5 November, 2024
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Il presidente della Regione ha firmato l’ordinanza che disciplina gli ingressi nell’Isola dalle altre regioni

Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa sera una nuova ordinanza la n° 9, contenente “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna”. In particolare, disciplina gli ingressi in Sardegna dalle altre regioni.

Art. 1)  L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n. 5/2021.

Art. 2)  I vettori e gli armatori:

  • prima dell’imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione “Sardegna Sicura”, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n.5/2021, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo 1 della presente Ordinanza;
  • vietano l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti.
  • Art. 3)  Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di ATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021.Le Società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le suddette attività di verifica.
  • Art. 4)  I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari, e trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione Generale della Protezione Civile.Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n. 5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nelle aree rurali e montane, in quelle costiere e negli ambiti non ricompresi nei centri urbani.
  • Art. 5)  I passeggeri che, in attuazione dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021, si sono sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1 della medesima Ordinanza.
  • Art. 6)  Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
  • Art. 7)  Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità dal 18 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 che avrà decorrenza dal 23 marzo 2021.

 

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