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Anche il sindaco di Buggerru, Laura Cappelli, ha firmato l’ordinanza che prevede l’apertura delle attività inerenti servizi alla persona e di esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie.
A condizione che:
1) i dati ufficiali rendano noto che l’andamento della curva di diffusione del virus nel territorio del comune di Buggerru risulti con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,5;
2) vengano rispettate le prescrizioni contenute negli artt. 23 e 24 dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 20 del 02 maggio 2020;
3) venga rispettato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
4) vengano rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio ufficiali specifici per l’attività;
A FAR DATA DAL 11 MAGGIO 2020
L’apertura delle attività inerenti i servizi alla persona nonché gli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, in armonia nel rispetto delle prescrizioni indicate negli artt. 23 e 24 dell’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 del presidente della Regione Autonoma della Sardegna e in particolare:
PER LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA:
– L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;
– Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
– Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari.
Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
– Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti.
Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba;
– Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati.
ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, GIOIELLERIE, PROFUMERIE
– l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita;
– obbligo dell’utilizzo di D.P.I. (guanti e mascherine) sia per gli esercenti che per gli acquirenti;
– obbligo di arieggiare gli ambienti tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura;
– obbligo di sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti;
– obbligo di messa a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, di idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.