Nuova ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, per contrastare e prevenire la diffusione del Coronavirus
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Nuova ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, per contrastare e prevenire la diffusione del Coronavirus.
L’obbligo di restare in isolamento nei luoghi di domicilio e di denunciare alle autorità sanitarie il luogo ove si può essere, in qualunque momento, rintracciati, è retroattivo di 14 giorni. Vi sono tenuti anche tutti coloro che si sono trasferiti in Sardegna, generalmente nelle case al mare, prima dell’ordinanza di ieri 8 marzo.
È uno dei contenuti più significativi dell’ordinanza emessa poco fa dal Presidente della Regione Christian Solinas, preso atto dei numerosi trasferimenti avvenuti dalle Regioni della penisola, in alcuni casi da zone a rischio, verso i comuni costieri della Sardegna.
«Difendiamo con ogni mezzo la salute dei Sardi – dice il presidente della Regione -. Ritengo che il metodo più efficace sarebbe quello di interrompere momentaneamente ogni flusso di passeggeri verso la nostra Isola senza pregiudicare in alcun modo il traffico delle merci, e per ben due volte ho rivolto questa richiesta al Governo, che per ora ha risposto negativamente. Con il provvedimento di oggi otteniamo il risultato di poter isolare i possibili soggetti positivi nelle loro abitazioni e di effettuare su di loro tutti i controlli necessari.»
Altre prescrizioni sono imposte a tutti coloro che hanno avuto, per motivi lavorativi, contatti con i passeggeri.
Nello specifico, l’articolo 1, prevede che tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiamo fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza hanno l’obbligo:
a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l’isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attendersi alle condotte prescritte dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità;
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alla precedente ordinanza n. 4 in data 08.03.2020 secondo le modalità indicate nella sezione “NUOVO CORONAVIRUS” accessibile dalla homepage del sito istituzionale della RegioneSardegna;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione
Art. 2). AI fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 24 febbraio 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna. secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile
Art. 3). l nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e dell’Ordinanza n 4 del 08.03.2020, sono trattati dalla Regione Sardegna. ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale. utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
Art. 4). Per il personale di equipaggio di navi ed aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando. nel periodo di permanenza in Sardegna. ogni contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi. dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietaria
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi. devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. AI termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.
Art. 5), La presente ordinanza ha validità sino al 3 aprile 2020, salvo proroga esplicita
– è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
– viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri. al Ministro della Salute. ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali.
Allegato il testo integrale.
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