La Cigs per crisi nel settore dell’editoria anche alle mini e piccole imprese, sostegno fortemente sostenuto dall’Uspi.
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La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la circolare n. 21 del 22 dicembre 2017, concernente l’individuazione dei criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per le imprese operanti nel settore dell’editoria.
La circolare riprende quanto definito nel Decreto Interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017.
Proprio nel citato decreto si trova la novità più rilevante: al contrario della disciplina ordinaria in materia, l’articolo 3 dispone che «per le imprese del settore dell’editoria, non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, il requisito occupazionale di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015».
In poche parole, per le aziende editoriali non viene richiesto il numero minimo di 15 dipendenti per accedere alla Cassa integrazione, come è invece prescritto per tutti gli altri settori produttivi. Un importante sostegno, specifico per la piccola editoria, sostenuto fortemente dall’Uspi (Unione stampa periodica italiana).
Il ricorso alla Cigs è possibile per le seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale per crisi;
b) crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva della azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;
c) contratto di solidarietà difensivo (Cds).
Al trattamento possono fare ricorso le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale. La cassa può riguardare i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti e i dipendenti. Possono essere coinvolti dai programmi di Cigs anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
I lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di presentazione dell’istanza di Cigs, una anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’intervento di Cigs.
I giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, che siano stati sospesi o abbiano fruito della Cassa per la causale di riorganizzazione in presenza di crisi per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, hanno la facoltà di optare per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge 416/81. L’accesso al trattamento pensionistico anticipato preclude ai giornalisti la possibilità di instaurare o mantenere rapporti di lavoro.
I poligrafici (e grafici editoriali), durante la fruizione di ognuna delle causali di accesso all’ammortizzatore sociale, possono accedere sia all’esodo che al prepensionamento, fermi restando i criteri di cui alla legge 416/81.
Il trattamento di integrazione salariale può avere durata massima di 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile. A determinate condizioni, il limite può raggiungere i 36 mesi.
Infine, riguardo al procedimento da seguire per richiedere la Cigs (per esempio termini e modalità di trasmissione delle istanze), il decreto rinvia alla disciplina ordinaria (articolo 25 del Dlgs 148/15).
Fonte Notiziario Uspi
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