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Sette consiglieri regionali di maggioranza, primo firmatario Paolo Francesco Mula del Partito sardo d’Azione (gli altri firmatari sono Dario Giagoni della Lega, Francesco Mura di Fratelli d’Italia, Gian Filippo Sechi di UDC Cambiamo!, Aldo Salaris dei Riformatori sardi, Angelo Cocciu di Forza Italia Sardegna e Roberto Caredda del gruppo Misto), giovedì 28 maggio 2020 hanno presentato la proposta n. 153 contenente “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”.
«La presente proposta di legge – si legge nella relazione dei proponenti – ha lo scopo di prorogare di sei mesi la disciplina introdotta dalla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 in materia urbanistica ed edilizia finalizzata al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, prorogata con le leggi regionali n. 33 del 2016, n. 26 del 2017, n. 8 del 2019 e n. 22 del 2019, in scadenza il 30 giugno 2020. La proposta di legge si propone altresì di fornire un’interpretazione autentica di alcune norme del Piano paesaggistico regionale, deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.
La proroga di sei mesi consentirebbe l’approvazione da parte del Consiglio regionale di una nuova disciplina volta al riuso, alla riqualificazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente già all’attenzione del Consiglio.»
Di seguito il testo integrale della proposta di legge.
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 (Proroga di termini)
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2019. n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.
Art. 2
Interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica
1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo, e le relative Norme tecniche di attuazione (NTA), approvati con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), il cui articolo 2, comma 1, lettera e), ha sostituito l’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si interpreta nel senso che sono in ogni caso sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna (RAS) e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) i beni paesaggistici diversi da quelli di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, sui quali la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa trasferite dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), e delegate dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Atti consiliari 3 Consiglio regionale della Sardegna L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
2. La previsione del comma 1 si applica, in particolare, a:
a) la fascia costiera di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA al PPR, come definita dall’articolo 19, disciplinata dall’articolo 20;
b) i beni identitari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), delle NTA al PPR, come definiti dall’articolo 6, comma 5, disciplinati dall’articolo 9;
c) le zone agricole, l’edificato in zona agricola come definito dall’articolo 79 delle NTA al PPR e l’edificato urbano diffuso come definito dall’articolo 76 delle NTA al PPR.
3. L’eccezione al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera b), punto 1), della NTA al PPR, si interpreta nel senso che è esclusa da tale divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione, con riferimento alla data di approvazione del PPR, si trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché le opere che si trovino a uno stadio più avanzato. La medesima eccezione si interpreta nel senso che, se l’opera aveva le caratteristiche per essere esclusa dal divieto alla data di approvazione del PPR, continua a essere esclusa dal divieto anche in caso di variante, purché le caratteristiche generali e identificative dell’intervento non siano mutate, tenendo anche conto dell’articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).
4. L’asse viario Sassari-Alghero e, in particolare, la realizzazione nello sviluppo geometrico a quattro corsie del lotto n. 1, costituisce un’infrastruttura determinante per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dell’articolo 143, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed assume carattere strategico, essendo di preminente interesse nazionale e regionale. A tale infrastruttura, la cui progettazione a quattro corsie a tutti gli effetti coincide, nelle sue caratteristiche generali e identificative, Atti consiliari 4 Consiglio regionale della Sardegna con quella già sottoposta con esito favorevole alle pregresse valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni paesistico-ambientali, si applicano pertanto le deroghe previste nell’ articolo 20 comma 1, lettera b), punto 1) della NTA al PPR.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).