La nota esplicativa ed interpretativa per l’attuazione delle ulteriori misure contenute nell’ordinanza regionale n° 20 del 2 maggio 2020
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Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha diffuso pochi minuti fa, tramite l’ufficio stampa, la nota esplicativa ed interpretativa per l’attuazione delle ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui all’ordinanza n. 20 del 2.05.2020.
Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni articoli contenuti nell’ordinanza n. 20 del 02.05.2020, che si rendono mediante la presente nota esplicativa.
SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE (Riferimento Art. 1)
- Per gli spostamenti giustificati nel territorio regionale, nel caso avvengano con mezzo di trasporto proprio, il distanziamento interpersonale previsto nell’art. 1 non rileva tra soggetti conviventi a bordo del medesimo.
- Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
- Tra le situazioni di necessità per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del proprio Comune di residenza/domicilio/abitazione è ricompresa l’esigenza di fare la spesa. Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria casa, anche se ricadenti in Comuni diversi da quello di residenza/domicilio/abitazione. Pur non essendo previsto uno specifico limite territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal luogo di residenza/domicilio/abitazione è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.
TRASFERIMENTI DA E PER LA SARDEGNA (Riferimento Art. 2)
- Il rientro nella propria residenza, domicilio e abitazione, non è suscettibile di valutazione, tuttavia è necessaria l’autorizzazione del Presidente della Regione, al momento della partenza e dell’arrivo al solo fine di monitorare l’osservanza del periodo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario.
- Nel caso di rientro autorizzato presso il proprio domicilio/abitazione/residenza, provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori del territorio regionale, fatti salvi i restanti motivi legittimi di spostamento indicati nell’articolo.
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORT INDIVIDUALI ALL’ARIA APERTA (Rif. Artt. 4 e 5)
- Si intendono autorizzati gli spostamenti sui mezzi pubblici o privati, all’interno del proprio comune, per lo svolgimento delle attività motorie all’aria aperta.
- I cittadini possono svolgere attività motoria nell’ambito del proprio Comune o Città Metropolitana.
- La previsione dell’accompagnatore, per i minori e per le persone non completamente autosufficienti, costituisce deroga allo svolgimento individuale dell’attività motoria o sportiva, e non obbligo di accompagnamento.
- L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, salvo che non si tratti di persone conviventi. In caso di attività come la corsa a piedi o in bicicletta, si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri; per le semplici passeggiate il distanziamento può limitarsi ad un metro. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
- Al fine di svolgere l’attività sportiva individuale all’aria aperta, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Gli spostamenti finalizzati all’esercizio degli sport individuali all’aria aperta sono consentiti sull’intero territorio regionale ai fini del raggiungimento dei rispettivi centri sportivi o dei luoghi di pratica degli stessi. Per gli sport individuali da praticarsi in mare è autorizzato il transito nella spiaggia e nella battigia (combinato disposto art. 5 e art. 26).
DISCIPLINE SPORTIVE NON INDIVIDUALI (Riferimento Art. 6)
- Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute dal CONI e dal CIP, si applica il DPCM 26.04.2020.
CURA, ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CAVALLI (Riferimento Art. 7)
- Non è consentito lo spostamento degli animali da strutture diverse da maneggi, ippodromi o proprietà private, per attività che non siano legate alla salute e al benessere dell’animale o ad altre attività esplicitamente consentite.
MANUTENZIONE SECONDE CASE (Riferimento Art. 10)
- I pernottamenti funzionali alle attività consentite nello stesso articolo non comportano un “trasferimento stabile”.
AGENZIE IMMOBILIARI, PRATICHE AUTO (Riferimento Art. 16)
- L’articolo si interpreta nel senso che tra le pratiche connesse al settore automobilistico sono ricomprese anche le pratiche burocratiche espletate dalle Autoscuole, ferma restando – al momento – la sospensione delle attività teoriche e di istruzione pratica alla guida delle stesse. Pertanto, limitatamente all’espletamento di tali pratiche burocratiche e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 dell’ordinanza.
- La visita degli immobili affidati alle agenzie immobiliari è consentita esclusivamente previo appuntamento, mantenendo il distanziamento interpersonale ed indossando idonee protezioni delle vie respiratorie e guanti. L’accesso è limitato, fino al 17 maggio 2020, ad un solo rappresentante dell’agenzia ed un solo cliente ed esclusivamente ad immobili nei quali non abiti nessuno da almeno 14 giorni.
PESCA SPORTIVA (Riferimento Art. 20)
- L’espressione “pesca sportiva” contenuta nell’art. 20 è da interpretare in senso ampio e non tecnico. Pertanto, in essa devono ricomprendersi le pratiche ed attività comunemente definite di pesca “amatoriale” o “ricreativa”. In tutti i casi, l’esercizio della pesca sia subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata in forma individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale.
- La pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto può essere praticata nell’ambito del territorio regionale;
- Per praticare la pesca sportiva da terra è consentito l’accesso in spiaggia compresa la battigia (combinato disposto art. 20 e art. 26);
- Per ragioni di sicurezza, in caso di esercizio della pesca subacquea, è consentita – preferibilmente con un familiare convivente – la pratica in due persone, salva l’osservanza delle norme di distanziamento, igiene e prevenzione relative al Covid-19.
- Per la pesca su unità da diporto superiori a sei metri, è consentita la contemporanea permanenza a bordo di uno o più familiari conviventi in ragione delle dimensioni dell’unità. Nel caso di soggetti accompagnatori non conviventi, l’imbarco è subordinato all’idoneità del natante, imbarcazione o nave da diporto al mantenimento del distanziamento interpersonale di due metri, fatti salvi il divieto di assembramento e gli obblighi di igiene e prevenzione relativi al Covid-19.
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