12 August, 2024
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La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza lancia l’allarme per la pubblicità di bevande alcoliche rivolte ai minori

Il giorno 4 agosto 2024 in un cinema di Cagliari, prima della programmazione delle 16,30 del film per bambini “Mavka e la foresta incantata” è passata la pubblicità della bevanda alcolica “Vecchio amaro del Capo”. La segnalazione arriva all’ufficio della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della regione Sardegna, Carla Puligheddu, che ringrazia per l’allarme lanciato a tutela delle persone di minore età.
La Garante, prendendo spunto dalla tempestiva segnalazione ripercorre la normativa che regola la diffusione della pubblicità delle bevande alcoliche che vede una sua prima regolamentazione con il D.M. 30 novembre 1991, n. 425. Si tratta di un brevissimo e singolare provvedimento che, nei suoi tre articoli, raccoglie, norme relative alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco (art. 1), delle bevande alcoliche (art. 2) e norme a tutela dei minori (art. 3).
Viene, successivamente, emanata la legge 30 marzo 2001, n. 125, intitolata “Legge quadro in materia di alcol e di prodotti alcolcorrelati” che vieta la diffusione di pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche all’ interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi, così come vieta la rappresentazione di minori dediti al consumo di alcol o la raffigurazione in senso positivo dell’assunzione di tali bevande.
La legge, oltre alle prescrizioni riguardanti i contenuti del messaggio pubblicitario, contiene anche alcuni divieti relativi alla sua diffusione.
Così, la pubblicità di bevande alcoliche o superalcoliche non può essere diffusa nei locali frequentati prevalentemente da minori degli anni 18; la pubblicità radiotelevisiva di tali prodotti è, inoltre, vietata nella fascia oraria dalle 16 alle 19. Sulla stampa giornaliera e periodica rivolta ai minori e nelle sale cinematografiche, in occasione di film la cui proiezione è destinata prevalentemente a minori, è vietata ogni forma di pubblicità di bevande alcoliche.

L’infrazione alle prescrizioni dell’art. 13 della L. n. 125/2001 è punita con sanzione amministrativa, che varia da cinque a venti milioni di lire (2.582,28/10.329,14 euro) e può essere raddoppiata per ogni ulteriore violazione. La norma ha anche previsto l’obbligo, entro sei mesi dall’ entrata in vigore della legge, per le emittenti radiotelevisive, le agenzia pubblicitarie e i rappresentanti della produzione di adottare un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
In relazione a tale prescrizione, i contenuti dell’ art. 22 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, che già disciplinava la pubblicità delle bevande alcoliche, sono stati integrati, in modo da farne la normativa autoregolamentare di riferimento.
La Garante Carla Puligheddu esprime preoccupazione per tale tendenza irrispettosa dei diritti di protezione e tutela dell’integrità dei minori, in evidente contrasto con l’ esigenza di privilegiare la diffusione di modelli di consumo ispirati a sobrietà e responsabilità e rivolge un appello ai gestori si sale cinematografiche affinché provvedano immediatamente alla rimozione degli spot segnalati, a tutela innanzitutto dei bambini e degli adolescenti, ma anche delle loro famiglie e li invita a preferire messaggi positivi lontani da situazioni facilmente connesse all’ abuso di bevande alcoliche.
Inoltre, la Garante ricorda che la pubblicità relativa al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche non deve rivolgersi, neppure indirettamente, alle persone di minore età. Norme previste nel Codice di autoregolamentazione TV e minori oltre che tema urgente e prioritario in recenti risoluzioni dell’Unione Europa non solo poiché i minori sono più a rischio degli adulti riguardo agli effetti nocivi dell’alcol ma anche perché in tenera età il consumo di alcool può portare a conseguenze devastanti di lunga durata.

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