Le Federazioni provinciali del Sulcis Iglesiente di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti AIAS per il 26 aprile.
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Le Federazioni provinciali del Sulcis Iglesiente di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti AIAS per il 26 aprile.
«Le Federazioni provinciali del Sulcis Iglesiente di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL prendono atto della conclusione con esito negativo del tentativo di conciliazione da esse intrapreso, ratificato con nota della Prefettura di Cagliari prot. n° 0107567/2018 per la mancata partecipazione dell’azienda al tentativo di raffreddamento, argomentato con pretese temerarie, respinte dalle stesse Istituzioni preposte alla mediazione – si legge in una nota inviata all’AIS di Cagliari, al prefetto Romilda Tafuri, Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e, per conoscenza, All’ATS Sardegna, alla ASSL di Carbonia e all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu -. Da tale data considerano ulteriormente rafforzate le ragioni che avevano portato alla proclamazione dello stato di agitazione. Ciò a causa: 1. dell’ulteriore aggravarsi dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, arrivata in molti casi a 9/10 mensilità arretrate; 2. della “sospensione immediata di qualsiasi attività e/o atto relativo alla società Sas Domos” ” imposta il 26 marzo 2019 dal Presidente della Giunta regionale all’Azienda per la Tutela della Salute; 3. del mantenimento da parte dell’AIAS, dopo i licenziamenti di numerosi dirigenti sindacali e nonostante le sentenze dei Tribunali ad essa avverse, di condotte orientate a reprimere la libertà di partecipazione sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori (vedi nota AIAS 5057 dell’11 aprile 2019); 4. dell’assunzione da parte dell’AIAS di una posizione di asserita esenzione dalle tipiche responsabilità dell’impresa nei confronti delle obbligazioni fondamentali verso le lavoratrici ed i lavoratori, praticata non solo producendo insopportabili ritardi nel pagamento delle retribuzioni ma anche teorizzando una millantata esenzione dal cosiddetto rischio d’impresa in ragione del proprio status associativo, in ultimo in occasione dell’incontro con le Istituzioni e le parti sociali svoltosi presso la Prefettura di Cagliari in data 11 aprile 2019.»
«Per tali ragioni, così sinteticamente esposte, seppure con rammarico nei confronti dell’utenza attualmente affidata a servizi gestiti dall’AIAS, le organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL e UIL FPL del Sulcis Iglesiente ritengono oramai inevitabile il ricorso alle più estreme forme di protesta – prosegue la nota –. Pertanto, comunicano la proclamazione dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti di codesta Associazione operanti nei centri del territorio del Sulcis Iglesiente, per l’intera giornata del 26 aprile 2019, riservandosi ogni ulteriore e più grave iniziativa. Si ricorda che è responsabilità aziendale la definizione e la trasmissione alle OO.SS. dei contingenti nominativi del personale chiamato ad assicurare le prestazioni essenziali in caso di sciopero, previo assolvimento di tutte le procedure tese a dare regolamentazione aziendale condivisa alla materia e comunque garantendo al massimo grado possibile la tutela della libertà costituzionale di adesione allo sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.»
«In nome e per conto delle lavoratrici e dei lavoratori che intenderanno partecipare allo sciopero, le organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL e UIL FPL del Sulcis Iglesiente sollevano formale eccezione di gravissimo inadempimento da parte dell’AIAS, ai sensi dell’art. 1460 del Codice civile, laddove si afferma il diritto dei contraenti a rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Pertanto – conclude la nota firmata dai segretari Giovanni Zedde (FP CGIL), Claudio Nuscis (FP CISL ed Efisio Aresti (UIL FPL) -, ordini di servizio lesivi del diritto di sciopero saranno considerati sia alla stregua di attività antisindacale repressa ai sensi dell’art. 28 della legge 300/1970 sia inoperanti in quanto lesivi dei diritto dei contraenti di rifiutare il proprio adempimento, ai sensi dell’art. 1460 del Codice civile.»