2 November, 2024
HomeCronacaSicurezza in mareIl Tenente di Vascello Maria Teresa Ostuni, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant’Antioco, ha firmato l’ordinanza n° 14/2018 che disciplina le attività ludico-diportistiche.

Il Tenente di Vascello Maria Teresa Ostuni, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant’Antioco, ha firmato l’ordinanza n° 14/2018 che disciplina le attività ludico-diportistiche.

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Il Tenente di Vascello Maria Teresa Ostuni, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant’Antioco, ha firmato l’ordinanza n° 14/2018 che disciplina le attività ludico-diportistiche.

Di seguito, il testo integrale.

Art. 1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Sant’Antioco, ricompreso tra Punta Trettu inclusa e Capo Teulada, escluso compreso l’Isola di Sant’Antioco e gli isolotti viciniori.

In particolare, la presente ordinanza disciplina le seguenti attività: locazione e noleggio delle unità da diporto; navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf); traino di piccoli galleggianti comunemente denominati “Banana Boat” e mezzi similari; sci nautico; paracadutismo ascensionale; acquascooter – moto d’acqua e mezzi similari; navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf); utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati “Sea Scooter”; attività subacquee in genere, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti; “Ray-Board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard”; “Jetlev flyer”, Flyboard, “Stand up paddle”.

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al codice della nautica da diporto D. Lgs 18/07/2005 n. 171 ed al relativo regolamento di attuazione D.M. 29/07/08, n° 146, in premessa citato.
Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/08, n° 146, in premessa citato.

Numero di persone trasportabili e limiti di velocità

Art. 2. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

Per le imbarcazioni senza il marchio CE, il numero delle persone trasportabili è definito dall’organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n° 146, come di seguito indicato:

  • –  3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
  • –  4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
  • –  5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
  • –  6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
  • –  7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
  • –  9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg. di materiale imbarcato.

Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

Art. 3. Nelle acque del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1.000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una velocità non superiore ai 10 nodi con scafo, comunque non in planata, ma in dislocamento.

Norme di sicurezza

Art. 4. Il conduttore di una unità navale da diporto e chi intenda praticare le attività ludico-sportive richiamate nell’art. 1 della presente ordinanza, prima di iniziare la navigazione o l’attività sportiva, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:

  1. a)  le condizioni meteomarine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
  2. b)  i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
  3. c)  la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
  4. d)  i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa;
  5. e)  siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

  1. a)  per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d’uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
  2. b)  l’assenza di acqua in sentina;
  3. c)  le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68,oppure rivolgendosi all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco al numero telefonico 0781 83071 (sala operativa); o via radio VHF canale 16 ovvero ad altra locale Autorità Marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Navigazione da diporto in genere

Art. 5. Alle unità da diporto, è vietato:

  1. a) sostare ad una distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura del porto commerciale di Sant’Antioco, dall’imboccatura del porto di Calasetta, ed ad una distanza inferiore a metri 100 dalle imboccature di tutti i restanti porti e approdi turistici del Circondario (compreso anche l’ingresso del Canale di Porto Pino nel comune di Sant’Anna Arresi);
  2. b) avvicinarsi e sostare a meno di 200 metri dalle navi mercantili e a meno di 300 metri dalle navi militari alla fonda;
  3. c) entrare, uscire e circolare nel porto di Sant’Antioco e di Calasetta ad una velocità superiore a 3 nodi nonché nei restanti porti ed approdi turistici del Circondario la predetta velocità non dovrà superare i 3 nodi;
  1. d)  circolare a propulsione velica all’interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all’apparato motore. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all’interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
  2. e) avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti ovvero ad impianti da pesca regolarmente segnalati;
  3. f) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi dell’ordinanza di sicurezza della balneazione;
  4. g) ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività diversa dal semplice attraversamento all’interno delle zone di ancoraggio navi presenti nel Golfo di Palmas;
  5. h) navigare, ancorare, sostare a meno di 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura;
  6. i) avvicinarsi a meno 1000 metri dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare.

Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell’imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari, alle quali devono sempre dare la precedenza. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977 n° 1085.

Art.6. L’alaggio e/o il varo delle unità da diporto effettuato mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione, all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, deve avvenire previa comunicazione all’Autorità Marittima, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze.

E’ vietato ostruire in qualunque modo l’accesso agli scivoli pubblici, impedendo l’alaggio e varo delle unità.
E’ vietato l’ormeggio delle unità da diporto all’interno dei porti del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze, e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse. È vietato l’utilizzo per l’ormeggio di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

Art. 7. L’unità da diporto (così come definite dall’art. 3 del D.Lgs. 171/2005 di cui alle premesse) è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

d) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità da diporto, nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

e) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.

L’impiego delle unità da diporto nell’attività denominata “boat and breakfast” è assimilato all’uso commerciale di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alla locazione. Pertanto, le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono effettuare tale attività dovranno attenersi a quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 8. Chiunque intenda effettuare l’uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto dovrà essere iscritto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. nr. 171/2005, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle medesime attività nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze previsti dalla norme vigenti.

Art. 9. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono utilizzare natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, presso la piattaforma S.U.A.P.E. e secondo le modalità stabilite da ciascuna Amministrazione comunale, apposita autocertificazione.

Copia della certificazione dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, e dovrà essere esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o delle altre Forze di Polizia.

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco dovrà, inoltre, essere inviata la comunicazione di cui all’allegato 1.

Art. 10. L’utilizzatore dei natanti da diporto impiegati per fini commerciali, è obbligato a:

  1. a) essere in possesso di patente nautica. Per l’utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo della patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo39, commi 1, 3, 4 e 5. del D.Lgs. nr. 171/2005;
  2. b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
  3. c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
  4. d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dalle vigenti disposizioni.

Il locatore/noleggiatore di unità nonché il titolare della scuola nautica deve, inoltre:

  1. a) consegnare l’unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Gli esercenti l’attività dovranno inoltre munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
  2. b) svolgere l’attività con mare e tempo favorevoli. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq), nonché agli acquascooters o moto d’acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato esclusivamente in ore diurne. Il noleggio/locazione delle predette unità è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteorologiche.
  3. c) istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l’uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, nonché informare gli utilizzatori sull’osservanza della normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell’unità da diporto ed inoltre, fatta eccezione per le sole unità da diporto comunemente denominate mezzi da spiaggia (come, ad esempio, pattini, pedalò, canoe) dovrà consegnare un vademecum su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sulla prevenzione degli abbordi in mare, compreso il contenuto della presente ordinanza.
  1. d) prendere nota dell’itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
  2. e)  porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l’impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all’utilizzo dei corridoi di atterraggio;
  3. f) annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità (Allegato 2);
  4. g) contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo dell’unità e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi – unità n° 01 – max 4 persone, ecc.);

Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza.

Art. 11. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall’autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall’organismo tecnico notificato ovvero affidato.

Art. 12. Per la condotta delle unità locate si applicano le disposizioni previste dal titolo II del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”.
Le unità da diporto prive di motore non possono essere noleggiate/locate a persone di età inferiore ad anni quattordici. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all’atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

Le unità da diporto a motore non possono essere locate/noleggiate a persone di età inferiore ad anni sedici. Il locatore/noleggiante non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell’abilitazione prevista.

Il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nell’art. 2 della presente ordinanza.

Art. 13. Per l’arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

I contratti di locazione e di noleggio, ad eccezione di quelli relativi ai mezzi da spiaggia devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto.

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge…

Art. 14. L’effettuazione dell’attività di “Noleggio occasionale” di imbarcazioni e navi da diporto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 – bis del D. Lgs. n. 171/2005, previa comunicazione alle Autorità competenti.

Disposizioni per lo sci nautico, paracadutismo ascensionale, piccoli gommoni trainati da unità a motore (Banana boat, ecc.), windsurf

Art. 15. Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (Banana boat, ecc.) nonché la navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) sono vietate:

  1. a)  ad una distanza ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle scogliere/coste a picco;
  2. b)  ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  3. c)  ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
  4. d)  all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  5. e)  nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiore ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  6. f)  in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  7. g)  in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in Allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Disposizioni per le moto d’acqua

Art. 16. Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l’impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

a) durante la stagione balneare:
1) il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito esclusivamente dai porti o dai

corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo;
2) l’entrata e l’uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;

3) la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge);

b) al di fuori della stagione balneare:
1) nelle spiagge libere, il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;

  1. 2) qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest’ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
  2. 3) la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300.

Per tuto l’anno, alle suddette unità, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:
a) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge…

da navi mercantili o militari alla fonda;

  1. b) a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
  2. c) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  1. d) all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  2. e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  3. f) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
  4. g) all’interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf)

Art. 17. L’esercizio del kitesurf è consentito:

  1. a) al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, e comunque entro 1 miglio dalla costa;
  2. b) in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).

Con i kitesurf è comunque vietato:

  1. a) navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
  2. b) navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
  3. c) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Sant’Antioco;
  4. d) navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
  5. e) navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
  6. f) navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  7. g) navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in Allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Corridoi di atterraggio per kitesurf

Art. 18. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco) l’atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
  2. b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 20 l’una dall’altra;
  3. c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
  4. d) per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 mt. deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione concedente;
  5. e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “CORRIDOI USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Si riporta di seguito una schema esemplificativo dei corridoi di atterraggio destinati ai kitesurf: Schema:

Art. 19. Al fine di aumentare il gradiente di sicurezza della navigazione e della balneazione, a tutela della pubblica incolumità, nell’area retrostante il corridoio di lancio, dovrà essere individuata, ove le condizioni della spiaggia lo consentano, e previa autorizzazione/concessione del competente Ente Territoriale/locale, una “zona a terra” a favore dei kiters ove sarà consentito l’attività di deposito, preparazione e insegnamento.

In tale area è vietato il transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all’attività sportiva oggetto del presente articolo.
Il Titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà sistemare, nella zona dedicata, un apposito cartello recante il divieto di transito e le operazioni consentite. Art. 20. Norme di comportamento:

  1. a)  la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
  2. b)  nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
  3. c)  l’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

L’installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione da parte della competente Amministrazione Comunale o Regionale, per gli specchi acquei ricompresi all’interno della relativa giurisdizione territoriale, sentito preventivamente il parere dell’Autorità Marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente art. 7. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.

L’utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.

Art. 21.Per prevenire gli abbordi in mare:

  1. a) Quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite.
  2. b) Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento da la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
  3. c)  Quando un’unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure.

Prescrizioni per l’utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati “sea scooter”

Art. 22. Per “sea scooter” si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l’utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L’utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi similari, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l’attività subacquea .
Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.
L’utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo – marine favorevoli.

Art. 23. L’utilizzo di propulsori acquatici È VIETATO:
a) all’interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
b) all’interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;

c) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;

  1. d) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi diacquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano lapresenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
  2. e) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità chesegnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
  3. f) in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dall’articolo 22 sono contenute nelle schede in allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Disciplina dell’attività sportivo-nautica denominata “ray board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard”

Art. 24. Le condizioni per l’esercizio delle attività di “ray board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” sono riportate nelle schede in allegato.

Disciplina dell’attività sportivo-nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “stand up puddle” e dispositivi a questi assimilabili

Art. 25. Le condizioni per l’esercizio delle attività di “jetlev flyer”, “flyboard”, “stand up puddle” e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

Disposizioni particolari per le attività sportivo – nautiche

Art. 26. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

a) munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento;

  1. b) verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l’espletamento di attività fisica;
  2. c) comunicare all’Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;

d) predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
L’istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
b) con l’ausilio di un’imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:

  1. di dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;
  2. di una cassetta di pronto soccorso;

c) un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;

d) le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Disposizioni per l’esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico- ricreativo, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Art. 27. Le presenti norme disciplinano l’esercizio delle attività subacquee effettuate a scopo turistico – ricreativo da privati nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.
Nella definizione generale di “attività subacquee a scopo turistico – ricreativo” sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all’esplorazione dei fondali marini.

Zone di mare vietate alle immersioni subacquee

Art. 28. L’esercizio dell’attività subacquea è vietato:

  1. a)  nelle zone di transito delle navi, all’interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
  2. b)  ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
  3. c)  ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca,acquacoltura o mitilicoltura;
  4. d)  ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate “pontili”)direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all’art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall’Autorità Marittima;
  5. e)  ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni; nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

Attività subacquee individuali e pesca subacquea sportiva

Art. 29. La pesca subacquea sportiva, regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

  1. a) l’esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
  2. b) è consentito trasportare sull’eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l’esercizio della pesca subacquea;
  3. c) chiunque esercita l’attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile – o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), ovvero bandiera issata a bordo dell’eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall’unità di appoggio;
  4. d)  e fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
  5. e) è fatto divieto affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari a minori di anni 16;
  6. f) è fatto divieto detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo similare in posizione di armamento fuori dall’acqua o comunque in presenza di bagnanti;
  7. g) se all’interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l’apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Art. 30. . L’esercizio della pesca subacquea sportiva È SEMPRE VIETATO:

  1. a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti dall’alba al tramonto; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore metri 100 dalle medesime ed all’interno di detta fascia orario (dall’alba al tramonto);
  2. b) per l’intero arco dell’anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 28.

Art. 31. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l’obbligo di:

  1. a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico. In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso;
  2. b) nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, …) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d’orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12) ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;

c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Art. 32. Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);

g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito. Fatti salvi i casi in cui l’immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Art. 33. Nelle acque del Circondario Marittimo di Sant’Antioco l’effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute ed imprese che prevedono espressamente tale

attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 34. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, associazioni o imprese per l’esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima dell’immersione, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco al numero telefonico 0781/83071 (sala operativa) o mail (santantioco@guardiacostiera.gov.it) un’ informativa riportante: data, ora e luogo dell’immersione, ed eventuale luogo alternativo; numero dei partecipanti; nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare);modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

L’accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l’attività svolta.

L’accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all’attività in oggetto.
Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell’immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Durante le prove d’immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore – allievo non inferiore ad 1:5; nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d’immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Art. 35. Il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 mt. distanza.
La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio.

In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d’orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d’orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

Art. 36. I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all’effettiva navigazione intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:

  1. a)  apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero con bombola di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
  2. b)  mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
  3. c)  tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
  4. d)  cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;

e) almeno una bombola d’aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell’immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell’unità navale.

I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.
Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l’attività di immersione.

A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione dell’esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata abilitazione al comando/condotta dell’unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all’uso delle attrezzature in dotazione.

Le attrezzature di proprietà dell’impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.
Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle vigenti normative di settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

a) copia autenticata dell’avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;

b) copia autenticata dell’avvenuta iscrizione al “registro regionale degli operatori del turismo subacqueo” degli istruttori/guide subacquee;

c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell’impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

  1. a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
  2. b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
  3. c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
  4. d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
  5. e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
  6. f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
  7. g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
  8. h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l’immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Disposizioni finali

Art. 37. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Sant’Antioco deve informare immediatamente la capitaneria di porto – Guardia costiera di Sant’Antioco (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0781/83071 (sala operativa) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

a) tipo di emergenza;

  1. b)  posizione dell’unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
  2. c)  numero e età delle persone presenti a bordo;
  3. d)  caratteristiche dell’unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato dal presente articolo, è opportuno che:

a) provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
b) mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l’Autorità marittima;
c) utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Art. 38. All’interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant’Antioco è vietato effettuare: a) balneazione;

b) immersioni ricreative;
c) allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima;
d) gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima.

All’interno dei porti e delle acque del Circondario Marittimo di Sant’Antioco è inoltre vietato:

  1. a) versare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
  2. b)  usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
    utilizzare i servizi igienici se l’unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami.Disposizioni particolari

Art. 39. Nel tratto di mare ricompreso tra la linea di costa e le congiungenti i seguenti punti, denominato Poligono permanente di Capo Teulada (Allegato 4)
PUNTO A: Lat 38° 56′ 52″ Nord – Long 008° 37′ 12″ Est
PUNTO B: Lat 38° 56′ 18″ Nord – Long 008° 32′ 24″ Est

PUNTO C: Lat 38° 52′ 54″ Nord – Long 008° 35′ 30″ Est
PUNTO D: Lat 38° 51′ 30″ Nord – Long 008° 39′ 00″ Est
PUNTO E: Estremo Sud Capo Teulada
È interdetta la sosta, l’ancoraggio, l’approdo e la pesca (professionale, sportiva e subacquea), nonché qualsiasi attività marittima anche subacquea estranea alle operazioni di tiri a fuoco a causa della possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, la cui potenziale pericolosità è stata confermata dal 1° Reggimento Corazzato di Teulada.

E’ solo consentita la navigazione finalizzata al transito (nel rispetto dei vincoli generali di cui alla presente ordinanza), nonché la balneazione fino al limite massimo della batimetrica dei 5 mt, esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. E’ comunque sempre vietato l’approdo via mare ai litorali ed alle scogliere insistenti entro il perimetro del poligono militare di Capo Teulada.

Inoltre, a far data dal 01/10/2015 dal lun al ven e dalle 07.30 alle 16.30, nell’area del Poligono permanente individuata dai seguenti punti e denominata Area interdetta per PIA (Piano di Intervento Ambientale):

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge…

Punta Cala Piombo: Lat 38° 53′ 34″ Nord – Long 008° 36′ 24″ Est PUNTO C: Lat 38° 52′ 54″ Nord – Long 008° 35′ 30″ Est
PUNTO D: Lat 38° 51′ 30″ Nord – Long 008° 39′ 00″ Est
PUNTO E: Estremo Sud Capo Teulada

Sarà interdetta anche la navigazione finalizzata al transito e la balneazione, per operazioni di Bonifica ordigni inesplosi.
Durante i periodi di esercitazioni militari l’interdizione totale dei relativi specchi acquei è disciplinata mediante apposite ordinanze dell’Autorità Marittima.

L’interdizione delle aree a terra (costituenti demanio militare) insistenti all’interno del Poligono di Capo Teulada è regolamentata dalla competente Autorità Militare.
Per la regolamentazione del tratto di mare ricadente ad est di Capo Teulada si fa rinvio all’apposita ordinanza emanata dalla Superiore Capitaneria di Porto di Cagliari.

Art. 40. Durante la stagione balneare, nel tratto di mare ricadente nella baia di Cala Sapone, nel comune di Sant’Antioco, in virtù delle zone interdette alla navigazione di cui all’Ordinanza 55/2018 del 04.05.2018 del Capo del Compartimento marittimo di Cagliari, nonché delle particolari condizioni idrografiche, vige il divieto di transito, navigazione, sosta, ormeggio ed ancoraggio, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione.

Art. 41. Per la navigazione nel canale navigabile ricompreso all’interno della laguna di Sant’Antioco si rimanda ai contenuti dell’ordinanza 68/2013 di questo Ufficio.

Abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’ordinanza nr. 20/2012 in premessa citata.
I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi del decreto legislativo 171/05 e ss. mm. e ii., sempreché il fatto non costituisca reato.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

  • – distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
  • – divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
  • – inserimento nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/santantioco.

Sant’Antioco, 25.05.2018

IL COMANDANTE T.V.(CP) Maria Teresa OSTUNI

Il Tenente di Vascello Maria Teresa Ostuni.

 

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