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La Giunta regionale ha pubblicato la delibera n. 24/37 dell’8 maggio 2020 avente ad oggetto “Criteri e modalità operative per provvedere all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 7, legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 “concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”. Integrazioni alla delibera n. 19/12 del 10 aprile 2020.
Il testo integrale. delib_104892_1589292499014 2
Il Presidente della Regione, d’intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che alcuni Comuni hanno incontrato difficoltà interpretative con riferimento all’attuazione della legge regionale n. 12/2020. Al fine di agevolare la liquidazione degli aiuti ai cittadini e alle famiglie, ritiene opportuno offrire un ulteriore supporto alle amministrazioni locali delineando un quadro di riferimento unico, in sostituzione delle FAQ finora pubblicate, e garantendo una modalità procedurale omogenea a favore di tutti gli operatori. Per tali finalità, il Presidente della Regione e gli Assessori, ritengono necessario fornire le precisazioni di seguito riportate con particolare riferimento a:
– beneficiari dell’indennità;
– ammontare dell’indennità;
– criteri di cumulabilità con altre forme di sostegno al reddito.
In ordine ai beneficiari, l’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, della succitata legge regionale spetta ai nuclei familiari:
– i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19);
– i cui componenti siano lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata o titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), collaboratori di imprese familiari di categorie economiche.
Per i beneficiari sopra indicati, il presupposto per l’accesso all’indennità, è che l’attività sia stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nelle fattispecie di cui all’art. 1, comma 1 potranno essere dunque ricompresi i lavoratori stagionali senza contratto rinnovato nel 2020, in quanto l’attività svolta rientra tra quelle “sospese o ridotte a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, penultimo capoverso, beneficiano altresì dell’indennità coloro che non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020, quindi anche i disoccupati e gli inoccupati in quanto, in assenza dell’emergenza Covid-19, avrebbero potuto reperire un impiego. Non sono previsti altri beneficiari oltre a quelli indicati. Nei casi in cui i nuclei familiari siano composti da percettori di diverse forme di reddito l’indennità spetta, qualora almeno un componente ricada nelle fattispecie di cui al comma 1, nella misura data dalla differenza tra l’indennità massima erogabile ed i redditi percepiti, comprese le pensioni. In relazione all’ammontare dell’indennità, la stessa è riconosciuta per due mesi “sino a euro 800 mensili”. Ciò significa che tutti i beneficiari dovranno sottrarre dall’indennità massima di euro 800 la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare e le “altre forme di sostegno al reddito”. Infine, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale sopra citata, le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 1 “sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100”. Ciascun Comune dovrà quindi avere cura di individuare le forme di sostegno al reddito destinate alla famiglia e sottrarle all’indennità spettante, nel rispetto delle diverse norme nazionali e regionali previste in materia e prestando attenzione alla natura dei contributi aventi carattere indennizzatorio, risarcitorio o di rimborso spesa, che non devono essere sottratti al fine di non vanificare la finalità della legge; a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune casistiche: a) non devono essere sottratti all’indennità:
– i contributi erogati a valere sul fondo per la non autosufficienza (es. programma “Ritornare a casa”; leggi di settore; programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 e simili), in quanto configurabili quali contributi aventi carattere indennizzatorio;
– i buoni spesa, in quanto configurabili quali contributi una tantum, aventi carattere di rimborso spese;
– la misura a sostegno delle famiglie numerose “La famiglia cresce”, al fine di non pregiudicare le famiglie che, per effetto di ritardi nella gestione dei bandi da parte degli ambiti PLUS e dei comuni, si sono trovate a percepire i benefìci in ritardo, in concomitanza con l’emergenza Covid-19;
b) devono essere sottratti all’indennità:
– il reddito di cittadinanza;
– il Reis;
– le pensioni di invalidità, in quanto prestazioni economiche erogabili a domanda come forme di sostegno al reddito, ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
– i finanziamenti di cui al D.L. 17.3.2020, n. 18 concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Infine, per non pregiudicare l’immediato accesso all’indennità da parte degli aventi diritto, il Presidente e gli assessori ritengono di dover chiarire che, al manifestarsi di eventuali dubbi in merito ai requisiti di accesso o all’ammontare dell’indennità spettante, i Comuni possano procedere alla conservazione delle somme fino all’importo massimo di euro 800 ed all’attribuzione dell’indennità ai successivi beneficiari secondo l’ordine prestabilito. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
DELIBERA
di fornire le precisazioni di seguito riportate, a integrazione della delibera G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, al fine di garantire una modalità procedurale omogenea a favore di tutti gli operatori:
1. beneficiano dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, i nuclei familiari:
– i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19);
– i cui componenti siano lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata o titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), collaboratori di imprese familiari di categorie economiche;
– coloro che non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020, quindi anche i disoccupati e gli inoccupati in quanto, in assenza dell’emergenza Covid-19, avrebbero potuto reperire un impiego. Non sono previsti altri beneficiari oltre a quelli indicati.
2. Nei casi in cui i nuclei familiari siano composti da percettori di diverse forme di reddito l’indennità spetta, qualora almeno un componente ricada nelle fattispecie di cui al comma 1 della legge regionale n. 12/2020, nella misura data dalla differenza tra l’indennità massima erogabile ed i redditi percepiti, comprese le pensioni.
3. In relazione all’ammontare dell’indennità, la stessa è riconosciuta per due mesi “sino a euro 800 mensili”. Ciò significa che occorre sottrarre dall’indennità la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare comprese le “altre forme di sostegno al reddito”.
4. Ai fini della cumulabilità di cui al comma 4, dell’articolo 1, della legge regionale n. 12/2020, ciascun Comune dovrà avere cura di individuare le forme di sostegno al reddito destinate alla famiglia e sottrarle all’indennità spettante, nel rispetto delle diverse norme nazionali e regionali previste in materia e prestando attenzione alla natura dei contributi aventi carattere indennizzatorio, risarcitorio o di rimborso spesa, che non devono essere sottratti al fine di non vanificare la finalità della legge; a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune casistiche:
4.1 non devono essere sottratte all’indennità:
4.1.1 la misura a sostegno delle famiglie numerose “La famiglia cresce”, al fine di non pregiudicare le famiglie che, per effetto di ritardi nella gestione dei bandi da parte degli ambiti PLUS e dei comuni, si sono trovate a percepire i benefìci in ritardo, in concomitanza con l’emergenza Covid-19;
4.1.2 i buoni spesa, in quanto configurabili quali contributi una tantum, aventi carattere di rimborso spese;
4.1.3 i contributi erogati a valere sul fondo per la non autosufficienza (es. programma “Ritornare a casa”; leggi di settore; programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 e simili), in quanto configurabili quali contributi aventi carattere indennizzatorio; 4.2 devono essere sottratti all’indennità: 4.2.1 il reddito di cittadinanza; 4.2.2 il Reis;
4.2.3 le pensioni di invalidità, in quanto prestazioni economiche erogabili a domanda come forme di sostegno al reddito, ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
4.2.4 i finanziamenti di cui al D.L. 17.3.2020, n. 18 concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
5. Al manifestarsi di eventuali dubbi in merito ai requisiti di accesso o all’ammontare dell’indennità spettante, i Comuni possano procedere alla conservazione delle somme fino all’importo massimo di euro 800 ed all’attribuzione dell’indennità ai successivi beneficiari secondo l’ordine prestabilito.