Come preannunciato nell’intervista pubblicata, il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, stamane ha firmato l’ordinanza n° 60 contenente misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito il testo integrale.
ORDINA
1. L’utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all’aperto dalle ore 18.00 e fino alle ore 5.00, con decorrenza immediata e fino al giorno 8 dicembre 2021;
2. Il rispetto delle seguenti disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021:
– è obbligatorio il possesso della certificazione verde (o green pass) e l’utilizzo di mascherine nelle palestre in tutti i casi in cui non si svolga attività fisica;
– è obbligatorio il possesso di green pass e l’utilizzo di mascherine nei luoghi in cui sono svolte attività ricreative e servizi di cura alla persona (parruccherie e centri estetici);
– è obbligatorio rispettare tutte le misure previste dai protocolli anti Covid-19 nelle scuole e nelle mense, con obbligo della sanificazione degli ambienti, qualora necessario;
– è obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d’aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita. E’ obbligatorio che lo stesso cartello riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti;
– è consentito a tutti i clienti il consumo di prodotti al banco o all’aperto nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande; è invece consentito il servizio e il consumo al tavolo al chiuso solo ai clienti dotati di una certificazione verde (green pass) valida o a quelli che ne siano esenti. E’ obbligatorio che l’esercente, anche attraverso un proprio dipendente, verifichi il possesso della certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo all’interno del locale, al chiuso, ovvero in un’area chiusa di pertinenza del locale stesso; i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19;
– è obbligatorio assicurare almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi in tutte le aree interne ed esterne a disposizione del pubblico esercizio (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale);
– è obbligatorio che le prescrizioni siano rispettate anche negli spazi all’aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;
– non sono consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all’esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
– i clienti devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie in ogni occasione tranne nei momenti del consumo di cibi e bevande;
– negli esercizi che svolgono servizio al banco è consentito l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta in modo tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 (un) metro di separazione tra loro;
– è obbligatorio che il personale in servizio a contatto con i clienti utilizzi la mascherina e assicuri una frequente igiene delle mani;
– è obbligatorio al termine di ogni servizio al tavolo assicurare la pulizia e la disinfezione delle superfici;
– è obbligatorio per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni; il suddetto obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza potrà fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze;
– è obbligatorio utilizzare menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l’uso.
AVVISA CHE
In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74. Inoltre, a carico del legale rappresentante dell’attività, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:
– per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell’attività per 5 giorni;
– per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell’attività per dieci giorni;
– per la terza violazione si dispone la chiusura dell’attività per quindici giorni;
– dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per trenta giorni.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio e ne è data pubblicità e massima diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata a:
– Prefettura – Polizia di Stato – Carabinieri – Guardia di Finanza – ATS Sardegna Carbonia, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Istituti Scolastici – Corpo di Polizia Locale, SEDE – Settore Attività Produttive – Pubblica Istruzione – Ufficio Sport
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
Il Sindaco Pietro Morittu