5 November, 2024
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Il sindaco di Villamassargia, Debora Porrà, ha firmato questa sera una nuova ordinanza per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio comunale, l’ordinanza dispone le seguenti misure:

1. Fruizione di parchi e giardini. In esecuzione di quanto disposto dalla citata ordinanza regionale n. 20 del 2/05/2020 che consente l’acceso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, è autorizzato l’accesso, esclusivamente nelle seguenti aree verdi pubbliche:

giardini di Via dello Sport ubicati presso la Piazza Terraseo;

giardini Luisa Orrù ubicati presso la Piazza Nenni;

Area Pineta in località “Le Aie”;

Area sgambamento cani in via degli Ulivi.

Si specifica che l’accesso a tali aree è condizionato all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) come da ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20/2020.

È vietata la fruizione dei giochi e degli attrezzi, collocati nelle suddette aree verdi.

Si specifica che è sempre consentito svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta (a titolo esemplificativo campagne, percorsi naturalistici, Compendio minerario forestale di Orbai), limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

2. Cimitero comunale. Il cimitero comunale è aperto secondo i seguenti orari:

martedì, giovedì, dalle 8.00 alle 12.00

mercoledì, sabato dalle 16.30 alle 19.00

Sono prescritti: l’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il divieto di assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Mercato settimanale. Prosegue la sospensione del mercato settimanale del mercoledì nella via Di Vittorio (commercio ambulante in sede fissa).

4. Tutte le attività commerciali aperte. Possono osservare un orario di lavoro flessibile, dal lunedì alla domenica, secondo le loro esigenze in modo da garantire la migliore organizzazione del lavoro.

5. Riapertura attività 11 e 18 maggio 2020.

A condizione che:

• l’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 del presidente della Regione Sardegna non venga modificata, revocata o annullata e, pertanto, continui a mantenere la sua efficacia;

• il parametro dell’indice di trasmissibilità Rt sia comunicato giornalmente dall’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità pubblica e che sia per il comune di Villamassargia uguale o inferiore a 0,5, ai sensi degli articoli 23 e 24 dell’ordinanza n. 20/2020 del presidente della Regione Sardegna che prevedono la possibilità di riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie disponendo che: «Con decorrenza 11 maggio 2020-salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt uguale o inferiore a 0,5 – il sindaco con propria ordinanza potrà consentire la riapertura…ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell’indice di trasmissibilità Rt rilevato per ciascun comune della Sardegna”.

Qualora il numero Rt dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, la presente ordinanza, nella parte di cui al presente punto, verrà immediatamente revocata, informandone la Regione ed il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS territorialmente competente.

È pertanto consentita la riapertura delle seguenti attività inerenti i servizi alla persona:

a) dal 11 maggio 2020 i saloni di parrucchieri e dal 18 maggio 2020 gli altri servizi alla persona (a titolo di esempio estetisti e onicotecnici), nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. l’acceso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento (telefonico o online) e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;

2. le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

3. dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari (liquidi o spray reperibili sul mercato). Per la protezione dei clienti, dovranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso. Dovrà essere predisposto un apposito quaderno nel quale verranno annotati gli interventi di sanificazione;

4. i clienti per poter accedere alla struttura hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti nuovi monouso o adeguatamente sanificati;

5. gli operatori hanno l’obbligo di indossare DPI appropriati in funzione dell’attività svolta. Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o la zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il taglio o la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

6. dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;

7. ogni operatore potrà avere fino a 2 clienti esclusivamente se uno è in fase di attesa tecnica, in funzione delle dimensioni del locale, in modo che siano sempre garantite le distanze;

b) Esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare:

1. l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone.

2. Gli operatori e i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di accedere con adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e preferibilmente di guanti (o sanificazione mani), ai sensi dell’art. 24 dell’ordinanza n.20 del 02.05.2020.

3. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura.

4. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.

Per entrambe le categorie di attività su menzionate:

– dovranno essere utilizzati per la sanificazione giornaliera dei locali comuni (come spogliatoi e servizi igienici) e delle superfici: acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);

– sarà cura dell’esercente limitare l’accesso alle attività delle persone provenienti da Comuni di provenienza abbiano un indice di trasmissibilità Rt superiore a 0,5;

– ogni attività dovrà individuare un percorso di entrata e uscita dal locale in modo che vengano evitate occasioni di contatto tra i clienti;

– i titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

Il contenuto della presente ordinanza ha validità a far data dall’11 maggio 2020 e fino al 24 maggio 2020.

Qualora si ravvisassero ripetuti e reiterati comportamenti che siano in contrasto con le misure previste nella presente ordinanza per il contenimento e diffusione del virus Covid-19 la sottoscritta si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l’ordinanza stessa ed eventualmente provvedere all’adozione di diverse e ulteriori misure più restrittive in armonia con le disposizioni governative.