20 November, 2024
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I giudici del tribunale di Oristano hanno accolto solo in parte (per 1 milione sui 4 richiesti) le richieste del comune di Oristano nei confronti di Abbanoa.

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I giudici del tribunale di Oristano hanno accolto solo in parte (per 1 milione sui 4 richiesti) le richieste del comune di Oristano che intimava ad Abbanoa di corrispondere oltre 4 milioni di euro per le spese sostenute nel passaggio della gestione. I giudici hanno annullato l’ingiunzione emessa nel 2011 nei confronti di Abbanoa sulle spese sostenute durante il periodo transitorio della gestione del servizio idrico integrato tra il 2006 e il 2008. Il Gestore deve al Comune soltanto le somme riscosse e non gli importi, pari al quadruplo, che le precedenti amministrazioni avevano inserito nei bilanci di quel periodo.

«Questa sentenza – commenta l’amministratore unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti – che conclude un lungo periodo di conflitto, può essere l’occasione per riprendere un rapporto costruttivo e di collaborazione come avviene con gli altri Comuni azionisti, nell’auspicio che anche Oristano entri a far parte della compagine sociale di Abbanoa. La via giudiziaria, che deve essere sempre l’estrema ratio, mal si addice a rapporti tra pubbliche amministrazioni tenute, invece, a trovare accordi che ricompongano i contenziosi».

Gli accordi sottoscritti indicavano che Abbanoa «dal 1° gennaio 2006 provvede alla fatturazione agli utenti del servizio reso, applicando le tariffe deliberate dall’Autorità d’Ambito, ed al trasferimento al Comune delle somme riscosse, al netto delle spese sostenute per la fatturazione, in relazione al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e la data del 28 marzo 2008» come previsto nel contratto. Gli importi richiesti dall’amministrazione locale, però, erano stati notevolmente superiori: 4,2 milioni di euro rispetto a un milione e 137mila euro riscossi. «Il Gestore unico – spiega il Giudice nella sentenza – deve considerarsi contrattualmente tenuto a rimborsare le somme per suo conto anticipate, ma l’ente locale ha diritto di essere tenuto indenne solamente nei limiti delle minori somme incassate, per tutto il periodo di contestazione». Per questo motivo «il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, annulla l’ingiunzione opposta». 

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