24 November, 2024
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Il ricorso dell’Ossese è stato rigettato dal giudice sportivo, il risultato di Ossese-Iglesias resta 0 a 1

Il ricorso presentato dall’Ossese contro l’omologazione del risultato maturato sul campo il 28 settembre scorso nella partita Ossese-Iglesias, terminata con la vittoria dell’Iglesias per 1 a 0, goal del centravanti russo Artur Sagitov, per una presunta posizione irregolare dello stesso calciatore, è stato rigettato oggi dal giudice sportivo e il risultato resta immutato.

Di seguito il comunicato ufficiale che riporta le motivazioni della decisione.

«Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28, – letto il ricorso ritualmente presentato dalla A.S.D. Polisportiva Ossese; – lette le controdeduzioni depositate dalla A.S.D. G.S. Iglesias Calcio e le ulteriori memorie fatte pervenire dalla Polisportiva Ossese; – visti gli atti ufficiali e il rapporto arbitrale; – vista la documentazione ufficiale fatta pervenire dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; rileva quanto segue: – la ricorrente, nei motivi del gravame, lamenta che nella gara a margine, terminata col risultato di 0-1, avrebbe partecipato nelle file della Società Iglesias Calcio il calciatore Sagitov Artur in posizione irregolare, in quanto lo stesso avrebbe dovuto ancora scontare una giornata di squalifica residuata dalla stagione sportiva 2023/2024; la reclamante precisava che sul C.U. n° 80 del C.R. Sardegna LND del 21.12.2023 Sagitov Artur veniva squalificato per una gara effettiva, che nel medesimo Comunicato Ufficiale veniva ufficializzata la risoluzione del contratto sportivo tra il predetto calciatore e la società C.S. Bosa, con conseguente svincolo del tesserato e che «lo stesso non veniva più tesserato in nessuna società italiana, ma invece veniva tesserato per la stagione sportiva 2024-2025 con la società Iglesias Calcio»; la Pol. Ossese aggiungeva che “dalle verifiche” risultava che il predetto avesse preso parte alla precedente gara di campionato e che pertanto non avesse scontato la giornata di squalifica; concludeva la reclamante chiedendo la sanzione della punizione sportiva della gara a carico dell’Iglesias Calcio con applicazione della stessa a proprio favore; – la G.S. Iglesias Calcio nelle proprie controdeduzioni evidenziava come il calciatore Sagitov Artur a seguito della risoluzione contrattuale col C.S. Bosa (e conseguente svincolo), si trasferiva presso federazione estera, tesserandosi per una società affiliata alla Federazione di calcio Bielorussa e che “nel documento ufficiale della FIGC” al momento del transfer veniva esplicitata la sua situazione disciplinare con evidenza del fatto che lo stesso fosse gravato da una gara di squalifica, sanzione che la Federazione Bielorussa faceva scontare nel proprio campionato, secondo le norme vigenti; la resistente al ricorso sottolineava inoltre la propria scrupolosa condotta al momento del tesseramento del calciatore nella stagione 2024/2025, essendosi assicurata, con l’acquisizione di specifica documentazione ufficiale prodotta dalla Federazione Bielorussa, e trasmessa oltre che alla società Iglesias Calcio anche alla Federazione Italiana, che fosse attestata l’espiazione della squalifica e che il Sagitov completasse il suo trasferimento disciplinare in ingresso presso la FIGC scevro da qualsiasi pendenza disciplinare; la G.S. Iglesias Calcio invocava inoltre l’irricevibilità del ricorso proposto dalla Pol. Ossese, in quanto la ricorrente non avrebbe provveduto al versamento “del bonifico” previsto dalle norme federali e concludeva in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso; – la Polisportiva Ossese faceva dunque pervenire ulteriori memorie sostenendo l’insufficienza delle prove addotte dalla G.S. Iglesias a difesa della propria posizione, evidenziando come fosse necessario avere evidenza della richiesta da parte della FIGC, al momento del suo trasferimento in Bielorussia, dell’estensione della squalifica del calciatore Sagitov nell’ambito UEFA e FIFA, del tesseramento avvenuto in Bielorussia e riscontri ufficiali dell’avvenuto recepimento della squalifica presso la predetta Federazione e della sua effettiva espiazione; quanto al rilievo sulla irricevibilità del proprio ricorso, evidenziava come fosse stato disposto l’addebito sul proprio conto societario del prescritto contributo; Preliminarmente rileva che il ricorso presentato dalla Polisportiva Ossese è ammissibile in quanto la stessa, a norma del disposto dall’art. 48, c.2 del C.G.S., ha correttamente provveduto al versamento del contributo mediante addebito sul proprio conto federale; Alla luce di quanto disposto dall’art.21 del C.G.S. e dall’art. 12 del Regolamento FIFA, questo Giudice ha ritenuto di adottare un’ordinanza istruttoria al fine di acquisire dall’Ufficio Tesseramento della FIGC copia dei certificati di trasferimento internazionale (CTI) trasmessi alla Federazione Bielorussa e copia del CTI trasmesso dalla Federazione Bielorussa alla FIGC all’atto del rientro del calciatore presso la Federazione Italiana con tesseramento in favore dell’Iglesias Calcio. C.U. N°32 pag.15 Dalla documentazione acquisita, trasmessa a mezzo pec dall’Ufficio Tesseramento, si rileva che la FIGC all’atto dell’invio del CTI alla Federazione Bielorussa esplicitava, come previsto dall’art.12 della “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Plyers”, che il calciatore Sagitov Artur (07.01.2000) fosse ancora gravato dalla sanzione di squalifica per una gara effettiva, notificando pertanto ufficialmente la sua pendenza disciplinare, che la Federazione Bielorussa avrebbe dovuto “prendere in carico”. Nel CTI di ingresso del calciatore presso la FIGC, a seguito del suo successivo rientro dalla Federazione Bielorussa, quest’ultima comunicava l’assenza di pendenze disciplinari, come del resto chiaramente evidenziato nel documento di accompagnamento trasmesso anche alla G.S. Iglesias Calcio e da quest’ultima allegato alle controdeduzioni fatte pervenire a questo Giudice e notificate alla ricorrente. Tale documento non si limita, peraltro, a certificare l’assenza di pendenze disciplinari, ma addirittura si addentra nello specifico, certificando che la “sanzione disciplinare che era stata irrogata al calciatore dalla Federazione Italiana” ed estesa alla ABFF (Federazione calcistica Bielorussa) fosse stata “completamente espiata nelle competizioni tenutesi sotto l’egida della stessa ABFF” (“The Association Belarus Football Federation (ABFF) informs you that the player’s Artur SAGITOV (DOB: 07.01.2000, FIFA ID 16CWGE6) disciplinary sanction that has been imposed on a player by Italian Football Association (FIGC) and enforced to ABFF during the transfer process (Transfer reference: 812227) was fully served in competitions held under ABFF auspices. At the moment of ITC delivering (Transfer ID: 929203) mentioned player has no any active disciplinary sanctions”). Per i motivi sopra esposti, il ricorso è infondato e va respinto. Dalle rilevanze di tutti gli atti ufficiali esaminati risulta oggettiva la circostanza per cui, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 FIFA, la sanzione di una giornata di squalifica a carico del calciatore Sagitov Artur (irrogata con C.U. n°80/2023 del C.R. Sardegna LND) sia stata estesa alle competizioni organizzate dalla Federazione di calcio Bielorussa e disputate dalla formazione della FC Smorgon e che nelle stesse sia stata peraltro scontata, come certificato da documentazione ufficiale trasmessa per competenza alla FIGC e in copia alla società G.S. Iglesias Calcio. Per tale motivo è indubitabile che il calciatore Sagitov Artur, regolarmente tesserato per la A.S.D. G.S. Iglesias Calcio a far data dal 20.09.2024, abbia regolarmente preso parte sia alla gara “Iglesias Calcio – Monastir 1983” del 22.09.2024, sia alla gara oggetto di ricorso “Polisportiva Ossese – Iglesias Calcio” del 28.09.2024. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. Polisportiva Ossese e per l’effetto di omologare la gara col risultato conseguito sul campo di 0 a 1 per l’Iglesias Calcio. Dispone l’incameramento del contributo.»

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