Il comandante della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco ha firmato le ordinanze sul servizio di salvamento e sulla disciplina delle attività ludico – diportistiche.
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Il comandante della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco, tenente di vascello Francesco S.M. D’Istria, ha firmato l’ordinanza che, all’articolo 1, dispone che il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
Le prescrizioni sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali marittime in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito D.D.G. della Regione Sardegna.
L’ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti la sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), arenili asserviti a spiagge libere, per quanto applicabile, frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti;
Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono;
Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero, successivamente alla sua conclusione, tale struttura deve mantenere efficiente lo stesso standard dei servizi di sicurezza;
L’articolo 2 prevede che nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento. Le Amministrazioni comunali, con proprio provvedimento adeguatamente motivato, attestano sotto la propria responsabilità di non poter in nessun modo garantire il servizio di assistenza e salvamento sui tratti di spiaggia libera di propria competenza.
Tale provvedimento deve essere tempestivamente trasmesso all’Autorità Marittima, alla Prefettura e alle altre istituzioni deputate allo svolgimento di compiti di vigilanza e soccorso., contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. ed un elenco di numeri d’emergenza (Emergenze in mare numero BLU 1530, Emergenza Sanitaria 118, Polizia di Stato 113, Carabinieri 112, VVF 115).
Per l’emergenza in mare e sulle spiagge, sarà compito del Comune curare il controllo della permanenza in loco della segnaletica, e se del caso, l’immediato ripristino della stessa. Suddetti comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo della permanenza della predetta segnaletica e, se mancante o non leggibile, attivarsi per l’immediato ripristino della stessa.
Altresì, i Comuni rivieraschi devono provvedere ad apporre la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente nella propria giurisdizione, ai sensi del D.D.G. 1113 del 20.05.2019 della Regione Sardegna, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (Cfr. All. 5).
L’articolo 3 prevede le Zone di mare riservate alla balneazione.
Nell’ambito del Circondario Marittimo di Sant’Antioco, nel tratto di mare che si estende da Punta Trettu (inclusa) a Capo Teulada (escluso), la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e coste sabbiose e 100 metri dalle restanti zone (scogliere e coste a picco) è interdetta alla navigazione, in quanto destinata prioritariamente alla balneazione come disciplinato dall’ordinanza n° 55/2018 della Capitaneria di Porto di Cagliari in data 04/05/2018.
Il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, con adeguati corpi morti, posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavitello, i concessionari hanno l’obbligo, nelle 24 ore successive, tempo permettendo, di provvedere al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea distanza minore, previa comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo.
Analoghi obblighi sono posti a carico dei Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sant’Antioco per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera talesistema di segnalazione, devono apporre, sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, un’adeguata segnaletica ben visibile (redatta in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO” (metri 300 dalla battigia ovvero metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare)
I concessionari, per le aree in concessione, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere, devono segnalare, il limite della zona di mare ove i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure (mt 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia.
Qualora, per cause di forza maggiore, per effetto di mareggiate o di qualsiasi altra causa, si verifichi la mancanza della prevista segnalazione, i concessionari e le Amministrazioni Comunali, ognuno per il tratto di spiaggia di rispettiva competenza, devono provvedere tempestivamente a ricollocare la stessa ed i relativi corpi morti nella posizione determinata dai commi precedenti e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo sino al completo ripristino della segnalazione prevista . Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (metri 1,60) oppure “INESISTENTE”.
Nelle predette zone di mare prioritariamente destinate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 8.30 e le 19.30 E’ VIETATO:
a. il transito di qualsiasi unità navale, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari. A quest’ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo apposita dicitura chiaramente leggibile “Servizio campionamento”. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai suddetti mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
b. L’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dalla competente Amministrazione Regionale o Comunale;
c. E’ altresì vietato l’atterraggio dei surf , windsurf e di kitesurf nei tratti di arenile in spiaggia libera e in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle
Per l’emergenza in mare e sulle spiagge… destinate ai bagnanti, con appositi corridoi di atterraggio, aventi le caratteristiche descritte all’Art. 6 della presente ordinanza e, per i kitesurf, quelle descritte nell’apposita ordinanza relativa alla disciplina delle attività ludico – diportistiche;
6. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all’emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica. L’eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell’Autorità Marittima, ai sensi dell’Art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.
7. È consentito, invece, l’atterraggio sulle spiagge libere di Surf e Kitesurf nelle zone di bagnasciuga e nel tratto di mare non interessato dalla presenza di bagnanti. Altresì, le zone di mare prospicienti spiagge o litorali scarsamente frequentati da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio per imbarco e sbarco di persone e/o cose, fermo restando il divieto di sosta sulla spiaggia e di ancoraggio entro la zona destinata alla balneazione, dalle unità navali su indicate unicamente a remi.
8. Chiunque compia immersioni subacquee, (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte, presente sull’unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull’asta del segnale galleggiante. I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.
Tra gli altri articoli, il n° 4 riguarda le zone di mare vietate alla balneazione.
Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dall’Assessorato Regionale alla Sanità per i quali i Comuni hanno l’obbligo di apporre idonea segnaletica, la balneazione è vietata:
a. nei porti, approdi e porticcioli turistici;
b. nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti spiagge libere abitualmente frequentate da bagnanti ovvero strutture balneari regolarmente autorizzate, eventualmente ubicati ad una distanza inferiore e, comunque, a condizione che la balneazione non interferisca con il regolare e sicuro transito delle unità navali in ingresso ed uscita dai porti;
c. entro 100 metri da opere di presa e restituzione acque dove è altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Dette opere devono essere opportunamente segnalate a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento e di balneazione, opportunamente posizionata a terra in modo ben visibile;
d. all’interno dei corridoi di atterraggio regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
e. sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti; fuori dai porti, in prossimità di zone di mare dove sono posizionati pontili o passerelle destinate all’attracco di unità per un raggio di metri 200;
f. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa, salvo che l’Autorità Comunale o Sanitaria non impongano una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
g. a meno di metri 200 dalle navi all’ancora;
h. all’interno degli specchi acquei assentiti in concessione per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati. Durante la fase di raggiungimento di questi ultimi, i conducenti delle unità da diporto dovranno mantenere un comportamento estremamente prudente evitando di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell’unità;
i. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite ordinanze dell’Autorità Comunale, che dovranno essere segnalate con appositi cartelli redatti in più lingue, posizionate a cura dei Comuni interessati;
j. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione emanate dall’Autorità Marittima.
Una seconda ordinanza disciplina le attività ludico-diportistiche.
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