La Giunta regionale ha bocciato per la seconda volta l’atto aziendale adottato dalla Asl 7
La Giunta regionale ha bocciato per la seconda volta l’atto aziendale adottato dalla Asl 7, con la delibera di Giunta n° 6/13 del 24 febbraio 2023.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha rilevato che nella nuova formulazione dell’atto aziendale è inserita una SS struttura semplice denominata “parto analgesia” con sede Sirai/CTO e viene precisato, con riferimento al Dipartimento area chirurgica, che “il modello di riorganizzazione verrà concordato con l’Assessorato alla Sanità”. In considerazione del fatto che l’organizzazione e l’allocazione delle strutture è di esclusiva competenza del Direttore generale dell’azienda che esercita le sue prerogative con la redazione dell’atto aziendale che è soggetto all’esame della Giunta regionale e dalla cui valutazione può discendere la revoca del Direttore medesimo non è accoglibile una siffatta formulazione che di fatto determina l’incompletezza del documento. Tale valutazione è valida anche per la SC “Ostetricia e ginecologia” dove l’atto aziendale prevede la pianificazione dell'”eventuale trasferimento” dal PO CTO al PO SIRAI. Alla luce di quanto rappresentato l’organizzazione prospettata nell’atto aziendale appare indefinita e, pertanto, non è possibile dichiararne la conformità agli indirizzi regionali.
L’assessore della Sanità ha suggerito di rimuovere le criticità di seguito riportate:
1. non è stata prevista una SC Servizio Acquisti nonostante l’atto aziendale attribuisca alla relativa SSD importanti e complesse competenze che giustificherebbero la qualificazione della struttura come complessa. Le funzioni attribuite sono, infatti, qualitativamente e quantitativamente gravose in quanto comprendono le seguenti aree di macro attività: svolgimento gare aggregate laddove richiesto (tale competenza appare peraltro improbabile alla luce delle funzioni di ARES); espletamento delle procedure di gara per le acquisizioni di beni, servizi sanitari e non sanitari e attrezzature non compresi nella programmazione interaziendale, compresi gli acquisti in economia, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli accordi intercorsi con ARES Sardegna; competenza nella fase di verifica, stipulazione e registrazione dei contratti (tale funzione, nella cessata ASL n. 7 di Carbonia, era di competenza del Servizio Affari generali); gestione dei contratti, controllo e liquidazione delle forniture (tali funzioni, nella cessata ASL n. 7 di Carbonia, erano ripartite tra i singoli servizi utilizzatori);
2. non è stata indicata, nella declaratoria delle funzioni della SSD competente in materia di acquisti, la soglia prevista nella L.R. n. 24/2020 e nella Delib. G.R. n. 30/73 del 30.9.2022;
3. l’atto aziendale non contiene alcun riferimento alla competenza concorrente di ARES su molteplici e rilevanti tematiche dell’Area Legale e pertanto, attribuisce erroneamente le stesse alla competenza esclusiva dell’ASL n. 7 del Sulcis. In particolare andrebbero meglio definiti i limitati compiti che l’Azienda dovrebbe svolgere che possono riguardare esclusivamente il patrocinio legale e che dovrebbero essere incardinati direttamente nello staff della Direzione;
4. tra le funzioni dalla Servizio Affari Generali e Legali è compresa una funzione di “Supporto, Gestione e coordinamento delle attività amministrative delle funzioni di Staff” e di “Supporto alle Attività amministrative di competenza della funzione del Medico Competente”, non risulta tuttavia chiaro in che cosa consistono i summenzionati “coordinamento” e “supporto” né risultano conseguentemente definiti gli ambiti dei compiti e delle responsabilità sottesi a tali funzioni;
5. in modo particolare, desta perplessità che il Servizio Affari Generali, e quindi un dirigente amministrativo, debba svolgere le funzioni “amministrative” per conto di altri servizi / strutture;
6. è stata ribadita la competenza dell’Ufficio legale in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti, sanità pubblica e veterinaria;
7. la riformulazione dei compiti della SC “Qualità, Appropriatezza, Data Management e HTA” ha di fatto evidenziato come le attività in essa contenute non paiono essere di tale dimensione da richiedere l’attivazione di una struttura complessa;
8. nel macroprocesso “Gestione delle risorse umane” viene precisato, contrariamente alle indicazioni di cui alla succitata delib. G.R. n. 40/39, che la struttura è anche preposta alla gestione giuridica del personale della medicina convenzionata, non sono chiare pertanto le attività che l’Azienda intende porre in essere alla luce del fatto che tale competenza è posta in capo ad ARES.
L’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha proposto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, di dichiarare l’atto aziendale non conforme e di richiedere alla ASL n. 7 del Sulcis la definizione di un’organizzazione che tenga conto di quanto illustrato in premessa.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame ha deliberato «di richiedere all’Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis, rilevata la non conformità dell’atto aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, la definizione di un’organizzazione che tenga conto di quanto illustrato in premessa».