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Il candidato del Movimento 5 Stelle alle suppletive del 20 gennaio per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, Luca Caschili, è stato escluso dalla corsa elettorale per un errore formale nella presentazione del simbolo del Movimento. L’assessore dell’Urbanistica del comune di Carbonia, ingegnere, 46 anni, rischia di non partecipare alle suppletive del 20 gennaio per un errore nella presentazione dei documenti da allegare alla richiesta di candidatura. Il Movimento 5 Stelle ha omesso di consegnare il contrassegno, ovvero lo stemma stesso del movimento nella forma richiesta dalla normativa.
I legali del Movimento 5 Stelle hanno presentato immediato ricorso, entro i tempi stabiliti, con il quale sostiene che la candidatura di Luca Caschili deve essere riammessa e il Movimento 5 Stelle deve poter partecipare alle elezioni suppletive del collegio della Camera di Cagliari, fissate per il prossimo 20 gennaio. Lo chiede il ricorso presentato stamattina dai delegati di Caschili (il candidato alla presidenza della Regione Francesco Desogus ed il consigliere comunale di Cagliari Pino Calledda) e che ora verrà esaminato dall’Ufficio Centrale Nazionale costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, la quale avrà 48 ore di tempo per esprimere la sua valutazione.
Il ricorso del Movimento 5 Stelle si basa su tre punti.
«Non è vero, intanto, che il Movimento 5 Stelle non ha depositato il suo contrassegno, così come contestato dall’Ufficio elettorale. Essendo elezioni suppletive, il contrassegno del Movimento 5 Stelle è infatti da ritenersi già depositato lo scorso febbraio, in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo. In ogni caso, in materia elettorale vige il cosiddetto favor partecipationis, secondo cui le candidature possono essere escluse solo davanti a chiare ed evidenti irregolarità. A tal proposito, recenti sentenze hanno dimostrato come sia inoltre possibile una “eventuale ammissione di nuovi documenti”, cosa che è avvenuta in maniera tempestiva.»
Nel ricorso si sostiene che «emerge con evidenza l’erroneità dell’iter logico su cui si basa il provvedimento impugnato, dato che esso fonda sull’erroneo presupposto che nelle elezioni suppletive sia mancato un previo deposito del contrassegno al Ministero. Tale deposito non manca affatto: è quello già effettuato nella fase preparatoria dell’elezione originaria».
Per i legali del Movimento infatti «le elezioni suppletive non costituiscono una elezione autonoma, ma una semplice appendice alle elezioni politiche generali». «Allo stesso modo non è previsto il deposito del contrassegno in tre copie perché tale operazione è già stata effettuata per le elezioni politiche generali e il contrassegno è già depositato al Viminale. La dichiarazione di presentazione della candidatura – regolarmente e tempestivamente presentata – conteneva al suo interno, oltre ad una accurata descrizione del contrassegno, una copia dello stesso del diametro di cm. 3».
I legali del Movimento si appellano però anche al cosiddetto favor partecipationis che riguarda la materia elettorale, «alla luce del quale l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto».
È proprio una recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, del 16 maggio 2016, n. 1987) – sostiene il M5Sn – ad affermare che «in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale» e «a fronte di tale scarsa chiarezza del quadro normativo, deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale – in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti».
Secondo il ricorso «Non esiste una norma che commini una nullità se non viene depositata una copia del contrassegno (e, meno che mai, tre copie a colori)», ma vi è una norma, denominata “eventuale ammissione di nuovi documenti”, disciplinata dal capitolo 4.5 delle Istruzioni del Ministero dell’Interno, in sintonia con quanto disposto dall’articolo 22 del D.P.R. 361/1057. Tale norma prevede espressamente che «i delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e dall’Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla candidatura. Gli uffici predetti si riuniscono nuovamente alle ore 12 del giorno successivo … per sentire eventualmente i delegati dei candidati contestati o modificati e per ammettere nuovi documenti ed apportare correzioni formali. Dopo di che l’Ufficio emana le proprie decisioni».
Secondo il Movimento 5 Stelle, «è esattamente ciò che è avvenuto nel caso della candidatura di Caschili: i contrassegni sono stati infatti depositati la mattina di martedì scorso, a poche ore dunque dalla chiusura dei termini della presentazione della candidatura».