Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha emesso una nuova ordinanza, la n° 44 del 22 settembre 2020, contenente «Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna.
Art. 1)
Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività), deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e teli monouso, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i guanti dovranno essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. Il confezionamento e il ritiro dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto del Rapporto ISS Covid-19 n.3/2020 – rev. 2 nella versione al 31/05/2020 laddove tecnicamente attuabile. La ditta che effettua la raccolta è tenuta ad essere a conoscenza della procedura di raccolta dei rifiuti così come descritta nel citato Rapporto ISS Covid-19 n. 3/2020; la ditta e il Comune di riferimento, per quanto di rispettiva competenza, dovranno dare comunicazione agli utenti delle modalità di raccolta. Per evitare la permanenza dei rifiuti per tempi troppo lunghi nelle abitazioni, soprattutto nei territori dove potrebbe essere elevato il numero di soggetti positivi, la frequenza di ritiro dovrebbe essere opportunamente dimensionata.
Art. 2)
Nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con riferimento all’art. 5 dell’OCDPC 630/2020, la competente autorità sanitaria comunica tempestivamente ai Comuni competenti i nomi e gli indirizzi dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria al fine di consentire l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati confezionati come riportato nell’articolo 1 del presente provvedimento.
Art. 3)
Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
Art. 4)
L’Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008. Inoltre, l’Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire lo stazionamento dei mezzi in configurazione di trasporto per un termine superiore a quello previsto dall’art. 193, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006.
Art. 5)
L’Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono autorizzare, in deroga agli art. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e alle procedure di cui al titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, l’incremento della capacità annua di stoccaggio nonché di quella istantanea degli impianti che svolgono le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza ed entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis. L’incremento di dette capacità di stoccaggio deve essere preceduta da una Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 da indirizzare all’Amministrazione provinciale competente per territorio o alla Città metropolitana di Cagliari, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai Vigili del fuoco; la stessa sarà accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto delle seguenti condizioni: – il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26- bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132; – la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi; – il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; – la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti; – l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
Art. 6)
I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente trattati presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il gestore del medesimo termovalorizzatore e il Comune conferitore o l’eventuale impianto di prima destinazione a servizio del bacino territoriale di appartenenza. Nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termovalorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti TMB (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico-meccanico), che comunque non prevedano alcun tipo di operazione manuale su tali rifiuti o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica. Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell’impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone dedicate della discarica; c) copertura giornaliera con idoneo materiale in grado di evitare dispersioni e di contenere le infiltrazioni di acqua meteorica.
Art. 7)
La presente ordinanza: – ha validità sino al 15 ottobre 2020, salvo proroga esplicita; – è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti; – viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020). Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.