Si è conclusa con il proscioglimento del presidente Stefano Canu e dell’ASD Carbonia, l’udienza del Tribunale Federale Territoriale della FIGC svoltasi lo scorso 16 gennaio, alla presenza della Procura federale, relativa al procedimento avviato «per avere inviato al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. per la stagione sportiva 2022-2023, un organigramma recante l’indicazione del sig. Gianni Mannai quale dirigente tesserato, omettendo di verificare che la firma apposta in corrispondenza del nominativo del medesimo fosse stata effettivamente apposta dallo stesso; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica». Il rappresentante della Procura federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al presidente Stefano Canu sei mesi di inibizione ed alla società ASD Carbonia Calcio l’ammenda di 800,00 euro. Viceversa, il difensore dei deferiti, ha chiesto il proscioglimento in ordine ai fatti contestati, da un lato per la mancata prova dell’apocrifia della firma, dall’altro per l’assenza di provvedimenti del Tribunale – sezione tesseramenti, sulla presunta falsificazione dell’atto incriminato.
Il procedimento era stato originato dalla richiesta avanzata da quattro soci della ASD Carbonia Calcio (Francesco Fele, Giovanni Mannai, Antonio Guiso ed Antonio Desogus), della consegna di tutta la documentazione relativa ai Bilanci e della convocazione nei modi previsti dalla normativa in vigore dell’Assemblea Straordinaria, sia per l’esame dei Bilanci d’Esercizio citati, che per l’elezione delle cariche elettive.
«Dalla verifica delle posizioni dei quattro soci emergeva che l’unico ancora tesserato per la ASD Carbonia risultava essere Giovanni Mannai, mentre gli altri, che pure sostenevano di essere ancora soci, risultavano non più tesserati per la FIGC», si legge nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 20 gennaio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti.
«Nel corso dell’audizione di Giovanni Mannai da parte della Procura lo stesso riportava circostanze dalle quali pareva emergere l’apposizione di una firma apocrifa nell’organigramma societario datato 11 luglio 2022, sostenendo di non sapere nulla del suo tesseramento per il Carbonia Calcio in qualità di dirigente, disconoscendo la sua firma, palesemente falsa», si legge in un altro passaggio dello stesso comunicato ufficiale della L.N.D.
«L’insieme delle circostanze emerse dalle indagini, così come interpretate dalla stessa Procura, non consentono di ritenere provata la violazione contestata ai deferiti, sotto innumerevoli punti di vista – viene specificato nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 20 gennaio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti -. In primo luogo, infatti, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, non vi è alcuna prova della apocrifia della firma, non avendo la Procura disposto alcun accertamento diverso dalla audizione del Mannai e, in particolare, omettendo di disporre una perizia grafica, nonostante la disponibilità di numerosi scritti di comparazione»
«Nel caso concreto la condotta non può ritenersi comprovata, stante la totale assenza di approfondimenti sul punto – riporta ancora il Comunicato Ufficiale n. 75 del 20 gennaio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti –. La richiesta di deferimento appare altresì infondata, vista la totale assenza di provvedimenti della Procura o del Tribunale federale – sezione tesseramenti, con riferimento alla posizione del Mannai che, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ad oggi paradossalmente risulta ancora regolarmente tesserato con la Società. Da ultimo, anche a prescindere da quanto detto sopra, il fatto non risulta provato neanche dal punto di vista dell’elemento psicologico. E, infatti, numerose sono le perplessità che emergono dall’esame congiunto delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai citati Mannai e Canu. In particolare, l’acclarata “prassi” di apporre firme per conto di altri non poteva non essere conosciuta dal Mannai che, come correttamente affermato dai delegati della Procura, era sicuramente presente e tesserato nelle stagioni precedenti, nelle quali erano state presenti richieste che, pacificamente, non erano state da lui personalmente sottoscritte.»
«La correttezza mostrata dal Presidente, che in alcun modo ha cercato di allontanare da sé le responsabilità, per altro verso, non può non essere considerata da questa Corte, al fine di qualificare il comportamento come non suscettibile di integrare la violazione contestata – conclude il Comunicato Ufficiale n. 75 del 20 gennaio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti –. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale, delibera di prosciogliere il sig. Canu Stefano e la ASD Carbonia Calcio dalle accuse contestate e, per l’effetto, di non comminare alcuna sanzione.»