15 November, 2024
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Allievi ufficiali all’Accademia della Guardia di finanza. 66 posti a concorso

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Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha bandito un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021.
I posti disponibili sono così ripartiti:

  • 58 sono destinati al comparto ordinario
  • 8 sono destinati al comparto aeronavale
  • 4 alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

Il corso di Accademia ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

Oltre ai normali requisiti di onorabilità previsti per i concorsi pubblici i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020.

Se non appartenenti al Corpo, anche se già alle armi:

  • avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 1° gennaio 2003, estremi inclusi;
  • avere, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  • non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del Corpo:

  • non avere superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età, ossia essere nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992;
  • se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non avere rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
  • non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
  • non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  • non essere sospesi dall’impiego o non essere in aspettativa.
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