito di influenza potenziale del Programma Nazionale. Tale dato di fatto permette comunque di effettuare, per le azioni del Programma, alcune analisi ambientali già definibili, senza gravare lo studio di ipotetici approfondimenti che, in mancanza di un riscontro localizzativo certo, resterebbero in ogni caso fine a se stessi.
Pertanto sebbene non sia possibile valutare la significatività degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali, come invece potrà puntualmente avvenire in sede di VIA (ai sensi del D.Lgs. 31/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), è opportuno ricordare che l’applicazione validata della Guida Tecnica 29 (GT29) dell’ISPRA condurrà alla selezione di un sito che rappresenterà la barriera naturale in grado di assicurare, insieme alle barriere ingegneristiche previste, l’isolamento dei rifiuti radioattivi dalla biosfera e quindi assicurare per il tempo necessario la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei beni (Safety Assessment).
In particolare, per quanto attiene al deposito temporaneo di lungo periodo per lo stoccaggio dell’alta attività, che sarà realizzato presso il Deposito Nazionale, occorre inoltre evidenziare che, come sottolineato nella relazione illustrativa associata alla GT29, “un sito ritenuto idoneo per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell’applicazione di criteri di selezione delle caratteristiche chimico fisiche, naturali ed antropiche del territorio quali quelli individuati nella Guida Tecnica può ritenersi idoneo, fatte salve le suddette verifiche, anche per la localizzazione di un deposito di stoccaggio di lungo termine”.
Aspetti Radiologici
I fattori perturbativi potenzialmente generati dall’esercizio del Deposito Nazionale potrebbero consistere essenzialmente nella variazione del fondo naturale per irraggiamento e nella variazione di dose alla popolazione. In ogni caso tali eventualità vengono comunque escluse a priori in quanto nella GT29 è definito che gli obiettivi di radioprotezione per i membri della popolazione nelle normali condizioni evolutive di esercizio del sistema deposito, sia per la fase di esercizio, sia per quelle successive saranno fissati nel rispetto del criterio di non rilevanza radiologica stabilito nella legislazione nazionale.
Per le condizioni incidentali gli obiettivi di radioprotezione saranno stabiliti in modo tale che l’eventuale impatto radiologico sugli individui della popolazione derivante dalle suddette situazioni sia tale da escludere l’adozione di qualsiasi intervento di protezione della popolazione stessa, anche a fronte dei più severi scenari incidentali ipotizzabili, coerentemente con una struttura di deposito come quella di cui trattasi
Inoltre, come già precisato, i criteri di localizzazione definiti nella GT29 sono atti a selezionare aree con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche e geochimiche tali che, insieme alle strutture ingegneristiche, possano garantire la sicurezza e il confinamento dei rifiuti radioattivi.

nel punto 34 del programma è, come si è visto, richiamata reiteratamente la Guida Tecnica 29 (GT9) di Ispra che costituisce il fondamento tecnico del programma nazionale che non esplicita una localizzazione ma rimanda tutto, facendoli propri, ai criteri di esclusione indicati nella Guida Tecnica 29/Ispra;

l’Ispra nel giugno 2014 aveva pubblicato, con notevole ritardo, la guida tecnica n. 29 relativa ai criteri per l’individuazione del sito per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;
il documento non indica una precisa località ma tutti i documenti e gli studi richiamati portano all’individuazione di un sito chiaramente riconducibile alla Sardegna;

il piano pubblicato dall’Ispra per individuare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è una sovrapposizione di documenti con un comune denominatore: escludere tutte le aree a rischio;

l’Ispra, attraverso la GT29, arriva ad individuare un sito senza esplicitarlo ma che appare facilmente riconducibile alla Sardegna per esclusione di tutto il resto;

carte e mappe che indicano rischi, pericoli e che in sintesi affermano che la Sardegna sarebbe la terra più sicura per le scorie nucleari;

nel documento dell’Ispra denominato guida tecnica n. 29 sono indicati criteri ma, ad una più attenta e dettagliata analisi, attraverso la decodifica della carte allegate nei vari link, si arriva ad individuare un percorso chiaro che definisce la Sardegna come regione esclusa da qualsiasi rischio e quindi con le caratteristiche per l’ubicazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

attraverso la Valutazione Ambientale Strategica si delega la scelta del sito ai criteri di esclusione individuati dall’Ispra con la conseguenza di ratificare una scelta già fatta attraverso quei presupposti;

nella Guida Tecnica 29 risultano escluse le aree vulcaniche attive e quiescenti, poi quelle contrassegnate da sismicità elevata e infine quelle interessate da fenomeni di fogliazione;

la Sardegna, secondo tutti i piani connessi e richiamati, non rientra in alcun modo in queste prime tre priorità di esclusione;

le simulazioni geosatellitari riportate nella GT29 e conseguentemente nel Programma sottoposto a VAS confermano che, secondo i dati Ispra, la Sardegna sarebbe l’unica regione d’Italia a corrispondere a questi criteri individuati;

il database realizzato dagli Stati Uniti (Database of individual seismogenic sources) richiamato dall’Ispra e conseguentemente dal Programma nazionale individua in modo esplicito nella Sardegna l’unica regione che sarebbe esente da pericoli;

la Sardegna per le ragioni che si richiamano di seguito non può e non deve essere minimamente presa in considerazione nemmeno come ipotesi dai criteri per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;
la Sardegna ha reiteratamente dichiarato la propria esplicita netta e chiara contrarietà a qualsiasi ipotesi di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

il 15 e il 16 maggio 2011 si è svolto un referendum consultivo in Sardegna con il 97,13% dei votanti che si è espresso in modo contrario alla realizzazione del deposito di scorie nucleari nell’isola;

esistono proposte in tal senso che la Sardegna ha avanzato undici anni fa condividendo l’impostazione del fisico Carlo Rubbia che aveva messo a punto un piano di ricerca per l’abbattimento della radioattività delle scorie;

dai criteri per l’individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi deve essere esclusa la Sardegna che hanno sia sul piano normativo costituzionale che popolare escluso la volontà di ospitare tale deposito nazionale dei rifiuti radioattivi per il gravoso e inaccettabile impatto sul paesaggio della Sardegna, inteso nel senso più ampio del valore del paesaggio;

la Corte costituzionale ha più volte affermato che il riparto delle competenze legislative individuato nell’articolo 117 della Costituzione deve essere riferito ai soli rapporti tra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria, salva l’applicazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, peraltro possibile solo per le parti in cui le regioni ad autonomia ordinaria disponessero, sulla base del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, di maggiori poteri rispetto alle regioni ad autonomia speciale;

il legislatore nazionale è intervenuto con il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui articolo 8 è esplicito nel dichiarare che «restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione»;

con l’articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, il legislatore statale, nell’individuare gli strumenti della pianificazione paesaggistica (rivolta non più soltanto ai beni paesaggistici o ambientali ma all’intero territorio), affida alle regioni la scelta di approvare «piani paesaggistici» ovvero «piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici», con ciò confermando l’alternativa tra piano paesistico e piano urbanistico territoriale già introdotta con l’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. ;

la regione Sardegna, proprio sulla base dell’esplicito trasferimento di funzioni di cui alle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, già con la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, aveva appositamente previsto e disciplinato i piani territoriali paesistici nell’esercizio della propria potestà legislativa in tema di «edilizia ed urbanistica»;

l’articolo 12 della citata legge n. 45 del 1989 prevedeva anche apposite «norme di salvaguardia» con efficacia temporanea in attesa dell’approvazione dei piani territoriali paesistici particolarmente per ciò che concerne il recepimento nella regione Sardegna del modello di pianificazione paesaggistica fondato sul piano urbanistico-territoriale, appunto attualmente contemplato nel richiamato articolo 135, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

la Corte costituzionale ha ripetutamente dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato concernenti l’asserita violazione del riparto delle competenze legislative e della disciplina statale in materia di tutela del paesaggio, considerato che i ricorsi dello Stato in materia si sono mossi dall’erroneo presupposto secondo il quale la regione Sardegna risulterebbe priva di potestà legislativa in tema di tutela paesaggistica;

risulta di tutta evidenza che la materia della tutela del paesaggio ricade, in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto, tra le competenze della regione Sardegna;

a ciò si aggiunge in termini perentori e prevalenti la vocazione turistica ambientale della Sardegna e le caratteristiche del paesaggio sardo costituiscono un esempio unico nell’ambito del Mediterraneo, tale da rappresentare fonte primaria di crescita economica e sociale. Ogni ambito territoriale paesaggistico rappresenta una specifica peculiarità del variegato insieme ambientale della regione, tale da rendere ognuno di essi funzionale all’altro. Dalle zone interne agli ambiti costieri, compreso l’orizzonte marino, il paesaggio della Sardegna risulta un bene da tutelare e salvaguardare da qualsiasi tipo di alterazione;

la conformazione del territorio sardo e il potenziale sviluppo turistico dell’intera isola, ancora in gran parte da valorizzare e promuovere, sarebbero gravemente compromessi dalla possibile realizzazione di un qualsiasi deposito di scorie radioattive;

la Convenzione europea sul paesaggio, resa esecutiva con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, intende il paesaggio come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Il che equivale a dire che l’intero territorio, nei suoi vari ambiti, è «paesaggio», nell’accezione puramente geografica del termine, ossia contesto territoriale, che si caratterizza variamente in ragione della percezione che di esso e delle sue diverse specificità hanno le popolazioni che vi abitano, percezione che si determina in conseguenza non solo dell’azione di fattori naturali ovvero umani, ma anche delle loro reciproche interrelazioni;

la definizione di paesaggio e in particolar modo la sua estensione alla percezione dei fattori naturali ovvero umani e delle loro reciproche interrelazioni rende evidente l’esigenza di tutelare il paesaggio percepito, con particolare riferimento alle caratteristiche di rilievo naturalistico, ambientale e turistico;

la Sardegna è percepita dalle popolazioni che vi abitano, ma non solo da esse, come una terra alimentata dal sole e dal mare, e questa percezione costituisce un fattore fondamentale del paesaggio;

in questo contesto si inquadra l’esigenza di precludere il territorio regionale sardo ad insediamenti, come il deposito unico di scorie nucleari, che minerebbero pesantemente il percepito ambientale, naturalistico e paesaggistico della Sardegna;

la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare e il deposito di scorie costituirebbe uno di quegli elementi in grado di compromettere in modo grave e indelebile il «paesaggio sardo» in tutte le sue accezioni e la sua percezione;

tale osservazione/opposizione è fondata nel pieno rispetto della competenza esclusiva della regione in materia di urbanistica (articolo 3, lettera f) dello Statuto), che ricomprende la tutela del paesaggio, la protezione della natura (ai sensi dell’articolo 58 delle norme di attuazione dello statuto, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348) e la protezione dell’ambiente (articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), la competenza concorrente in materia di salute (articolo 4, lettera i), dello Statuto e ora anche articolo 117, terzo comma, della Costituzione), di protezione civile e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione, applicabile alla regione Sardegna in virtù dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001);

A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE DI
____________________________

• esprime la totale contrarietà al Programma nazionale in oggetto in relazione alla sua indefinita individuazione del sito e l’esplicita determinazione a far discendere la scelta dai criteri individuati dalla Guida Tecnica n.29 dell’Ispra;

• esprime la totale contrarietà all’individuazione della Sardegna quale sito per l’ubicazione del deposito nazionale di scorie radioattive per le ragioni ambientali, naturalistiche, economiche, sociali, costituzionali e statutarie richiamate;

• esprime la richiesta esplicita di esclusione della regione Sardegna dalle ipotesi di siti per il deposito unico nazionale di scorie radioattiva anche per l’insostenibile e oneroso carico di servitù statali, dalle basi militari alla petrolchimica, dall’essere la regione più gravata da aree inquinate da attività industriali alla nefasta distrazione dello Stato in tema di energia e trasporti.

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