18 July, 2024
HomeDifesaGuardia CostieraRitrovato un presunto ordigno bellico di fronte alla spiaggia di Portopaglietto. La Guardia Costiera raccomanda la massima cautela.

Ritrovato un presunto ordigno bellico di fronte alla spiaggia di Portopaglietto. La Guardia Costiera raccomanda la massima cautela.

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Il ritrovamento di un presunto ordigno bellico di forma cilindrica, del diametro di 40 cm e con una parte emersa di circa 25 cm, ha creato preoccupazione tra i bagnanti della frequentatissima spiaggia di Portopaglietto. La Guardia Costiera di Portoscuso ne ha accertato la presenza oggi, a seguito della segnalazione ricevuta da un subacqueo.

Il tratto di mare è stato subito interdetto, a scopo precauzionale, con l’emanazione di un’apposita ordinanza da parte del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, ad ogni attività di superficie e subacquea per un raggio di 50 metri dal punto di avvistamento del presunto ordigno.

L’area resterà off-limits fino all’intervento da parte del personale del Nucleo S.D.A.I. del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare, che effettuerà opportune verifiche per chiarire la natura dell’oggetto e, se necessario, provvederà alla sua bonifica.

Il presunto ordigno si trova su un fondale sabbioso a circa 4 metri di profondità ed è di circa 40 cm di diametro.

L’ordinanza prevede, all’art. 1, che con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, nella zona di mare circolare avente raggio di metri 50 (cinquanta), centrata nel punto di coordinate (WGS84) LAT. 39° 12.526’ N – LONG. 008° 22.430’ E, sono vietati il transito, la sosta, l’ancoraggio di qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, che non abbiano attinenza con le operazioni di bonifica, nonché la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea.

I contravventori (art. 2) all’ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, a seconda della fattispecie e saranno ritenuti responsabili per i danni alle persone e/o cose che dovessero derivare dal loro comportamento illecito.

Qualora la violazione della presente ordinanza sia commessa con l’impiego di un’unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della Nautica da Diporto.

L’art, 3 prevede che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, ex art. 59 del regolamento al codice della navigazione e la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso .

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