Nuova ordinanza del presidente della Regione contenente misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione del Covid-19
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Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa sera una nuova ordinanza contenente misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione del Covid-19.
Art. 1)
Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06 agosto 2020, allegato 1 del DPCM del 7 agosto 2020.
Art. 2)
I soggetti gestori dei locali nei quali si svolgono le attività di cui all’art. 1 sono tenuti a: – garantire percorsi differenziati per l’ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila; – eseguire la misurazione della temperatura corporea all’ingresso; – tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; – igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici; – utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande; – contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza; – comunicare alla Stazione del CFVA competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale.
Art. 3)
Il CFVA concorre con i corpi di Polizia locale e le forze dell’ordine alle attività di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
Art. 4)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente ordinanza;
Art. 5)
Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti fino al 31 agosto 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende. La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S.
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