22 December, 2024
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Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna in programma domenica 24 febbraio.

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Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna in programma domenica 24 febbraio. Alla mezzanotte calerà il silenzio, per le prossime 24 ore, il cosiddetto “sabato di riflessione”. Sabato pomeriggio inizieranno le operazioni di allestimento dei seggi che verranno poi aperti domenica alle 6.30. Si potrà votare dalle 7.00 alle 22.00.

La votazione avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra del rettangolo recante il contrassegno della lista circoscrizionale è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione ed i contrassegni delle liste ad esso collegate sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest’ultimo ed i contrassegni delle liste ad esso collegate sono posti al centro del secondo rettangolo.

L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome ed il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. 5. L’elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Se l’elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

Verrà eletto presidente della Regione il candidato presidente che otterrà il maggior numero di voti validi (art. 1 comma 4 e art. 11 comma 2 della legge statutaria). La legge statutaria all’art. 1, comma 7, prevede due soglie di sbarramento, con l’esclusione dall’attribuzione dei seggi: a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale; b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale. L’art. 13 fissa la ripartizione dei seggi ed il premio di maggioranza. Comma 2. a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento; b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

Ricordiamo che verranno eletti 59 consiglieri regionali, il 60° seggio verrà occupato dal candidato Presidente eletto.

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Lunedì 25 febbraio

giampaolo.cirronis@gmail.com

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