Acquisti online: dal Parlamento europeo stop agli ostacoli sugli acquisti transfrontalieri.
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Gli acquirenti online avranno un accesso transfrontaliero più agevole a prodotti, prenotazioni alberghiere, noleggio auto, festival musicali o biglietti per parchi di divertimento.
Le nuove norme, approvate in via definitiva, vieteranno il “geoblocking” degli acquirenti che navigano su siti web di un altro Paese dell’UE e quindi consentiranno a tutti i cittadini UE di scegliere in quali siti acquistare beni o servizi, senza essere bloccati o reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della loro nazionalità, del luogo di residenza o dell’ubicazione temporanea.
Gli operatori commerciali dovranno trattare gli acquirenti online provenienti da un altro Paese dell’UE allo stesso modo dei clienti locali, consentendo l’accesso agli stessi prezzi o alle stesse condizioni di vendita, in particolare quando si acquistano:
- beni fisici (ad esempio elettrodomestici, elettronica, abbigliamento) che possono o essere spediti nel proprio Stato membro, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali, o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, ad esempio in un Paese UE in cui il commerciante già spedisce la propria merce (gli operatori non sono tenuti a consegnare in tutti i Paesi UE),
- servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web,
- servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante, ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi.
Sarà inoltre vietato trattare gli acquirenti in maniera diversa in base al luogo di emissione della carta di credito o di debito.
I contenuti digitali protetti da copyright, come i libri elettronici, la musica o i giochi online, non saranno coperti per il momento dalle nuove norme. Tuttavia, i deputati hanno inserito nella normativa una “clausola di revisione”, che impone alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere esteso a tali contenuti. Anche i servizi audiovisivi e di trasporto sono per il momento esclusi dal campo d’applicazione.
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