20 November, 2024
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La nuova ordinanza del presidente della Regione contenente misure straordinarie contro il Coronavirus

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Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza, la n° 18 del 7 aprile 2020, contenente “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Art. 1)

Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l’obbligo:

a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alla precedente ordinanza n. 4 in data 8/03/2020 integrato con le disposizioni dell’ordinanza n. 5 del 9/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione “NUOVO CORONAVIRUS” accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;

c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza.

Art. 2)

Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 4 aprile 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.

Art. 3)

I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e delle ordinanze n. 4 dell’8/03/2020 e n. 5 del 09/03/2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, utilizzato per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Art. 4)

Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali, già previste dall’ordinanza n. 5 del 09/03/2020:

a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni contatto;

b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;

c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.

Art. 5)

La misura della permanenza domiciliare di cui all’art. 1 è da ritenersi esclusa nei casi espressamente disciplinati dalla note prot. n. 2593 del 10/03/2020 e prot. n. 03 EM del 16/03/2020, esplicative delle ordinanze del presidente della Regione n. 5 del 9/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020, alle condizioni ivi previste, nonché alle ulteriori previsioni di cui al decreto interministeriale n. 145 del 3/04/2020.

Art. 6)

Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11/03/2020.

La presente ordinanza ha validità sino all’intera giornata del 13 aprile 2020, salvo proroga esplicita;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19).

La presente ordinanza viene trasmessa secondo le rispettive competenze al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari, alle province della Sardegna, agli assessori regionali ed ai Comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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