Il presidente della regione ha firmato nella tarda serata di ieri tre nuove ordinanze
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Il presidente della Giunta regionale, Christian Solinas, ha firmato nella tarda serata di ieri tre nuove ordinanze in materia di contrasto e prevenzione della diffusione del Coronavirus. La prima, la n° 14, proroga sino al 13 aprile 2020 la validità dell’ordinanza n. 6 del 13.03.2020, già prorogata al 3 aprile con ordinanza n. 12 del 25 marzo 2020, salvo ulteriore proroga esplicita, avente ad oggetto “Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica”; la seconda, la n° 15, proroga sino al 13 aprile 2020 l’ordinanza n. 9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020, salvo ulteriore proroga esplicita, avente ad oggetto “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; la terza, la n° 16, infine, ha per oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani”.
Di seguito, i sette articoli integrali.
Art. 1) Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.
I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, avendo cura di evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i rifiuti. I sacchetti dovranno essere conferiti quotidianamente come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada). I Comuni interessati dovranno conseguentemente adeguare i calendari di raccolta dei rifiuti urbani alle esigenze di ritiro quotidiano dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria.
Art. 2) Nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con riferimento all’art. 5 dell’OCDPC 630/2020, la competente autorità sanitaria comunica tempestivamente ai Comuni competenti i nomi e gli indirizzi dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria al fine di consentire l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati confezionati come riportato nell’articolo 1 del presente provvedimento.
Art. 3) Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.
Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.
I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo e dovranno essere conferiti come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).
Art. 4) L’Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.
Art. 5) L’Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono autorizzare, in deroga agli art. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e alle procedure di cui al titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, l’incremento della capacità annua di stoccaggio nonché di quella istantanea degli impianti che svolgono le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza ed entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.
L’incremento di dette capacità di stoccaggio deve essere preceduta da una Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 da indirizzare all’Amministrazione provinciale competente per territorio o alla Città metropolitana di Cagliari, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai Vigili del fuoco; la stessa sarà accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
– il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
– la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
– il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
– la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
– l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
Nel caso di stoccaggi di rifiuti in uscita dagli impianti, gestiti in regime di deposito temporaneo l’Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono consentire lo stoccaggio fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.
Art. 6) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente conferiti presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il Comune conferitore e il gestore dell’impianto.
Nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termova-lorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare.
Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell’impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli:
a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;
c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.
Art. 7) La presente ordinanza:
– ha validità sino al 31 luglio 2020, salvo proroga esplicita;
– è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
– viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.
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