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In queste ore si sta definendo l’assegnazione degli ultimi seggi del XVI Consiglio regionale eletto domenica 24 febbraio. Al centro del dibattito, in varie sedi, c’è la legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1, contenente norme per l’elezione del Consiglio regionale, negli articoli che prevedono l’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizioni. Per capire perché ad una circoscrizione possa essere assegnato un numero di seggi inferiore o superiore a quello previsto in ragione proporzionale alla popolazione, riportiamo integralmente gli articoli 3, 4, 17 e 18, dai quali si evince quanto sia contorta la procedura.
Art. 3
Circoscrizioni elettorali
1. Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’anno 2009.
2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell’attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.
3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.
Art. 4
Liste circoscrizionali
1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione.
3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.
4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all’unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.
5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.
Art. 17
Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali
1. Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.
2. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione si trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un’unità il divisore.
4. Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base all’articolo 14, 15 o 16, si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria prevista dal comma 5, lettera b).
5. Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:
a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.
6. Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
7. Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto si assegna l’ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.
Art. 18
Riserva di un seggio per circoscrizione
1. In ogni circoscrizione è garantita l’attribuzione di almeno un seggio.
2. Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all’attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l’ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.
3. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.
4. Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.