22 November, 2024
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La nuova ordinanza del presidente della Giunta regionale Christian Solinas per il contrasto e la prevenzione del Covid-19

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Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa sera l’attesa nuova ordinanza contenente «ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».

Art. 1

Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata confunzionalità di contact tracing su base volontaria.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione.

Art. 2

Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:

a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in  arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n. 197 del 24 marzo 2020;
b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale.

Art. 3

Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.

Art. 4

I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Art. 5

I collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già autorizzati sono confermati, in armonia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei mMinistri del 7 settembre 2020e dalle Ordinanze del ministro della Salute citate in premessa.

Art. 6

Sono consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell’intero territorio regionale.

Art. 7

E’ confermata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma.
Per i servizi di trasporto a frequenza su gomma, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le aziende di trasporto pubblico locale (TPL) gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione.
Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) e su rete a scartamento ridotto nonché per quello metrotranviario è confermata la programmazione ordinaria.
Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno,  confermata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara.
Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio.
In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell’assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.
Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla riprogrammazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), è consentita, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, l’occupazione dell’80% dei posti totali – prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti – stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali.
Per quanto concerne i servizi di trasporto non di linea, compresi NCC e TAXI e quelli svolti mediante autobus ovvero per i servizi di trasporto di linea che non abbiano l’omologazione per i posti in piedi o per i quali il numero dei posti in piedi sia inferiore al 20% dei posti totali, sarà consentita l’occupazione del 100%
dei posti a sedere.
È consentito il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale in coerenza alle linee guida allegate al DPCM 7 settembre 2020 e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Art. 8

Fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Collettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e vv.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

Art. 9

I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:
1. a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l’Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla  Questura ed all’articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della Protezione civile;
2. a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118;
3. a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale.

Art. 10

1. A far data dal 14 settembre 2020 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall’estero e/o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per Covid-19. I passeggeri potranno, alternativamente, dimostrare, sempre all’atto dell’imbarco, di aver compilato on line apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente: a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione; b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. I passeggeri sono tenuti a compilare la suddetta autocertificazione nell’ambito della registrazione di cui al precedente art. 1).
2. A far data dal 14 settembre 2020, solo in via transitoria, i passeggeri di cui al precedente comma 1, che si presentino sul territorio regionale privi della necessaria certificazione di cui al punto 1 dell’art 10, accettano di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, a cura dell’azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata. A tal fine, gli stessi passeggeri, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale all’azienda sanitaria competente e, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente Azienda sanitaria, ad osservare l’isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all’atto dell’eventuale esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda Sanitaria competente.
3. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque, anche se munito di certificazione di negatività, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.
4. Nelle more dell’effettuazione del test di cui al comma 2, ed in ogni caso è fatto altresì obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Art. 11

Le società di gestione aeroportuale, l’Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a verificare che i passeggeri all’atto dell’imbarco siano muniti della certificazione di cui all’art. 1, dando immediata comunicazione dei nominativi dei passeggeri non muniti di certificato di negatività alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna, dell’arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo sul territorio regionale.

Art. 12

Le misure preventive di cui all’art. 10 non si applicano ai soggetti che:

a) esercitano attività funzionali ad organi costituzionali;
b) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
c) al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute;
d) in tutte le altre ipotesi previste all’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell’art.1 del DPCM 7 settembre 2020.
Al fine di provare la funzionalità degli spostamenti allo svolgimento delle predette funzioni, la cui veridicità potrà essere oggetto di successivi controlli incrociati e a campione, dovrà essere comunque compilata la registrazione su “Sardegna Sicura”.

Art. 13

Con decorrenza immediata è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di indossare per l’intera giornata (h. 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati.

Art. 15

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 9 settembre 2020 – salvo le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12, che decorrono a far data dal 14 settembre 2020 – fino al 7 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al presidente del Consiglio dei ministri, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al ministro della Salute, agli amministratori delle Province del territorio regionale, al sindaco metropolitano di Cagliari, ai sindaci dei Comuni della Sardegna, ai prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli assessori regionali, all’Autorità del Sistema portuale del Mare di Sardegna, alle compagnie marittime interessate ed agli altri soggetti interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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