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E’ stato sottoscritto oggi, in Regione, tra il presidente della Regione, il direttore regionale dell’INPS, i presidenti delle associazioni datoriali e i segretari delle organizzazioni sindacali, l’accordo quadro per l’erogazione della Cassa integrazione in deroga in Sardegna ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il giorno 26 marzo 2020 a Cagliari si sono incontrati la Giunta regionale della Sardegna, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni delle imprese, professioni e servizi per individuare e definire interventi regionali integrativi e modalità applicative in Sardegna degli ammortizzatori sociali in deroga per affrontare l’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dall’epidemia da Coronavirus Covid-19, anche alla luce del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, stipulato in attuazione dell’art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, considerati entrambi parte integrante del presente Accordo.
Il testo integrale.
PREMESSA In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, le Parti si danno e prendono atto che le misure adottate per contrastare la diffusione del virus vanno nella direzione della rarefazione dei rapporti sociali e del massimo contenimento della mobilità dei cittadini sul territorio e s’impegnano a promuovere l’adozione di una serie di misure organizzative che favoriscano il contemperamento del diritto fondamentale alla salute dei cittadini con l’interesse allo svolgimento delle attività produttive e dei servizi indispensabili, nei settori privati e pubblici in Sardegna.
A tal fine, le Parti si danno atto che durante la fase emergenziale, secondo quanto sancito nel citato Decreto Legge, sono inibiti i licenziamenti individuali o collettivi in tutte le attività e imprese ed è prevista l’adozione di tutte le possibili misure alternative per la difesa dell’occupazione, dalla riorganizzazione del lavoro all’uso prioritario degli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, fino alle misure particolari in favore dei lavoratori subordinati e anche a favore di lavoratori parasubordinati e autonomi.
Le norme prevedono, altresì, che debbano essere sospese, con il ricorso agli opportuni ammortizzatori sociali, le attività economiche non strettamente indispensabili in tutte le unità lavorative organizzate, nel loro complesso o in singoli reparti o uffici, mentre per la loro prosecuzione dovranno aver attuato le più idonee misure di igiene e sicurezza contro il rischio di contagio (distanze minime, dotazioni di DPI, riduzione degli organici e dei carichi di lavoro, organizzazione su turni, sanificazione sistematica degli ambienti, smart working ovunque possibile).
A tale proposito, considerato l’aggravamento progressivo dell’epidemia, le norme impongono di sospendere temporaneamente tutte le attività non strettamente indispensabili e di disporre la chiusura domenicale degli esercizi commerciali ancora aperti, in quanto considerati servizi essenziali.
La Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di datore di lavoro, si impegna a prendere tutte le iniziative di sua competenza in materia di mercato del lavoro e di sostegno al sistema produttivo e dei servizi, rendendo tempestivamente disponibili tutte le risorse necessarie, per sostenere gli sforzi messi in campo dagli operatori economici e dai lavoratori.
TUTTO CIÒ PREMESSO
su proposta del Presidente, si definiscono di seguito i criteri ed elementi essenziali circa l’utilizzo della CIGD e l’adozione di ulteriori misure integrative regionali.
Pertanto, le Parti CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Titolo I Strumenti d’intervento
1. Strumenti disponibili Al fine di perseguire gli obiettivi indicati in premessa, le Parti convengono sull’utilizzo prioritario degli strumenti di sospensione dal lavoro assistiti dagli ammortizzatori sociali e al ricorso a più sicure modalità di organizzazione del lavoro e alla gestione dei tempi e degli orari di servizio, attraverso gli accordi sindacali e sulla base della contrattazione collettiva vigente.
Le aziende s’impegnano ad adottare, nelle attività che possono proseguire, anche regimi orari di turnazione che, scaglionando la presenza contemporanea di più lavoratori sui luoghi di lavoro, attenuino la promiscuità fra le persone e riducano la necessità di mobilità per i lavoratori residenti o dimoranti in Comuni o località diverse dalla sede di lavoro.
Nella scelta del personale da sospendere dal servizio e, eventualmente, da collocare in ferie o in permesso retribuito o da rendere destinatario di disciplina oraria flessibile o multiperiodale della prestazione o di attività svolta in smart working in base ai suddetti accordi, si dovrà dare il più possibile precedenza anzitutto ai soggetti individuati nel suddetto Decreto Legge e quindi preferibilmente a coloro i quali risiedono o dimorano in comuni o località diverse e proporzionalmente più distanti dai luoghi di lavoro.
Titolo II Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
2. Ambito di applicazione CIGD e causale
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) tutti i datori di lavoro del settore privato (a titolo esemplificativo: aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle unità produttive o operative di qualsiasi dimensione situate in Sardegna per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Le imprese tenute all’iscrizione ai Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148/15, ivi comprese quelle artigiane di qualunque dimensione obbligate all’adesione al FSBA, debbono prioritariamente fare ricorso alle misure di sostegno dei suddetti Fondi. Esaurite le risorse dei suddetti Fondi, possono avere accesso alla CIGD per i dipendenti aventi diritto.
Possono essere beneficiari della CIGD anche i soci lavoratori di imprese cooperative nonché i dipendenti dei datori di lavoro appaltatori di opere e servizi, anche in caso di cambio d’appalto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020 relativamente agli addetti in continuità d’occupazione.
I datori di lavoro possono, altresì, accedervi per i lavoratori intermittenti o a chiamata, nei limiti delle giornate lavorative, previste e non effettuate, riscontrabili nel contratto di assunzione o, in alternativa, desunte comparativamente dalla prestazione mensile mediamente resa nell’anno o nel minor periodo di anzianità aziendale precedente l’avvio della sospensione; nonché per i lavoratori a termine in forza al 23 febbraio, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro sottostante, prorogabile nel caso in cui il contratto di lavoro sia stato attivato per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto dei quali perduri l’assenza.
Possono essere beneficiari del trattamento di CIGD anche gli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d’impiego dell’anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate.
Possono altresì beneficiarne gli addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d’equipaggio o comunque impiegati anche senza l’uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative.
Hanno accesso alla CIGD anche i lavoratori somministrati, a carico dell’azienda utilizzatrice ovvero, in caso d’impossibilità, su iniziativa dell’Agenzia di somministrazione, previo utilizzo fino ad eventuale esaurimento del Fondo di settore (Formatemp), laddove l’impresa utilizzatrice faccia contemporaneamente ricorso agli ammortizzatori ordinari o straordinari o in deroga per i propri dipendenti diretti.
Sono ricompresi nel trattamento CIGD i lavoratori a orario ridotto, anche in regime di part-time verticale rispetto alla sosta contrattualmente prevista, qualora questo venisse sospeso o ulteriormente limitato, in misura proporzionata alla prestazione.
I datori di lavoro possono accedere al trattamento CIGD anche per gli apprendisti, purché tale trattamento sia esteso anche ad altri dipendenti, a meno che non siano presenti solo apprendisti.
Per tutti i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori, per quelli agricoli le ore o giornate di trattamento integrativo in deroga sono computate quale lavoro effettivo ai fini del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.
3. Decorrenza e durata della prestazione CIGD
La Cassa integrazione in deroga può avere decorso a far data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto, nel limite di una durata massima di nove settimane, salvo proroghe future.
4. Condizioni per l’accesso alla CIGD Possono presentare domanda i datori di lavoro che non possano usufruire degli altri strumenti ordinari previsti nel D. Lgs n. 148/15 o che ne abbiano esaurito il relativo plafond in materia di sospensione o riduzione d’orario, ivi compresi i datori di lavoro che abbiano esaurito le prestazioni di sostegno al reddito garantite dai Fondi bilaterali di comparto, anche nell’ipotesi di esaurimento delle risorse del relativo Fondo. Tale ultima fattispecie è applicabile solo per i fondi bilaterali extra Inps e per i periodi ulteriori rispetto a quanto già usufruito e nel limite massimo delle nove settimane previste.
L’accesso è rivolto ai lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, qualificati come Operai, Impiegati, Quadri e Apprendisti, già in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento.
La verifica e sussistenza dei requisiti e delle condizioni di accesso al trattamento è nella piena responsabilità del datore di lavoro, che la attesta all’atto della domanda e risponde delle conseguenze economiche e patrimoniali della sua eventuale reiezione o revoca.
5. Procedura di accesso alla CIGD
I datori di lavoro presentano, anche attraverso loro delegati, la domanda di concessione del trattamento d’integrazione salariale in deroga alla vigente normativa alla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL) non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
La presentazione della domanda potrà aver luogo a seguito dell’emanazione di apposito Avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda l’accordo sottoscritto, anche telematicamente, con le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, nel quale si dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte nonché dell’impossibilità di fare ricorso per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda alle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari.
Il datore di lavoro invierà, via AA.RR. o via mail certificata, alle OO.SS. la richiesta che attiva la procedura di consultazione sindacale, con tutti gli elementi di valutazione (lavoratori interessati, qualifiche professionali, entità della riduzione e sua durata, valori della prestazione). Se l’accordo non si perfeziona nei tre giorni successivi, il datore di lavoro potrà comunque presentare l’istanza di CIGD alla Regione, che assegnerà ad essa il numero progressivo di protocollo, allegando l’evidenza della richiesta inviata alle OO.SS. territoriali o regionali. Resta fermo il successivo corredo istruttorio obbligatorio dell’istanza stessa con l’accordo sindacale successivamente intervenuto nel termine massimo dei 90 giorni sopra definito per la presentazione della domanda.
L’eventuale futura proroga del trattamento sarà assoggettata a un nuovo accordo sindacale preliminarmente stipulato.
Per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti non è obbligatoria la sottoscrizione di apposito accordo sindacale. Tuttavia, la Regione fornirà comunque alle OO.SS. comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, in sede di monitoraggio periodico, specifica evidenza delle domande da essi presentate, con tutte le relative informazioni.
6. Autorizzazione e pagamento della CIGD La Regione decreterà, secondo l’ordine cronologico di presentazione al SIL, le autorizzazioni al pagamento della CIGD, che restano comunque assoggettate a verifica di copertura finanziaria da parte dell’INPS al quale il relativo decreto sarà trasmesso telematicamente dalla Regione entro 48 ore dall’adozione, sulla base delle risorse disponibili e assegnate attraverso la ripartizione decisa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il trattamento della CIGD è ammesso con il metodo del pagamento diretto da parte dell’INPS. La Regione, qualora consentito, agevolerà l’istituto della cessione del credito da parte dei lavoratori ad intermediari creditizi e finanziari, da identificare mediante convenzione.
7. Monitoraggio CIGD La Regione, anche per il tramite dell’Agenzia per il Lavoro, assicurerà il costante monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificando puntualmente la consistenza delle risorse finanziarie a disposizione, dandone informazione alle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione Autonoma della Sardegna. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto – anche in via prospettica – il limite di spesa, la Regione Sardegna non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
Le Parti saranno periodicamente informate sui risultati del suddetto monitoraggio.
Le procedure qui concordate, che potranno comunque essere in seguito ridefinite tra le Parti, avranno scadenza al termine dello stato di emergenza decretato dal Governo e dalla Regione.
Le disposizioni attuative del presente accordo saranno definite con appositi provvedimenti della competente Direzione Regionale in materia di lavoro e potranno tener conto delle eventuali variazioni normative che dovessero sopraggiungere che non comportino cambiamenti sostanziali dei contenuti e delle procedure concordati.
Titolo III Altre provvidenze regionali
8. Indennità ai lavoratori stagionali
La Regione Autonoma della Sardegna, tramite l’Assessorato Regionale del Lavoro e l’Agenzia Regionale del Lavoro (ASPAL), istituirà, con ogni consentita urgenza, le misure a favore di tutti i lavoratori dei settori non contemplati dagli artt. 29 e 30 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e non già ricompresi nella Legge Regionale n. 8/2020 con le stesse condizioni di intensità economica e durata previste dalle citate normative.
È requisito per la concessione la sussistenza di un rapporto di lavoro a termine nel medesimo periodo di riferimento dell’anno precedente che a causa dell’emergenza sanitaria non sia stato rinnovato nel 2020.
Analogo trattamento sarà riservato ai lavoratori di tutte le imprese assunti dopo il 23 febbraio 2020 che abbiano avuto sospesa la prestazione a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, se privi di retribuzione o di altra forma di sostegno al reddito.
9. Indennità per Colf e Badanti La Regione Autonoma della Sardegna, tramite l’Assessorato Regionale del Lavoro e l’Agenzia Regionale del Lavoro (ASPAL), istituirà, con ogni consentita urgenza, per le lavoratrici e lavoratori domestici che abbiano avuto sospesa senza retribuzione la propria prestazione, un contributo una tantum a domanda individuale nella misura di 600 euro, proporzionalmente ridotti in base alle ore di lavoro previste contrattualmente e da essi non prestate nel mese di marzo, con ragguaglio a una misura intera in questo caso convenzionalmente rapportata ad un orario standard di 40 ore settimanali.
Per i collaboratori e collaboratrici familiari che siano retribuiti con il sistema dei voucher, si farà riferimento al mancato utilizzo degli stessi nel mese di marzo in comparazione all’uso medio fatto nel trimestre precedente, per autorizzare l’erogazione di un’indennità di importo proporzionato, nel limite massimo di 600 euro, convenzionalmente ad un’orario standard di 40 ore settimanali.
10. Fondi di solidarietà bilaterali
Nel caso di imprese artigiane non aderenti o morose al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, e quindi impossibilitate per mancanza di requisito soggettivo ad accedere all’assegno ordinario per i propri dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la Regione Autonoma della Sardegna si impegna, con ogni consentita urgenza, a istituire uno specifico finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale, in regime di de minimis, finalizzato a consentire a tali imprese di regolarizzare la propria iscrizione al suddetto Fondo e avere così accesso ai trattamenti di sostegno al reddito per i dipendenti.
La gestione della misura con la relativa dotazione finanziaria potrà essere affidata alla SFIRS, che potrà provvedere per conto dell’impresa artigiana a liquidare direttamente al FSBA gli importi dovuti, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.
La Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di assicurare omogeneità di trattamento a tutti i lavoratori destinatari di misure di sostegno al reddito a causa di quest’emergenza sanitaria, s’impegna a provvedere ad assegnare identica forma di finanziamento di cui ai commi precedenti alle imprese aderenti ad altri Fondi regionali Bilaterali di Solidarietà di settore che lo richiedessero per lo stesso motivo.
Laddove i suddetti Fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali abbiano esaurito le proprie risorse a disposizione per l’erogazione delle misure a favore dei lavoratori per i quali sia stata inoltrata domanda dai datori di lavoro per sospensione o riduzione dell’attività con causale emergenza Covid-19, questi ultimi potranno avere accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al precedente Titolo II, con le modalità ivi definite, per la medesima durata dei trattamenti previsti per gli altri lavoratori, entro il tetto massimo complessivo di durata, attualmente fissato in nove settimane.
Titolo IV
Disposizioni finali
11. Unità di crisi della Sanità
La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a ad una consultazione costante nell’Unità di crisi istituita presso l’Assessorato regionale della Sanità delle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.
12. Attività di monitoraggio delle condizioni di lavoro
La Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso la Presidenza un Coordinamento delle attività di monitoraggio delle condizioni di lavoro nelle aziende che continuano la propria attività, in quanto indispensabile, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza sancite dal citato Protocollo del 14 marzo 2020 e dagli accordi aziendali siglati con le OO.SS. e i RLS, o RLST.
Al Coordinamento, che coinvolgerà la Prefettura, partecipano, oltre ai rappresentanti della Regione, l’ANCI e le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e le rappresentanze delle Associazioni datoriali firmatarie del presente protocollo.
13. Obblighi di influenza
Le Parti s’impegnano a esercitare ogni consentita influenza sui loro iscritti e aderenti affinché siano mantenuti comportamenti il più possibile collaborativi in relazione agli impegni presi, in modo particolare sul rispetto del Protocollo sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.
La Regione Autonoma della Sardegna, che interviene nel presente accordo anche in qualità di datore di lavoro, fa propri gli impegni di cui ai titoli e al comma precedenti.
La Regione s’impegna, altresì, a istituire una sede di confronto permanente su quest’emergenza sanitaria, economica e sociale per lo scambio di informazioni e conoscenze e per la condivisione delle migliori idee e pratiche con le organizzazioni firmatarie del presente Accordo, che si riunirà ordinariamente, anche in via telematica, e ogni volta che ne sia richiesta la convocazione urgente dalle parti.
In tale sede sarà condiviso un apposito piano di rilancio economico dell’Isola, su cui convergeranno nell’ambito della programmazione unitaria, risorse regionali, nazionali e europee.
Il presente accordo sarà valido ed efficace fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e le parti si impegnano a rivederne i contenuti qualora dovessero sopraggiungere variazioni normative che determinino modifiche sostanziali.
Letto, Confermato e Sottoscritto
Il Presidente della Regione Sardegna
Il Direttore regionale INPS (per le parti di competenza dell’Istituto)
I Presidenti delle associazioni datoriali
Abi Sardegna, Confindustria Sardegna, Confapi Sardegna, Legacoop Sardegna, Confcooperative Sardegna, Agci Sardegna, Uci Sardegna CNA – Confederazione Nazionale Artigianato Sardegna, Confartigianato Imprese Sardegna, Casartigiani Sardegna, Claai Sardegna, Confcommercio Sardegna, Confesercenti Sardegna, Coldiretti Sardegna, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori Sardegna, Copagri Sardegna, Confagricoltura Sardegna, ConfProfessioni Sardegna, ConfServizi – CISPEL Sardegna, Unicoop Sardegna, Uecoop Sardegna
I Segretari regionali delle OO.SS.
CGIL Sardegna, CISL Sardegna, UIL Sardegna, Confsal Sardegna, Cisal Sardegna, Ugl Sardegna, Usb Sardegna