23 November, 2024
HomeDifesaGuardia CostieraDomenica si svolgerà la traversata a nuoto Calasetta-Carloforte, l’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco.

Domenica si svolgerà la traversata a nuoto Calasetta-Carloforte, l’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco.

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In vista della traversata a nuoto in programma domenica 15 luglio, tra la località “Punta delle Saline” (Comune di Calasetta) e la spiaggia “Girin” (Comune di Carloforte), organizzata dall’A.S.D. Portoscuso Nuoto e Pallanuoto, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco ha emanato la seguente ordinanza:

Articolo 1 (definizione area di interesse)

Durante lo svolgimento della manifestazione indicata nelle premesse, nella zona di mare ricadente nella giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, lungo la congiungente tra la località “Punta delle Saline” nel Comune di Calasetta, e la spiaggia “Girin” nel Comune di Carloforte – Isola di San Pietro, è vietato l’ormeggio, la sosta, l’attraversamento del campo di gara e comunque qualsiasi comportamento che possa compromettere la sicurezza delle persone partecipanti all’evento ed il normale svolgimento della manifestazione, da parte di navi e natanti estranei alla stessa.

Articolo 2
(divieti per le unità in transito)

Tutte le unità in transito in prossimità del tratto di mare in parola dovranno mantenersi ad almeno 300 metri dai partecipanti alla traversata e dalle relative imbarcazioni di appoggio, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che potrebbero essere fatte dalle unità dipendenti dal comitato organizzatore e/o da eventuali unità militari in servizio di polizia marittima.

Articolo 3 (prescrizioni per l’organizzatore)

L’organizzatore dovrà inviare all’Autorità Marittima, anche via fax o posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l’effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

•   il numero di partecipanti;

• i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala operativa dell’Autorità Marittima;

• il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti facente capo all’organizzatore, che, per la durata dell’evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, utilizzando, oltre che l’apparato VHF, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d’emergenza) – tel. n. 0781/83071, (diretto della sala operativa);

• il numero dei bagnini di salvataggio impiegati in assistenza per lo svolgimento della manifestazione in parola.

L’organizzatore dovrà inviare alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, una comunicazione di inizio dell’evento via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata alla conclusione (che dovrà coincidere con il rientro presso la località di arrivo di tutti i partecipanti alla manifestazione e delle imbarcazioni di assistenza).

Il mancato inoltro della comunicazione di conferma comporterà la cessazione dell’efficacia del presente provvedimento.

L’organizzatore informerà immediatamente la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco del verificarsi di una situazione di emergenza.

L’organizzatore accerterà che le condizioni meteomarine, dall’inizio alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca.

L’organizzatore assicurerà per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di imbarcazioni idonee in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare situazioni di emergenza sulla base del prudente apprezzamento dell’organizzatore, inoltre dovrà assicurare la presenza costante sul luogo della manifestazione di un mezzo nautico d’appoggio con a bordo un operatore abilitato al primo soccorso.

Le unità in servizio di assistenza:

• dovranno essere munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l’immediato contatto con la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo;

• dovranno inalberare la bandiera “A” del codice internazione dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili.
Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l’operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare – l’organizzatore dovrà sospendere l’evento senza ritardo, disponendo l’immediato rientro in porto di tutti i partecipanti.

Articolo 4 (efficacia del provvedimento)

La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento della manifestazione, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/Organismi, necessaria per lo svolgimento dell’attività di che trattasi.

L’efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verifichino fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 5 (sanzioni punitive)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:
• se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nella sanzione di cui all’art. 53 comma 3 del D.lgs. n° 171 in data 18 luglio 2005;
• negli altri casi, incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con diversa fattispecie, nella sanzione di cui all’art. 1174 primo comma del Codice della Navigazione.
E saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Articolo 6 (pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante all’affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo nonché mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale : http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi.

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