Testo del proponente.
Art. 1
Principi
1. La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente perché ogni nucleo familiare e persona singola nel territorio isolano superino la condizione di povertà e possano perciò disporre di un reddito di cittadinanza in termini sufficienti a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.
2. La Regione considera il reddito di cittadinanza quale elemento costitutivo dei diritti sociali fondamentali ed inderogabili dei cittadini.
3. Il reddito di cittadinanza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali fondamentali da garantire su tutto il territorio regionale nell’ambito delle politiche di inclusione e coesione sociale dell’Unione europea, e come tale è da affermare in proprio in Sardegna e da rivendicare presso ogni altro potere statale e comunitario.
Art. 2
Destinatari e contenuto
1. Il reddito di cittadinanza è assicurato, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inclusione e di empowerment sociale, ai residenti da almeno ventiquattro mesi nella Regione, e con decorso immediato per gli emigrati di ritorno che si ritrovino nelle condizioni di cui all’articolo 3.
2. Il reddito di cittadinanza è commisurato nel minimo all’importo di euro 600 al mese per nucleo familiare di due o più componenti e di euro 250 al mese per singolo componente, ed è assicurato nei seguenti modi:
a) erogazione monetaria diretta in favore del nucleo o della persona per i bisogni essenziali della vita, qualora la condizione personale sia tale da escludere l’applicazione di un adeguato percorso lavorativo, formativo e/o scolastico;
b) nel corrispettivo per un’attività lavorativa da svolgere presso ed in favore della comunità locale secondo programmi di intervento programmati dai servizi sociali comunali e dai Centri servizi per il lavoro (CSL) ed attinenti ai lavori di pubblica utilità;
c) nel sostegno ad un percorso mirato di inserimento formativo e/o scolastico.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), all’equivalente monetario in conto dalla prestazione lavorativa così come definita dal presente comma è da aggiungere il costo relativo delle prestazioni assicurative e previdenziali.
Art. 3
Soggetti aventi diritto
1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza i nuclei familiari, le coppie di fatto in cui ci sia una convivenza da almeno sei mesi o le persone singole, che ne facciano richiesta al comune di residenza e che abbiano un reddito complessivo netto stimato inferiore ad euro 1.000 al mese per nucleo familiare e di euro 600 al mese per singolo.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con direttive, le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando le modalità di utilizzo dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini della individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili. Nelle direttive è anche definita una soglia minima di povertà determinata dal reddito ISEE e sono normate le integrazioni in base a questa soglia.
3. Ai fini della presente legge non costituisce reddito familiare riferibile a persone diverse dal titolare, ogni forma di assegno o di servizio pubblico riconosciuto alle persone non autosufficienti.
Art. 4
Doveri dei beneficiari
1. I beneficiari del reddito minimo di cittadinanza hanno l’obbligo di:
a) partecipare alle attività di formazione professionale o di empowerment socio-culturale programmati da CSL e servizi sociali comunali;
b) se minori frequentare, fino al compimento dei 18 anni, la scuola e conseguire buoni risultati;
c) non rifiutare più di due offerte lavorative proposte da CSL e servizi sociali comunali.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 determina la sospensione per sei mesi dell’erogazione del reddito.
Art. 5
Raccordo con le politiche attive del lavoro e iniziative di moralità pubblica e percorsi di empowerment socio-culturale
1. I titolari del diritto al reddito di cittadinanza, ai sensi dalla presente legge, hanno preferenza, a parità di altre condizioni, nell’accesso ai benefici delle leggi regionali in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale finalizzata. L’esercizio di tale diritto è opportunamente sostenuto ed agevolato dalla Regione e dagli enti locali anche con specifiche misure informative, formative e di animazione economica.
2. Per il concreto perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia annualmente, con specifica norma nella legge di bilancio, e ad adeguare e specificare le direttive di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e specifica, con appositi indirizzi applicativi, ogni altra normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro da realizzare in sede locale, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione – legge finanziaria 1988) e successive modifiche ed integrazioni. Dette specificazioni costituiscono parte integrante delle direttive applicative della presente legge.
3. L’azione amministrativa della Regione è orientata nel suo complesso a favorire misure di moralità pubblica anche attraverso il più adeguato inserimento sociale dei soggetti economicamente svantaggiati, dei soggetti a rischio di emarginazione sociale e dei soggetti diversamente abili in attività di lavoro, di servizio e di sostegno scolastico, accordando perciò a tali soggetti priorità nei diversi ambiti di competenza.
4. La Regione finanzia, con apposite deliberazioni della Giunta regionale, i comuni per la realizzazione percorsi di empowerment sociale e culturale.
Art. 6
Raccordo con le misure comunitarie
1. Attraverso i necessari interventi sono previste misure idonee al conseguimento degli obiettivi della presente legge, avuto riguardo agli indirizzi comunitari in materia di coesione e di contrasto all’esclusione sociale, tramite l’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito del sessennio di programmazione comunitaria in corso.
2. Tali misure, predisposte secondo criteri di coerenza, convergenza e misurabilità integrano, anche finanziariamente, le azioni disposte dalla legislazione nazionale e regionale per le finalità indicate dall’articolo 2. L’Amministrazione regionale predispone, partecipa o promuove interventi, a qualunque titolo finanziati dall’Unione europea, per le predette finalità.
Art. 7
Funzioni dei comuni
1. La gestione delle erogazioni relative al reddito di cittadinanza è assicurata dai comuni della Sardegna.
2. L’organizzazione e la gestione degli interventi è contenuta in apposito programma comunale che prevede le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e l’accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la possibile integrazione con altri interventi e servizi. Il programma comunale opera per il miglior coordinamento degli interventi tenendo conto di analoghi ed integrativi interventi che possano aversi nel territorio in relazione alle competenze ed ai mezzi disponibili in capo agli enti sovracomunali, alle ASL, ai centri dei servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e ad ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge.
3. I servizi sociali comunali hanno l’obbligo di progettare gli interventi, e di monitorare gli stessi, insieme ai CSL.
4. Ogni comune riceve e seleziona le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente, definisce l’ordine delle priorità con criterio oggettivo derivante dall’accertato maggior tasso di bisogno, provvede all’erogazione dei fondi assegnati in conto delle diverse finalità di cui all’articolo 2 ed effettua i controlli sulle prestazioni erogate.
5. Il comune si assicura, attraverso protocolli d’intesa stipulati con le forze dell’ordine, dell’effettiva corrispondenza tra redditi dichiarati e stile di vita dei richiedenti.
Art. 8
Istanza del cittadino. Gratuità
1. I cittadini aventi diritto presentano al comune di residenza la richiesta di usufruire del reddito di cittadinanza allegando le dichiarazioni e l’indicazione della relativa documentazione specificate nelle direttive di attuazione di cui all’articolo 3 in relazione agli indicatori di cui allo stesso articolo.
2. La procedura è senza oneri per il cittadino avente diritto ed è perciò cura dell’amministrazione pubblica acquisire direttamente o, comunque, garantire la copertura dei costi eventuali di tutti i certificati relativi al corredo della pratica.
Art. 9
Erogazione degli interventi
1. Il comune, sulla base delle istanze ricevute, seleziona gli aventi diritto e propone, per ciascuno di essi, l’intervento complessivo, prevedendo, oltre il ricorso alla diretta erogazione monetaria quando ciò risulti indispensabile, le misure idonee a perseguire le finalità di cui all’articolo 2, concordando gli opportuni interventi di altri enti istituzionali competenti, costruendo piani di empowerment sociale individualizzati per i componenti di ogni nucleo familiare.
2. Possono, in particolare, essere previste le seguenti misure:
a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) sostegno personalizzato per l’emersione dal lavoro irregolare;
c) avvio all’autoimpiego attraverso l’utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
d) accesso compensativo ai servizi sociali e socio-sanitari;
e) sostegno al percorso scolastico e formativo in ogni ordine e grado;
f) sostegno alla scolarità nella fascia dell’obbligo;
g) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
h) sostegno alle spese di affitto;
i) sostegno al percorso scolastico e formativo in ogni fascia d’età;
j) sostegno a percorsi culturali e sociali;
k) percorsi di educazione al bilancio familiare;
l) sostegno a percorsi di accesso alla cultura;
m) sostegno di percorsi di educazione alla lettura;
n) percorsi di educazione al consumo locale;
o) tutto ciò che possa garantire un incremento degli interessi e dell’emancipazione di ogni singolo individuo.
3. Le risorse erogate non sono utilizzate per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo.
Art. 10
Risorse
1. In sede di legge finanziaria e di bilancio la Regione stanzia e adegua, ogni anno, l’ammontare complessivo delle risorse da destinare alle finalità della presente legge in ragione del fabbisogno che emerge nel contesto sociale della Sardegna.
2. Le risorse disponibili sono immediatamente attribuite ai comuni in ragione e proporzionalmente al fabbisogno concretamente rappresentato.
3. Al fine dell’accertamento del fabbisogno, in sede di prima applicazione, i comuni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, selezionano le domande e comunicano alla Regione il numero e l’ammontare complessivo delle erogazioni richieste e ritenute ammissibili.
4. Per gli anni successivi, entro il 30 maggio di ogni anno, i comuni presentano alla Regione, oltre al prospetto aggiornato delle richieste in atto, un rendiconto dettagliato dell’utilizzo delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione e l’esito dell’intervento.
Art. 11
Monitoraggio, valutazione e verifica
1. Alla Regione, sulla base delle relazioni annuali dei comuni e di verifiche anche a campione, competono il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 12
Fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza
1. Ai fini del completo realizzo delle finalità della presente legge è istituito un apposito Fondo regionale per il reddito minimo di cittadinanza destinato a raccogliere, oltre ai diretti interventi finanziari che la Regione definisce, anno per anno, nel proprio bilancio, anche le ulteriori devoluzioni a tal fine stabilite da altri soggetti pubblici e privati.
2. Analogamente, in sede locale, è specificata, curata e tenuta la gestione di analogo fondo comunale costituito dalla quota parte di devoluzione regionale e dagli incrementi che autonomamente stabiliscono altri soggetti pubblici e privati, a partire dal medesimo ente locale.
Art. 13
Iniziativa di partecipazione solidale
1. La Regione agevola, nell’ambito dei propri programmi ordinari di intervento in materia promozionale delle attività culturali e sociali, le iniziative rivolte alla raccolta di risorse private che valgano ad integrare il fondo regionale di solidarietà sociale di cui all’articolo 11.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede attraverso lo stanziamento nel bilancio della Regione dalla somma di euro 400.000.000 annui a partire dall’esercizio finanziario 2014, da iscrivere in apposita UPB della Presidenza della Regione, comprensiva sia degli apporti diretti di risorse proprie della Regione, sia dei proventi statali e comunitari in materia.
2. Ogni anno, in sede di bilancio previsionale, detto stanziamento è adeguato in aumento od in diminuzione, in ragione del concreto fabbisogno rappresentato dal progressivo soddisfacimento del diritto riconosciuto ai soggetti destinatari.