6 August, 2024
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Sarà la città di Cagliari ad ospitare la prossima tappa del Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” che si terrà il prossimo 20 giugno.

Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private delle imprese e i principali protagonisti del mondo economico-finanziario tornano dunque a confrontarsi sui temi dell’internazionalizzazione per approfondire strumenti e strategie volti ad affrontare con successo un simile percorso.

Il Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” è patrocinato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Oltre all’ICE-Agenzia, a SACE e a SIMEST, il progetto si avvale della collaborazione di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative italiane e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Partner territoriale della tappa cagliaritana sarà Confartigianato Imprese Sardegna.

A livello generale nel corso del 2017 l’export della Sardegna ha registrato un andamento più che positivo rispetto all’anno precedente, con una crescita pari al 27,8%.

Forti incrementi si registrano nel settore agro-alimentare, con frutta e ortaggi lavorati (+45,1%), frutta fresca (+80,9%), prodotti di bosco e frutti selvatici (+100,5%) nonché prodotti della pesca (+50,4%). Per l’industria lattiero-casearia il primo mercato di riferimento risulta quello degli Stati Uniti che assorbe il 75% dell’export regionale del settore. I vini trovano principalmente sbocco in Germania e negli USA, mentre gli oli (+21,9%) risultano particolarmente apprezzati in Svizzera e Stati Uniti.

Sebbene il principale settore di esportazione permanga comunque quello legato alla raffinazione del petrolio (oltre l’80% dei flussi regionali), il 2017 ha visto in grande sviluppo l’export del farmaceutico (+179,3%), dei mezzi di trasporto (+125,1%) con particolare riferimento a quello relativo alla fabbricazione di navi e imbarcazioni (+214,3%) e dei prodotti chimici (+56,3%). Quanto ai mercati, si osserva una rilevante presenza di tali comparti in Medio Oriente e in Africa. Bene anche le vendite estere di prodotti dell’elettronica e di apparecchi elettromedicali (+40,3%) e di macchinari (+42,5%).

Da segnalare inoltre la forte crescita del settore turistico con oltre 17 milioni di turisti nel corso del 2017.

Con l’organizzazione di questo appuntamento, si punta ad aumentare il numero delle imprese sarde che esportano stabilmente o che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri.

Il Roadshow intende, infatti, presentare strumenti e servizi che consentano alle imprese di vincere la sfida dei mercati globali e di realizzare nuove opportunità di espansione all’estero. L’evento si svolgerà a Cagliari presso il Centro Congressi del quartiere fieristico in piazza Efisio Puddu (ingresso lato CONI) – con registrazione dei partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali a partire dalle ore 8.30.

Dalle 9.15 alle 11.00 circa si entrerà quindi nel vivo dei lavori: l’introduzione sarà a cura di Antonio Matzutzi – Presidente Confartigianato Imprese Sardegna cui seguirà la panoramica sullo scenario internazionale offerta da Alessandra Lanza – Partner Prometeia.

Nicola Lener, Direttore Generale per l’Internazionalizzazione – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale guiderà la moderazione dei contributi dei rappresentanti di MISE-ICE-SACE–SIMEST:

Barbara Clementi – Dirigente della divisione V – Strumenti finanziari per l’internazionalizzazione del MISE, Antonino Laspina, Direttore Ufficio di Coordinamento Marketing ICE-Agenzia, Carlo de Simone, Responsabile Servizio Marketing Territoriale – SIMEST.

Dalle 11.00 alle 17.00, gli imprenditori potranno avvalersi di incontri individuali con i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private presenti, per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata.

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Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della società Babcok Mcs Italia contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di elisoccorso della Sardegna. La Babcok, arrivata seconda dopo Air Green, contestava l’assegnazione dei punteggi.
«I giudici hanno riconosciuto la bontà delle procedure seguite – hanno commentato soddisfatti l’assessore della Sanità, Luigi Arru, e il direttore generale dell’Areus, Giorgio Lenzotti -. Ora possiamo andare avanti senza indugi e partire il 1° luglio con il nuovo e moderno servizio.»

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Sabato 16 giugno 2018, a Nuxis si terrà la prima edizione della Giornata ecologica “Insieme per l’ambiente”, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali operanti nel paese, con il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8.30 in piazza Bianca, con la distribuzione delle buste per la raccolta dei rifiuti che avrà inizio alle 8.45 nella località di Is Ollargius e al Parco Giochi. Alle 12.30 ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti al Centro sociale.

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Sarà il grande pianista franco-libanese Billy Eidi a chiudere, sabato 16 giugno, la seconda edizione di 5×88, la rassegna per pianoforte solo ideata e prodotta dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”.

L’appuntamento è alle 21.00, nella Sala dei ritratti della Fondazione Siotto (a Cagliari, in via dei Genovesi 114) dove Billy Eidi delizierà il pubblico con un concerto tutto incentrato sul pianoforte francese. Saranno proposte partiture di compositori come Fryderyk Chopin, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, sino a Guy Sacre e Reynaldo Hahn.

Organizzata dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” – ONLUS, sotto la direzione artistica della pianista Irma Toudjian, 5×88 deve il suo nome al numero di appuntamenti inseriti nel cartellone (cinque) e a quello dei tasti del pianoforte (88).

La rassegna si avvale del supporto delle associazioni Le OfficineACCuS (Associazione per la Cooperazione Culturale in Sardegna) e Suoni&Pause.

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Emanuela Pilloni, una delle tre consigliere di maggioranza che con le dimissioni, presentate stamane unitamente a quelle dei quattro consiglieri di minoranza, hanno provocato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi, ha commentato in un post pubblicato su facebook, la decisione assunta ed il commento, pubblicato pure su facebook, del sindaco Teresa Pintus.

Di seguito il testo integrale.

«Non è un momento facile, siamo in un piccolo paese e spesso la politica si intreccia anche ai rapporti umani. Con tutto il rispetto non ci stiamo però a passare per chi non è trasparente, rigirando la frittata!
E’ bene anche dire che non si può amministrare il paese sotterrando la polvere sotto il tappeto o dicendo mezze verità, facendo affidamento sul fatto che la gente non va a vedere gli atti, ma si fida di quanto legge sui giornali o gli viene riportato in maniera strumentale.
Siamo a favore dello sviluppo, del recupero e della riqualificazione di tutte le volumetrie esistenti nel nostro paese da quelle del centro storico a quelle rurali fino ad arrivare a quelle della fascia costiera, ma non siamo d’accordo a concedere incrementi volumetrici così esorbitanti (nel caso specifico di oltre il 300%).
Teresa Pintus ha scritto su Facebook che ci siamo dimessi per mancanza di coraggio, dopo averci invitato lei stessa a non presentarci in Consiglio se proprio non eravamo d’accordo. Lei il punto l’avrebbe portato di nuovo e comunque, per la terza volta.
Le dimissioni del vice sindaco erano nel suo cassetto da sette mesi, ogni tanto venivano tirate fuori con la minaccia di protocollarle se non si approvava questa deroga. Chi è il codardo? Noi non abbiamo minacciato nessuno, al limite forse abbiamo subito.
Abbiamo avuto il coraggio di protocollarle quelle dimissioni e di riconsegnare al paese la casa comunale. Noi non siamo Avatar o controfigure di altri. Li abbiamo tolti dall’impiccio di metterci da parte come stavano cercando di fare.
Una deroga è un’eccezione alla legge, è una discrezionalità politica. Noi preferiamo l’equità politica e amministrativa.
Noi torniamo a casa e continuiamo ad andare per strada a testa alta. Forse è qualcun altro che si deve vergognare per i debiti che ci ha lasciato dopo 15 anni di amministrazione.
A testa alta e schiena dritta sempre.»

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Sull’interruzione traumatica della consiliatura del comune di Sant’Anna Arresi provocata dalle dimissioni di sette consiglieri su dodici (tra i quali tre di maggioranza), è intervenuto con un post su facebook anche il consigliere regionale del gruppo misto Paolo Luigi Dessì, sindaco di Sant’Anna Arresi per ben tre mandati consecutivi, reduce dalla campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Teulada, durissimo nei confronti delle tre consigliere di maggioranza che hanno rassegnato le dimissioni.

Paolo Luigi Dessì ha scritto testualmente:

«Personalmente:

  • credo e sono convinto che non esistono motivazioni che possono giustificare le dimissioni con il solo scopo di far cadere un Consiglio comunale.
  • credo si sia perso il senso di responsabilità che dovrebbe avere un consigliere eletto.
  • credo che il Consiglio sia sacro, l’unico luogo dove discutere le questioni riguardanti la comunità, anche quelle difficili e con diversità di opinioni.
  • questo atto irresponsabile, il nostro paese non lo meritava.
  • altre volte ci siamo trovati a dover discutere in Consiglio e in assemblee pubbliche questioni anche con maggiore rilevanza mediatica, con scontri politici forti, ma sempre con grande senso di responsabilità di tutti e sempre con la massima trasparenza e informazioni veicolate senza interpretazione.
  • una decisione simile avrebbe almeno dovuto avere una riflessione con chi vi ha eletto, si chiama rispetto, quel rispetto che andavate cercando negli altri.
  • questo è un atto che ci riporta ai muretti a secco, una vera imboscata da vigliacchi, senza avere il coraggio delle proprie azioni.
  • sicuramente ci sarebbero molte altre riflessioni da fare e si faranno, vuoi per informare e chiarire, vuoi per rispetto e dovere con i cittadini, ma sicuramente per rispondere ai denigratori seriali che stanno già dando sfogo ai loro fallimenti politici.
  • credo ci sia poco da andarne fieri, avete ferito un intero paese nel momento più difficile è vulnerabile.
  • mi sento profondamente offeso, Siete riusciti a scrivere la pagina più buia del nostro paese. Vergogna!!!»

 

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Il sindaco di Sant’Anna Arresi, Teresa Pintus, ha commentato nella pagina facebook del gruppo di maggioranza “Giorno Nuovo”, le dimissioni di sette consiglieri (tre di maggioranza) che hanno provocato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

Di seguito il testo integrale.

«Nella giornata odierna era prevista la riunione del consiglio comunale. All’ordine del giorno la richiesta di deroga per il cambio di destinazione d’uso di una struttura commerciale in struttura alberghiera, sita all’ingresso della località turistica di Porto Pino.
In mattinata, tre consiglieri di maggioranza e i quattro di minoranza, hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili.
Candidarsi è una libera scelta ma, chiedere il consenso dei cittadini, implica una consapevole ammissione di responsabilità dalla quale non si può prescindere, né ci si può sottrarre dimettendosi, con un atto di codardia, per paura di esporsi e metterci la faccia. Troppo semplice. Passi la minoranza, che fa il suo lavoro, ma i consiglieri di maggioranza si sono dimessi per mancanza di coraggio. Non hanno avuto la coerenza di dichiarare, nel luogo deputato che è l’aula consiliare, davanti alla popolazione, la motivazione del loro voto, qualunque fosse stato. Ogni posizione è legittima ma, chi ha incarichi pubblici, deve motivarla davanti ai cittadini, che hanno il sacrosanto diritto di conoscere le azioni poste in essere dai suoi rappresentanti. Probabilmente, non esistendo ostacoli di natura tecnico/giuridico a concedere la deroga, la motivazione potrebbe essere attribuita a posizioni non politiche ma personali. È troppo semplice cercare di salvare la faccia voltando le spalle. La giustificazione, molto generica, è stata “incapacità di dare risposte condivise”. Su richiesta delle consigliere dimissionarie, sono stati fatti tutti i passaggi necessari nei vari uffici regionali, è stato chiesto anche un parere ad un avvocato esperto in urbanistica, al fine di fugare ogni dubbio o perplessità sulla liceità della concessione.
La base dell’amministrazione trasparente, è quella di valutare il corretto rispetto delle norme e la fattibilità dei progetti. Non valutarli sulla base dell’empatia personale che suscita il proponente. Ma queste sono doti che appartengono solo a chi è consapevole che, nell’assumere una responsabilità amministrativa, lo si fa per il bene di tutta la comunità. Non per soddisfare la sete di ambizioni personali o, peggio ancora, di rancore nei confronti di chi magari ha avuto successo nella vita o la pensa diversamente da noi.
Ringrazio la popolazione per la fiducia a suo tempo accordata.
Un ringraziamento anche ai dipendenti Comunali per la leale collaborazione e il lavoro svolto.»

Teresa Pintus

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Il Tenente di Vascello Maria Teresa Ostuni, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant’Antioco, ha firmato l’ordinanza n° 14/2018 che disciplina le attività ludico-diportistiche.

Di seguito, il testo integrale.

Art. 1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Sant’Antioco, ricompreso tra Punta Trettu inclusa e Capo Teulada, escluso compreso l’Isola di Sant’Antioco e gli isolotti viciniori.

In particolare, la presente ordinanza disciplina le seguenti attività: locazione e noleggio delle unità da diporto; navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf); traino di piccoli galleggianti comunemente denominati “Banana Boat” e mezzi similari; sci nautico; paracadutismo ascensionale; acquascooter – moto d’acqua e mezzi similari; navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf); utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati “Sea Scooter”; attività subacquee in genere, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti; “Ray-Board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard”; “Jetlev flyer”, Flyboard, “Stand up paddle”.

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del circondario marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al codice della nautica da diporto D. Lgs 18/07/2005 n. 171 ed al relativo regolamento di attuazione D.M. 29/07/08, n° 146, in premessa citato.
Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, bisogna fare riferimento al Titolo III del D.M. 29/07/08, n° 146, in premessa citato.

Numero di persone trasportabili e limiti di velocità

Art. 2. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.

Per le imbarcazioni senza il marchio CE, il numero delle persone trasportabili è definito dall’organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall’articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n° 146, come di seguito indicato:

  • –  3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
  • –  4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
  • –  5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
  • –  6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
  • –  7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
  • –  9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg. di materiale imbarcato.

Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

Art. 3. Nelle acque del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1.000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una velocità non superiore ai 10 nodi con scafo, comunque non in planata, ma in dislocamento.

Norme di sicurezza

Art. 4. Il conduttore di una unità navale da diporto e chi intenda praticare le attività ludico-sportive richiamate nell’art. 1 della presente ordinanza, prima di iniziare la navigazione o l’attività sportiva, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:

  1. a)  le condizioni meteomarine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
  2. b)  i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
  3. c)  la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
  4. d)  i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa;
  5. e)  siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:

  1. a)  per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d’uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
  2. b)  l’assenza di acqua in sentina;
  3. c)  le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68,oppure rivolgendosi all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco al numero telefonico 0781 83071 (sala operativa); o via radio VHF canale 16 ovvero ad altra locale Autorità Marittima.

Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Navigazione da diporto in genere

Art. 5. Alle unità da diporto, è vietato:

  1. a) sostare ad una distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura del porto commerciale di Sant’Antioco, dall’imboccatura del porto di Calasetta, ed ad una distanza inferiore a metri 100 dalle imboccature di tutti i restanti porti e approdi turistici del Circondario (compreso anche l’ingresso del Canale di Porto Pino nel comune di Sant’Anna Arresi);
  2. b) avvicinarsi e sostare a meno di 200 metri dalle navi mercantili e a meno di 300 metri dalle navi militari alla fonda;
  3. c) entrare, uscire e circolare nel porto di Sant’Antioco e di Calasetta ad una velocità superiore a 3 nodi nonché nei restanti porti ed approdi turistici del Circondario la predetta velocità non dovrà superare i 3 nodi;
  1. d)  circolare a propulsione velica all’interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all’apparato motore. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all’interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
  2. e) avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti ovvero ad impianti da pesca regolarmente segnalati;
  3. f) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi dell’ordinanza di sicurezza della balneazione;
  4. g) ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività diversa dal semplice attraversamento all’interno delle zone di ancoraggio navi presenti nel Golfo di Palmas;
  5. h) navigare, ancorare, sostare a meno di 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura;
  6. i) avvicinarsi a meno 1000 metri dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare.

Le unità da diporto in entrata ed in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell’imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari, alle quali devono sempre dare la precedenza. In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977 n° 1085.

Art.6. L’alaggio e/o il varo delle unità da diporto effettuato mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione, all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, deve avvenire previa comunicazione all’Autorità Marittima, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze.

E’ vietato ostruire in qualunque modo l’accesso agli scivoli pubblici, impedendo l’alaggio e varo delle unità.
E’ vietato l’ormeggio delle unità da diporto all’interno dei porti del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze, e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse. È vietato l’utilizzo per l’ormeggio di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

Art. 7. L’unità da diporto (così come definite dall’art. 3 del D.Lgs. 171/2005 di cui alle premesse) è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

d) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità da diporto, nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

e) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità da diporto.

L’impiego delle unità da diporto nell’attività denominata “boat and breakfast” è assimilato all’uso commerciale di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alla locazione. Pertanto, le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono effettuare tale attività dovranno attenersi a quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 8. Chiunque intenda effettuare l’uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto dovrà essere iscritto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. nr. 171/2005, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle medesime attività nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze previsti dalla norme vigenti.

Art. 9. Le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono utilizzare natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, presso la piattaforma S.U.A.P.E. e secondo le modalità stabilite da ciascuna Amministrazione comunale, apposita autocertificazione.

Copia della certificazione dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, e dovrà essere esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o delle altre Forze di Polizia.

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco dovrà, inoltre, essere inviata la comunicazione di cui all’allegato 1.

Art. 10. L’utilizzatore dei natanti da diporto impiegati per fini commerciali, è obbligato a:

  1. a) essere in possesso di patente nautica. Per l’utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo della patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo39, commi 1, 3, 4 e 5. del D.Lgs. nr. 171/2005;
  2. b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
  3. c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
  4. d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dalle vigenti disposizioni.

Il locatore/noleggiatore di unità nonché il titolare della scuola nautica deve, inoltre:

  1. a) consegnare l’unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Gli esercenti l’attività dovranno inoltre munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
  2. b) svolgere l’attività con mare e tempo favorevoli. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq), nonché agli acquascooters o moto d’acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato esclusivamente in ore diurne. Il noleggio/locazione delle predette unità è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteorologiche.
  3. c) istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l’uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, nonché informare gli utilizzatori sull’osservanza della normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell’unità da diporto ed inoltre, fatta eccezione per le sole unità da diporto comunemente denominate mezzi da spiaggia (come, ad esempio, pattini, pedalò, canoe) dovrà consegnare un vademecum su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sulla prevenzione degli abbordi in mare, compreso il contenuto della presente ordinanza.
  1. d) prendere nota dell’itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
  2. e)  porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l’impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all’utilizzo dei corridoi di atterraggio;
  3. f) annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità (Allegato 2);
  4. g) contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo dell’unità e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi – unità n° 01 – max 4 persone, ecc.);

Il conduttore di un’unità da diporto locata o noleggiata deve attenersi alle vigenti norme in materia ed a quelle recate dalla presente ordinanza.

Art. 11. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità rilasciato dall’autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona, sulla base della relativa dichiarazione emessa dall’organismo tecnico notificato ovvero affidato.

Art. 12. Per la condotta delle unità locate si applicano le disposizioni previste dal titolo II del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n° 146 “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”.
Le unità da diporto prive di motore non possono essere noleggiate/locate a persone di età inferiore ad anni quattordici. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all’atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

Le unità da diporto a motore non possono essere locate/noleggiate a persone di età inferiore ad anni sedici. Il locatore/noleggiante non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell’abilitazione prevista.

Il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nell’art. 2 della presente ordinanza.

Art. 13. Per l’arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate, per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

I contratti di locazione e di noleggio, ad eccezione di quelli relativi ai mezzi da spiaggia devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come previsto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto.

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge…

Art. 14. L’effettuazione dell’attività di “Noleggio occasionale” di imbarcazioni e navi da diporto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 – bis del D. Lgs. n. 171/2005, previa comunicazione alle Autorità competenti.

Disposizioni per lo sci nautico, paracadutismo ascensionale, piccoli gommoni trainati da unità a motore (Banana boat, ecc.), windsurf

Art. 15. Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (Banana boat, ecc.) nonché la navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) sono vietate:

  1. a)  ad una distanza ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle scogliere/coste a picco;
  2. b)  ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  3. c)  ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
  4. d)  all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  5. e)  nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanza inferiore ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
  6. f)  in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  7. g)  in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in Allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Disposizioni per le moto d’acqua

Art. 16. Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l’impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

a) durante la stagione balneare:
1) il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito esclusivamente dai porti o dai

corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo;
2) l’entrata e l’uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;

3) la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge);

b) al di fuori della stagione balneare:
1) nelle spiagge libere, il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;

  1. 2) qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest’ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
  2. 3) la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300.

Per tuto l’anno, alle suddette unità, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:
a) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge…

da navi mercantili o militari alla fonda;

  1. b) a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
  2. c) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  1. d) all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  2. e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  3. f) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
  4. g) all’interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf)

Art. 17. L’esercizio del kitesurf è consentito:

  1. a) al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, e comunque entro 1 miglio dalla costa;
  2. b) in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).

Con i kitesurf è comunque vietato:

  1. a) navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
  2. b) navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
  3. c) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Sant’Antioco;
  4. d) navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
  5. e) navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
  6. f) navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  7. g) navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in Allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Corridoi di atterraggio per kitesurf

Art. 18. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco) l’atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
  2. b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 20 l’una dall’altra;
  3. c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
  4. d) per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 mt. deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione concedente;
  5. e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “CORRIDOI USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Si riporta di seguito una schema esemplificativo dei corridoi di atterraggio destinati ai kitesurf: Schema:

Art. 19. Al fine di aumentare il gradiente di sicurezza della navigazione e della balneazione, a tutela della pubblica incolumità, nell’area retrostante il corridoio di lancio, dovrà essere individuata, ove le condizioni della spiaggia lo consentano, e previa autorizzazione/concessione del competente Ente Territoriale/locale, una “zona a terra” a favore dei kiters ove sarà consentito l’attività di deposito, preparazione e insegnamento.

In tale area è vietato il transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all’attività sportiva oggetto del presente articolo.
Il Titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà sistemare, nella zona dedicata, un apposito cartello recante il divieto di transito e le operazioni consentite. Art. 20. Norme di comportamento:

  1. a)  la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
  2. b)  nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
  3. c)  l’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

L’installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione da parte della competente Amministrazione Comunale o Regionale, per gli specchi acquei ricompresi all’interno della relativa giurisdizione territoriale, sentito preventivamente il parere dell’Autorità Marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente art. 7. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.

L’utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.

Art. 21.Per prevenire gli abbordi in mare:

  1. a) Quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite.
  2. b) Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento da la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
  3. c)  Quando un’unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure.

Prescrizioni per l’utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling denominati “sea scooter”

Art. 22. Per “sea scooter” si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l’utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L’utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi similari, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l’attività subacquea .
Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.
L’utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo – marine favorevoli.

Art. 23. L’utilizzo di propulsori acquatici È VIETATO:
a) all’interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
b) all’interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;

c) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;

  1. d) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi diacquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano lapresenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
  2. e) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità chesegnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
  3. f) in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dall’articolo 22 sono contenute nelle schede in allegato 3, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Disciplina dell’attività sportivo-nautica denominata “ray board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard”

Art. 24. Le condizioni per l’esercizio delle attività di “ray board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard” sono riportate nelle schede in allegato.

Disciplina dell’attività sportivo-nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “stand up puddle” e dispositivi a questi assimilabili

Art. 25. Le condizioni per l’esercizio delle attività di “jetlev flyer”, “flyboard”, “stand up puddle” e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

Disposizioni particolari per le attività sportivo – nautiche

Art. 26. Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

a) munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento;

  1. b) verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l’espletamento di attività fisica;
  2. c) comunicare all’Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;

d) predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma sono subordinati alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
L’istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
b) con l’ausilio di un’imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:

  1. di dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;
  2. di una cassetta di pronto soccorso;

c) un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;

d) le imbarcazioni per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione devono utilizzare i corridoi di atterraggio.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Disposizioni per l’esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico- ricreativo, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Art. 27. Le presenti norme disciplinano l’esercizio delle attività subacquee effettuate a scopo turistico – ricreativo da privati nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.
Nella definizione generale di “attività subacquee a scopo turistico – ricreativo” sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all’esplorazione dei fondali marini.

Zone di mare vietate alle immersioni subacquee

Art. 28. L’esercizio dell’attività subacquea è vietato:

  1. a)  nelle zone di transito delle navi, all’interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
  2. b)  ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
  3. c)  ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca,acquacoltura o mitilicoltura;
  4. d)  ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate “pontili”)direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all’art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall’Autorità Marittima;
  5. e)  ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni; nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

Attività subacquee individuali e pesca subacquea sportiva

Art. 29. La pesca subacquea sportiva, regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

  1. a) l’esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
  2. b) è consentito trasportare sull’eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l’esercizio della pesca subacquea;
  3. c) chiunque esercita l’attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile – o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), ovvero bandiera issata a bordo dell’eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall’unità di appoggio;
  4. d)  e fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
  5. e) è fatto divieto affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari a minori di anni 16;
  6. f) è fatto divieto detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo similare in posizione di armamento fuori dall’acqua o comunque in presenza di bagnanti;
  7. g) se all’interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l’apparecchio ausiliario di respirazione di cui alla precedente lettera b), a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Art. 30. . L’esercizio della pesca subacquea sportiva È SEMPRE VIETATO:

  1. a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti dall’alba al tramonto; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore metri 100 dalle medesime ed all’interno di detta fascia orario (dall’alba al tramonto);
  2. b) per l’intero arco dell’anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 28.

Art. 31. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l’obbligo di:

  1. a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico. In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso;
  2. b) nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, …) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d’orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12) ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;

c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Art. 32. Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);

g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito. Fatti salvi i casi in cui l’immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Art. 33. Nelle acque del Circondario Marittimo di Sant’Antioco l’effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute ed imprese che prevedono espressamente tale

attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 34. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, associazioni o imprese per l’esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima dell’immersione, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco al numero telefonico 0781/83071 (sala operativa) o mail (santantioco@guardiacostiera.gov.it) un’ informativa riportante: data, ora e luogo dell’immersione, ed eventuale luogo alternativo; numero dei partecipanti; nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare);modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

L’accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l’attività svolta.

L’accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all’attività in oggetto.
Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell’immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Durante le prove d’immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore – allievo non inferiore ad 1:5; nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d’immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Art. 35. Il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 mt. distanza.
La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio.

In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d’orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d’orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

Art. 36. I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all’effettiva navigazione intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:

  1. a)  apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero con bombola di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
  2. b)  mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
  3. c)  tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
  4. d)  cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;

e) almeno una bombola d’aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l’erogazione dell’aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell’immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell’unità navale.

I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.
Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l’attività di immersione.

A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione dell’esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata abilitazione al comando/condotta dell’unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all’uso delle attrezzature in dotazione.

Le attrezzature di proprietà dell’impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.
Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle vigenti normative di settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

a) copia autenticata dell’avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;

b) copia autenticata dell’avvenuta iscrizione al “registro regionale degli operatori del turismo subacqueo” degli istruttori/guide subacquee;

c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell’impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

  1. a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
  2. b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
  3. c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
  4. d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
  5. e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
  6. f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
  7. g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
  8. h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l’immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Disposizioni finali

Art. 37. Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del circondario marittimo di Sant’Antioco deve informare immediatamente la capitaneria di porto – Guardia costiera di Sant’Antioco (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0781/83071 (sala operativa) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

a) tipo di emergenza;

  1. b)  posizione dell’unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
  2. c)  numero e età delle persone presenti a bordo;
  3. d)  caratteristiche dell’unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato dal presente articolo, è opportuno che:

a) provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
b) mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l’Autorità marittima;
c) utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Art. 38. All’interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant’Antioco è vietato effettuare: a) balneazione;

b) immersioni ricreative;
c) allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima;
d) gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Marittima.

All’interno dei porti e delle acque del Circondario Marittimo di Sant’Antioco è inoltre vietato:

  1. a) versare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
  2. b)  usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
    utilizzare i servizi igienici se l’unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami.Disposizioni particolari

Art. 39. Nel tratto di mare ricompreso tra la linea di costa e le congiungenti i seguenti punti, denominato Poligono permanente di Capo Teulada (Allegato 4)
PUNTO A: Lat 38° 56′ 52″ Nord – Long 008° 37′ 12″ Est
PUNTO B: Lat 38° 56′ 18″ Nord – Long 008° 32′ 24″ Est

PUNTO C: Lat 38° 52′ 54″ Nord – Long 008° 35′ 30″ Est
PUNTO D: Lat 38° 51′ 30″ Nord – Long 008° 39′ 00″ Est
PUNTO E: Estremo Sud Capo Teulada
È interdetta la sosta, l’ancoraggio, l’approdo e la pesca (professionale, sportiva e subacquea), nonché qualsiasi attività marittima anche subacquea estranea alle operazioni di tiri a fuoco a causa della possibile presenza sul fondo di ordigni inesplosi, la cui potenziale pericolosità è stata confermata dal 1° Reggimento Corazzato di Teulada.

E’ solo consentita la navigazione finalizzata al transito (nel rispetto dei vincoli generali di cui alla presente ordinanza), nonché la balneazione fino al limite massimo della batimetrica dei 5 mt, esclusivamente nei periodi in cui non sono in corso esercitazioni di tiro. E’ comunque sempre vietato l’approdo via mare ai litorali ed alle scogliere insistenti entro il perimetro del poligono militare di Capo Teulada.

Inoltre, a far data dal 01/10/2015 dal lun al ven e dalle 07.30 alle 16.30, nell’area del Poligono permanente individuata dai seguenti punti e denominata Area interdetta per PIA (Piano di Intervento Ambientale):

Per l’emergenza in mare e sulle spiagge…

Punta Cala Piombo: Lat 38° 53′ 34″ Nord – Long 008° 36′ 24″ Est PUNTO C: Lat 38° 52′ 54″ Nord – Long 008° 35′ 30″ Est
PUNTO D: Lat 38° 51′ 30″ Nord – Long 008° 39′ 00″ Est
PUNTO E: Estremo Sud Capo Teulada

Sarà interdetta anche la navigazione finalizzata al transito e la balneazione, per operazioni di Bonifica ordigni inesplosi.
Durante i periodi di esercitazioni militari l’interdizione totale dei relativi specchi acquei è disciplinata mediante apposite ordinanze dell’Autorità Marittima.

L’interdizione delle aree a terra (costituenti demanio militare) insistenti all’interno del Poligono di Capo Teulada è regolamentata dalla competente Autorità Militare.
Per la regolamentazione del tratto di mare ricadente ad est di Capo Teulada si fa rinvio all’apposita ordinanza emanata dalla Superiore Capitaneria di Porto di Cagliari.

Art. 40. Durante la stagione balneare, nel tratto di mare ricadente nella baia di Cala Sapone, nel comune di Sant’Antioco, in virtù delle zone interdette alla navigazione di cui all’Ordinanza 55/2018 del 04.05.2018 del Capo del Compartimento marittimo di Cagliari, nonché delle particolari condizioni idrografiche, vige il divieto di transito, navigazione, sosta, ormeggio ed ancoraggio, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione.

Art. 41. Per la navigazione nel canale navigabile ricompreso all’interno della laguna di Sant’Antioco si rimanda ai contenuti dell’ordinanza 68/2013 di questo Ufficio.

Abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l’ordinanza nr. 20/2012 in premessa citata.
I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi del decreto legislativo 171/05 e ss. mm. e ii., sempreché il fatto non costituisca reato.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

  • – distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
  • – divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
  • – inserimento nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/santantioco.

Sant’Antioco, 25.05.2018

IL COMANDANTE T.V.(CP) Maria Teresa OSTUNI

Il Tenente di Vascello Maria Teresa Ostuni.

 

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PACI BUDONI

La Giunta regionale  ha approvato l’accordo di programma quadro del progetto di sviluppo territoriale “Monte Acuto-Riviera di Gallura” chiuso e finanziato lo scorso 1 giugno con 30 milioni di euro, di cui 18 di nuova finanza, dall’assessore Raffaele Paci. È il nono progetto che viene chiuso all’interno della programmazione territoriale della Regione.
Il progetto coinvolge due Unioni che contano 10 Comuni (Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Padru, Budoni, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, Golfo Aranci) e 32.400 abitanti. Punta su una forte sinergia fra costa e interno per potenziare l’offerta turistica, valorizzare le risorse culturali e ambientali, rivitalizzare il tessuto economico e imprenditoriale locale e migliorare la qualità della vita ed il benessere delle persone attraverso i servizi. Il finanziamento si articola fra interventi di nuova finanza (15 milioni e mezzo più 2 milioni per le zone umide e 250mila euro di risorse della Conferenza episcopale sarda come previsto dal protocollo d’intesa per la valorizzazione degli edifici di culto con particolare valore storico e culturale) e interventi già valorizzati nell’ambito di altre politiche, oltre 12 milioni di euro che vengono messi a sistema.

«È un progetto ottimo, perché guarda a quello che è il vero futuro della Sardegna: saldare il turismo e l’ambiente alla nostra cultura, all’agroalimentare, all’artigianato, a tutto ciò che l’interno può offrire come valore aggiunto in termini di identità e tradizione. Legare questo valore ai flussi turistici sulle coste è importante perché dà possibilità di crescita, dunque di ricchezza e occupazione», dice l’assessore della Programmazione Raffaele Paci.
“Monte Acuto-Riviera di Gallura” è, dunque, il nono progetto che viene chiuso e finanziato dalla Regione, per un totale di 130 milioni di euro con 14 Unioni e 110 Comuni coinvolti. Altri 11 progetti sono avviati o in fase di co-progettazione (16 Unioni e 139 Comuni coinvolti), 5 in fase di avvio (5 Unioni e 35 Comuni coinvolti). Complessivamente parliamo di 24 progetti con 35 Unioni, 284 Comuni e 950mila cittadini coinvolti, cioè il 90% dei 293 Comuni Sardi che hanno i requisiti per partecipare alla programmazione territoriale. Oltre il 70% degli interventi vede già realizzate le gare di progettazione esecutiva. In Alta Gallura e Parte Montis alcuni interventi sono stati già appaltati ed aggiudicati i lavori. I progetti devono essere realizzati in 36 mesi. «Questa Programmazione territoriale funziona perché c’è una partecipazione diretta delle comunità, dei sindaci, del partenariato economico e sociale. E poi i tempi sono rapidi, i percorsi avviati si concludono, non ci sono promesse irrealizzabili e i finanziamenti promessi arrivano sul territorio», conclude Raffaele Paci.

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Scadono lunedì 18 giugno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse del comune di Carbonia finalizzata alla concessione in comodato d’uso di locali di proprietà comunale ad associazioni senza scopo di lucro.

«La valorizzazione del Terzo Settore è uno degli obiettivi che si pone l’Amministrazione comunale di Carbonia, la quale intende tutelare il ricco patrimonio valoriale apportato alla collettività da associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali, tutte legate da un denominatore comune: il carattere no profit – ha detto il sindaco Paola Massidda -. In quest’ottica, il comune di Carbonia intende concedere in uso alcuni immobili comunali ad associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale nella nostra città.»

La concessione in comodato d’uso riguarda un’ampia gamma di edifici pubblici che fanno parte del patrimonio immobiliare comunale:

1. Ex Circoscrizione n. 1 di Via Lubiana;

2. Ex Scuola Elementare di Medadeddu;

3. Ex Circoscrizione n. 5 di via Tanas;

4. Ex Circoscrizione n. 2 di Is Meis;

5. Ex Circoscrizione n. 3 di via Lazio;

6. Ex Circoscrizione n. 9 di Is Gannaus;

7. Ex Circoscrizione n. 6 di Barbusi;

8. Locale sito in piazza Venezia n. 72 a Cortoghiana;

9. Locale sito in via Marconi, 14;

10. Locale sito in via Marconi, 65;

11. Parte dell’ex Scuola materna Esmas di via Liguria;

12. Locali ex Informagiovani e Centro Giovani di via Delle Cernitrici;

13. Ex Scuola elementare di Is Gannaus;

14. Ex Scuola elementare di Genna Corriga;

15. Ex Scuola elementare di Barbusi;

16. Ex Scuola elementare di Bacu Abis;

17. Ex Scuola elementare di Flumentepido;

18. Ex Scuola materna di Barbusi;

19. Ex museo di via Campania;

20. Ex Scuola materna di via Brigata Sassari;

21. Centro Anziani di via Brigata Sassari.

«L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale di Carbonia mira a garantire alle associazioni uno spazio idoneo alla creazione e promozione di servizi e progetti a finalità sociale, sulla scorta di quanto approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 91 del 24 aprile 2018», ha spiegato l’assessore del Patrimonio Valerio Piria.
I locali concessi dal Comune dovranno essere utilizzati per promuovere iniziative senza scopo di lucro, aperte all’intera collettività.
Le associazioni che intendono presentare la manifestazione di interesse dovranno far pervenire le domande in busta chiusa, a mezzo servizio postale, tramite corriere autorizzato, oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12 del 18 giugno 2018.
I bandi e i moduli di domanda potranno essere ritirati presso la portineria del Comune o scaricati attraverso il sito web del comune di Carbonia, nella sezione Bandi e Concorsi.