Nuova ordinanza del presidente della Regione con disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria
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Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato una nuova ordinanza, la seconda del nuovo anno, contenente «ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria».
Art. 1) Sono consentiti gli spostamenti – con mezzi propri e con la prescrizione dell’utilizzo degli stessi da non più di due persone conviventi comunque munite durante l’intera fase di permanenza a bordo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree – al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione perlo svolgimento dell’attività venatoria e dell’attività di controllo della fauna selvatica nei giorni in cui si applicano le misure di cui all’art. 2, del DPCM 3 dicembre 2020, nel pieno rispetto delle norme ivi contenute nonché delle disposizioni contenute nei Decreti dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 11 del 24.08.2020 “Calendario Venatorio 2020-2021”, n.13 del 23.09.2020 “Calendario Venatorio 2020-2021. Revoca dell’autorizzazione del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella”, n. 14 del 28.09.2020 “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico”, n. 15 del 13.10.2020 “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente n. A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda”;
Art. 2) Nell’esercizio dell’attività venatoria dovranno essere osservate inoltre le seguenti misure precauzionali, anche con riferimento alla caccia minuta per quanto, di norma, non sussistano, nell’esercizio della stessa, problemi di assembramento:
A. Consultare con attenzione le norme vigenti in materia di prevenzione e divieti contenute nei DPCM e nelle Ordinanze RAS; nel caso di compagnie di caccia grossa, il relativo capo squadra è tenuto alla costante divulgazione dei contenuti prescrittivi delle stesse ed alla vigilanza sul rispetto da parte di tutti i cacciatori della medesima;
B. Evitare gli assembramenti prima, durante e dopo l’esercizio dell’attività venatoria, con particolare riguardo alle battute di caccia;
C. L’eventuale pranzo potrà essere consumato esclusivamente all’aria aperta nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, dell’igienizzazione delle
mani e del divieto assoluto di utilizzo promiscuo di stoviglie e vettovaglie;
D. Nel caso di utilizzo di locali adibiti alla macellazione per il prelievo dei campioni da sottoporre alle analisi di legge, questi dovranno garantire una sufficiente aerazione naturale per il ricambio costante dei volumi d’aria interni ed essere comunque idonei a mantenere le distanze di sicurezza di almeno 2 metri tra ciascheduna persona;
E. Durante le eventuali fasi di macellazione dei capi abbattuti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, devono essere puntualmente osservate le misure
di prevenzione contro il Covid-19 ed in particolare il divieto di assembramento, l’igienizzazione costante delle mani e l’obbligo di utilizzo della mascherina;
F. Le sedi di campagna eventualmente utilizzate come appoggio dai cacciatori devono essere dotate di gel igienizzante e di locandine informative sulle prescrizioni anticovid;
G. Nel caso di Compagnie di Caccia, il relativo caposquadra deve redigere e conservare per almeno 21 giorni un elenco nominativo di tutti i Componenti la Squadra con i rispettivi recapiti, onde poterli rintracciare tempestivamente per eventuali comunicazioni di carattere sanitario legate al covid;
Art. 3) Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno due metri e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati.
Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 10 gennaio 2021 – fino al 15 gennaio 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
Art. 6) Si manda al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione per le conseguenti attività di controllo sul territorio in ordine al rispetto ed alla corretta esecuzione della presente ordinanza.
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