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Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato oggi l’ordinanza sul «Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».
Art. 1) Il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento delle componenti e strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi citati in premessa e assicurare la più efficace attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità.
Art. 2) Per le attività intraprese dal Presidente della Regione Sardegna in qualità di soggetto attuatore ai sensi del comma 1, art. 1 dell’OCDPC 630/2020 e per quelle di cui alle ordinanze ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge n. 833/1978, in materia di igiene e sanità pubblica, il Direttore generale della protezione civile è altresì delegato: • al coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività poste in essere dalla sanità per fronteggiare l’emergenza in corso; • alla gestione delle risorse appositamente stanziate per l’emergenza in questione e funzionali alle attività di protezione civile; • alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell’emergenza in attuazione del combinato disposto di cui a l’OCDPC 630/2020, il DCDPC 627/2020 e l’OCDPC 639/2020 art. 3.
Art. 3) Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR) e ne stabilisce l’ordine del giorno per assicurare il coordinamento degli interventi nei settori della protezione civile e della sanità.
Art. 4) Il Direttore generale della protezione civile, per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, si avvale del personale dipendente dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, degli Istituti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, delle società in house controllate dalla Regione, compreso il personale individuato per la gestione di altre emergenze, per prestare servizio per la Direzione generale della protezione civile, anche nella modalità di lavoro agile e per il tempo indicato nel provvedimento di avvalimento e nei limiti massimi di durata dello stato di emergenza regionale.
Art. 5) Al personale di cui all’articolo 4, compreso quello appartenente ad altre Direzioni generali, coinvolto nelle attività di protezione civile per la gestione dell’emergenza in rassegna, è riconosciuto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese e secondo le modalità previste all’art. 13 della legge regionale 23.12.2015, n. 35.
Art. 6) Al fine di garantire la piena gestione e prosecuzione della emergenza e della fase post emergenziale, al personale di cui agli articoli 4 e 5, impegnato in turni di lavoro presso le sale operative o le strutture appositamente istituite per la gestione dell’emergenza in argomento, si applica l’art. 3 c. 1 dell’“Accordo per i dipendenti della protezione civile” siglato dal CORAN in data 9 giugno 2016, l’attività prestata da ciascun dipendente nell’ambito dei turni non può superare 15 giornate in un mese.
Art. 7) Il personale di cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza, impegnato nell’ambito del servizio di protezione civile di cui all’art. 26, comma 1, lett. d) del CCRL del 15.05.01 vigente e in deroga al limite stabilito dall’art. 36 dello stesso CCRL non potrà comunque superare 15 giornate al mese.
Art. 8) In esecuzione della presente ordinanza, il Direttore generale della protezione civile, provvederà nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente, anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.