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La questione dei rimborsi delle spese di viaggio corrisposti ad alcuni assessori della Giunta comunale di Carbonia guidata da Paola Massidda continua ad essere motivo di scontro politico tra maggioranza e minoranza del Consiglio comunale.
Il dirigente del I Servizio del comune di Carbonia, ieri ha risposto alla richiesta di chiarimenti presentata da otto consiglieri di minoranza (Michele Stivaletta, Massimo Usai, Fabio Usai, Federico Fantinel, Ivonne Fraternale, Ugo Piano, Giuseppe Casti e Pietro Morittu), circa la correttezza delle corresponsioni, facendo esplicito riferimento ai recenti pronunciamenti della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dello scorso dicembre 2016 e delle successive conferme delle Sezioni regionali di Controllo della medesima Corte di Conti (tra i quali Lombardia e Puglia).
E la risposta conferma la fondatezza delle contestazioni fatte dai consiglieri di minoranza.
«La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 84 comma 3 del decreto legislativo 267/2000, secondo il quale “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate – scrive il dirigente del I Servizio -. Si tratta di una norma in vigore da oltre sedici anni e mai modificata.»
Dopo aver riportato l’interpretazione meno restrittiva della norma fatta nel corso degli anni, anche sulla base di successivi pareri del ministero dell’Interno, il dirigente del I Servizio sottolinea che «l’unico elemento di novità in questi sedici anni, venne introdotto da modifiche normative relative al calcolo dei criteri del rimborso, che l’articolo 77 bis, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, convertito com modificazioni dalla legge n. 133/2008, impose in base al costo di un quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso. Questo diede vita ad una nutrita serie di interventi giurisprudenziali, che ripresero vigore a seguito dell’innovazione introdotta dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010 che, disapplicando l’articolo 8 della legge n. 417/1988, eliminò la possibilità di rimborsare al personale pubblico la spesa per l’utilizzo del mezzo proprio sulla base del costo di un quinto del prezzo della benzina».
Dopo altri pronunciamenti della Corte dei Conti, Il dirigente del I Servizio sottolinea che i giudici romani danno un’interpretazione estremamente restrittiva del concetto di rimborso delle spese di viaggio sulla base del quinto del prezzo di un litro di benzina verde per chilometro (e qui sta la novità). «Sostengono, infatti, che sia tale solo quando “quella presenza sia qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato, che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa”. E rafforzando il concetto, precisano che “è da escludersi pertanto la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio rimesse discrezionalmente alla valutazione soggettiva dell’amministratore locale”, come “ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza”. Quando non vi sono riunioni, sostengono i giudici, “tali costi (di viaggio) devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione”. Quando vi sono riunioni o obblighi giuridicamente vincolanti di presenza, però, per i rimborsi dei viaggi può esserci “l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco all’uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero quando l’orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato… L’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi necessitato soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento delle funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione”. In tali casi è possibile e lecito il rimborso di un quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso».
«La distinzione tra le diverse tipologie di presenza dell’Amministratore nell’esercizio del proprio mandato, appare decisamente innovativo rispetto all’interpretazione corrente, dato che in sedici anni non era stato oggetto di controversie o pronunce di questo genere. Successivamente a tale parere della Sezione Autonomie (esattamente il 18 gennaio 2017) sorse più di un dubbio in alcuni Comuni e questo provocò dapprima l’intervento della Corte dei Conti, sezione Lombardia, poi sezione Puglia. In entrambi i casi si espressero nel modo più severo, escludendo la possibilità di ottenere un rimborso al di fuori dei casi necessitati da riunioni degli organi collegiali dei quali fa parte l’Amministratore.
Ancora più rigida è stata la presa di posizione della Corte dei Conti della Toscana, che con la deliberazione n. 127/2017/PAR del 19 aprile 2017, esclude qualunque possibilità di interventi regolamentari e/o classificatori delle diverse fattispecie da parte dei Comuni. La quale precisa inoltre che “non possono dar luogo a rimborso” i casi di presenza in ufficio per ricevere il pubblico, per incontri istituzionali, incontri con responsabili dei servizi e neppure per partecipare a riunioni delle commissioni consiliari, quantunque formalmente convocati.
Alla luce di questi interventi giurisprudenziali, aventi carattere innovativo, come si è visto, pertanto l’Ufficio competente – conclude il dirigente del I Servizio – si atterrà alla interpretazione fornita dalla Corte dei Conti nei pareri citati.»
Sulla risposta del dirigente del I Servizio alla richiesta di chiarimenti fatta dai consiglieri di minoranza, interviene Fabio Usai, capogruppo del Partito dei Sardi.
«Il sindaco di Carbonia – attacca Fabio Usai – non ha proceduto ad inoltrare un formale quesito alla Corte dei Conti (parere che se fosse stato chiesto avrebbe presumibilmente confermato la corresponsione ingiusta di buona parte dei rimborsi viaggi). Ma c’è un secondo aspetto prettamente politico – aggiunge Fabio Usai – perché in questa vicenda non riscontriamo la tanto sbandierata trasparenza, il rigore morale, il buono e oculato utilizzo delle risorse pubbliche. Perché? Perché non si prendono i dovuti provvedimenti politici nei confronti di un assessore che, nonostante stia ridicolizzando il Movimento 5 Stelle, ha suscitato giudizi fortemente negativi dell’opinione pubblica? Perché si cerca di difendere l’indifendibile? Sarebbe curioso sapere cosa pensano l’on. Di Maio e l’on. Di Battista di questi comportamenti ambigui. Sarà una domanda che porremo anche a loro, per sapere se il maggior movimento politico che rappresenta il cambiamento è in grado di esercitare ed applicare lo stesso rigore e la stessa morale anche su se stesso – conclude Fabio Usai -. Se così non fosse, la colpa e la vergogna non si limiterebbero a ricadere soltanto su esponenti politici locali.»