22 December, 2024
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L’INPS ha avviato la nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting

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La Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile, la Direzione Centrale Entrate e la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell’INPS, hanno avviato la nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020.

Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.

Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Le misure sono alternative rispetto alla fruizione del congedo specifico Covid di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia; inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Platea dei soggetti ammissibili al beneficio e misura della prestazione.

Il decreto-legge n. 34/2020 conferma la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili ai bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, che possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori, genitori di figli di età non superiore a 12 anni: dipendenti del settore privato;

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; autonomi iscritti all’INPS; autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo.

Nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi indicati spettano altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico Covid, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.

In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 1.000 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l’importo residuo.

Modalità di erogazione del bonus di baby-sitting

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, il bonus per servizi di babysitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto legge24 aprile 2017, n. 50; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia

L’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

La fruizione del bonus in commento è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale)nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali: Centri e attività diurne (L); Centri con funzione educativo-ricreativa (LA); Ludoteche (L1); Centri di aggregazione sociale (LA2); Centri per le famiglie (LA3); Centri diurni di protezione sociale (LA4); Asili e servizi per la prima infanzia (LB); Asilo Nido (LB1); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell’emissione dell’importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In fase di acquisizione della domanda se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.

5. Modalità di compilazione e presentazione della domanda

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it .

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile: richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

– sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

– Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell’Istituto, la prima parte del PIN sarà inviata entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire, l’Istituto procede all’invio di un SMS che informa l’utente di una successiva comunicazione telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta.

Non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).

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