Il Decreto Genova per la ricostruzione del ponte Morandi, riguarda anche altre situazioni di emergenza, tra le quali disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione.
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Il Decreto Genova per la ricostruzione del ponte Morandi crollato il 14 agosto, riguarda anche altre situazioni di emergenza, tra le quali, all’art. 41, figurano disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuano a valere i limiti dell’Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende, comunque, rispettato il citato limite.
Di seguito il testo integrale:
1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1.000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.
Allegato IB – Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DI METALLI PESANTI NEI FANGHI DESTINATI ALL’UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA | |
Metallo | Valore limite (mg/kg, S.S.) |
Cadmio | 20 |
Mercurio | 10 |
Nichel | 300 |
Piombo | 750 |
Rame | 1.000 |
Zinco | 2.500 |
CARATTERISTICHE AGRONOMICHE E MICROBIOLOGICHE NEI FANGHI DESTINABILI ALL’UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA | |
Caratteristica | Valore limite (%, S.S.) |
Carbonio organico | ≥ 20 %, S.S. |
Fosforo totale (P) | ≥ 0,4 %, S.S. |
Azoto totale (N) | ≥ 1,5 %, S.S. |
Salmonelle MPN/gSS | < 10 |
E’ ammessa l’utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall’industria agro-alimentare. Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all’articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.
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